Il ricorso è improcedibile per omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva della gara di cui è questione, come fondatamente eccepito dalla resistente Amministrazione(TAR N.02574/2011)

Lazzini Sonia 03/11/11
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Il ricorso è volto, infatti, avverso l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui alla determina dirigenziale n. 853 del 17 aprile 2007 e la precedente presa d’atto dei risultati della commissione di gara. L’aggiudicazione definitiva è quindi intervenuta il successivo 4 maggio 2007 con determina dirigenziale n. 976, depositata agli atti del presente giudizio dal Comune di Roma il 28 giugno 2007 e tuttavia non gravata con atto di motivi aggiunti.

Com’è noto, nelle gare pubbliche l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti instabili e del tutto interinali, inidonei a produrre la lesione definitiva della posizione dell’impresa aggiudicataria, situazione che si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo o esecutivo, bensì un nuovo provvedimento che, anche quando recepisce i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti ; segue da ciò la necessità di impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l’aggiudicazione provvisoria (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 11 gennaio 2011, n. 80). Del resto, la determina dirigenziale recante l’avversata aggiudicazione provvisoria espressamente chiarisce che la stessa è disposta “in attesa di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e di espletare le procedure necessarie al perfezionamento dell’affidamento del servizio”.

La mancata impugnativa dell’aggiudicazione definitiva, benché conosciuta, importa quindi il consolidarsi degli effetti di questa (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 23 novembre 2010 , n. 8154). Essendo peraltro priva di ogni valore processuale, nel processo amministrativo, la formula di stile, che estende l’impugnazione a “tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi, successivi e conseguenziali” in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo un inequivoca indicazione del “petitum” consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (cfr.T.A.R. Reggio Calabria, 14 maggio 2009 , n. 326).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso in esame improcedibile.

Sentenza collegata

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