Il ricorso avverso i provvedimenti del Commissario ad acta

sentenza 22/04/10
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Tutte le contestazioni che le parti vogliano muovere avverso le operazioni poste in essere dal Commissario ad acta, organo ausiliario del Giudice, devono essere proposte nelle forme e nei modi del giudizio di ottemperanza, essendo incongruo che il sindacato sull’operato dell’ausiliario di un giudice sia demandato ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato l’ordine da eseguire.

Invero, ciò che rileva a tal fine è che il Commissario riveste la funzione di organo ausiliare del giudice, con la conseguenza che l’attività del medesimo Commissario è quella stessa che il giudice dell’ottemperanza avrebbe avuto il potere di porre in essere direttamente.

La medesima attività per ciò solo va controllata nella sede propria di prosecuzione del giudizio di ottemperanza originato dalla mancata conformazione al giudicato da parte dell’Amministrazione e nel quale è inserita la nomina del Commissario effettuata da parte del Giudice.

Allegato

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