Il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale nel diritto degli Stati membri dell’Unione Europea sulla base del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle d

Brylak Joanna 05/04/07
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I. [1]        Introduzione
 
Le relazioni commerciali fra gli Stati membri dell’Unione Europea sono regolate già da tempo da principi specifici riguardanti il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale emesse dagli organi giurisdizionali degli stessi. L’uniformazione e la codificazione di tali norme era stata attuata nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 [2].
Tuttavia, dal momento dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, ovvero a partire dal 1 maggio 1999, la questione della collaborazione degli organi giurisdizionali in materia civile è soggetta alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea (Titolo IV). Ciò significa che in tale ambito possono essere applicati gli atti legislativi comunitari, ovvero principalmente i regolamenti. Proprio tale cambiamento ha spinto le istituzioni comunitarie a trasformare la Convenzione di Bruxelles nel Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3].
A partire dal giorno dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1 maggio 1999), le questioni inerenti la cooperazione giudiziaria in materia civile fra gli Stati membri sono regolate dalle disposizioni del Titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), cosa che dà la reale possibilità di adottare gli atti comunitari – regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Tuttavia bisogna notare che le questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile erano regolate già in precedenza a livello comunitario, principalmente in forma di convenzioni [4]. Tale situazione si verificava soprattutto in ambito giurisdizionale, relativamente al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che erano regolate dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, adottata con l’art. 223 (attualmente 293) del TWE [5].
Proprio in conseguenza della possibilità di adottare in materia gli atti legislativi comunitari, è stato proposto di convertire la convenzione nel Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (per semplicità vi faremo in seguito riferimento come al “regolamento”) [6]. Quest’ultimo ha il vantaggio di essere vigente nella sua totalità e di poter essere applicato direttamente in tutti gli Stati membri. Ciò significa che i cittadini di questi Stati possono invocare le norme ivi contenute, e gli organi giurisdizionali dei relativi paesi devono tenerne conto d’ufficio. A partire dal 1 giugno 2004, data dell’accesso della Polonia all’UE, tale obbligo ricade anche sugli organi giurisdizionali polacchi.
Visti i cambiamenti che hanno avuto luogo nelle file degli Stati membri dell’UE, è utile indicare le norme del regolamento riguardanti la competenza giurisdizionale, tenendo conto delle differenze rispetto alle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano.
 
 
II.         Campo di applicazione del Regolamento
 
Art. 1
 
1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
 
Dall’enunciato dell’articolo si evince che il campo di applicazione del Regolamento comprende entrambe le convenzioni. Il costrutto “materia civile e commerciale” suscitava dubbi interpretativi già in riferimento al regime convenzionale. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si era pronunciata in merito alla questione e le sue decisioni interpretative inerenti alla Convenzione di Bruxelles conservano la loro validità anche rispetto al regolamento.
 
Art. 1
 
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l’arbitrato.
 
Tali esclusioni sono dettate da diversi fattori, ad es. le questioni relative alle procedure fallimentari sono state regolate in separata sede nel diritto comunitario. Invece le questioni inerenti la sicurezza sociale sono trattate in vario modo dai singoli paesi membri – secondo quanto afferma la Corte di giustizia delle Comunità Europee non sono materia civile [9].
 
 
III.        Soggetti del regolamento
 
Art. 1
 
3. Nel presente regolamento per Stato membro si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
 
Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano erano applicate nei confronti dei paesi dai quali erano state sottoscritte e ratificate. Nel caso del Regolamento la situazione è diversa: in quanto atto del diritto comunitario, il regolamento dovrebbe essere applicato nei confronti di tutti gli Stati membri.
Tuttavia, il legislatore comunitario, nel decidere il trasferimento della collaborazione degli organi giurisdizionali in materia civile dal III al II pilastro, ha previsto al tempo stesso che la Gran Bretagna, l’Irlanda e la Danimarca sarebbero rimaste al di fuori dell’ambito del Titolo IV e degli atti approvati sulla base dello stesso. Tali paesi potranno, comunque, ricorrere alla cd. procedura opt-in e decidere di accettare e di mettere in pratica un dato provvedimento. Nel nostro caso, la Gran Bretagna e l’Irlanda hanno espresso la volontà di accettare il regolamento, mentre la Danimarca non l’ha fatto e di conseguenza non è vincolata dallo stesso [10].
 
 
A.        Regole generali riguardanti la giurisdizione
 
Art.2
 
1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
 
2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
 
Le regole generali riguardanti la competenza degli organi giurisdizionali sono state formulate in modo simile alle disposizioni di entrambe le convenzioni – il fattore determinante per stabilire la competenza giurisdizionale è il luogo di domicilio (e non la cittadinanza) o la sede del convenuto. Le definizioni dei termini “domicilio” e “sede” sono date negli articoli 59 e 60 del Regolamento che ne indicano con precisione i referenti.
 
Art. 59
 
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
 
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro in cui i giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.
 
Possiamo illustrare il senso di questa disposizione con un esempio: un cittadino italiano vive in Germania e viene convenuto da un tribunale del paese. Il suo luogo di domicilio sarà definito dal tribunale tedesco in conformità con la legge tedesca. Se il medesimo cittadino viene convenuto in un altro Stato, ad esempio in Polonia, il giudice di quello stato sarà competente a definire il domicilio del convenuto, ma nel farlo sarà tenuto ad applicare la legge tedesca.
 
 
 
Art. 60
1.                 Ai fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a.                 la sua sede statutaria, o
b.                 la sua amministrazione centrale, oppure
c.                  il suo centro d’attività principale.
2.                 Per quanto riguarda il Regno Unito e l’Irlanda, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).
3.                 Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.
Per quanto riguarda la nozione di “sede” bisogna osservare un cambiamento rispetto alle convenzioni. La norma convenzionale statuiva che ai fini della convenzione la sede di una società, di un’altra persona giuridica o di un trust, doveva essere trattata alla pari del loro domicilio. Per definire la sede il giudice doveva applicare le norme di diritto privato internazionale del suo Stato. Nello stato di legge attuale esiste una definizione autonoma della nozione di “sede” ai fini del regolamento.
Tale nozione non è peraltro costruita in modo eccessivamente ristretto, poiché si riferisce ai tre elementi sopra indicati [11]. Solo la sede del trust continua ad essere definita secondo le regole di diritto privato internazionale di ogni Stato membro.
 
 
B.        Giurisdizione esorbitante
 
Art. 3
 
1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I.
 
Art. 4
 
1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.
 
Tali disposizioni disciplinano il cosiddetto eccesso di giurisdizione, ovvero i casi di giurisdizione basata su un legame insufficiente tra la causa e lo Stato del foro chiamato a conoscere di essa [12].
L’articolo 3 sottolinea che le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti al foro di un altro Stato membro solo in base alle disposizioni del regolamento. Ciò significa che nei confronti di queste persone non si possono applicare le norme di diritto interno sulla giurisdizione, che potrebbero prevedere la competenza del foro di un altro Stato membro, ma si devono applicare unicamente le norme previste dal regolamento. Tuttavia, nel caso di convenuti domiciliati in paesi terzi, i fori competenti ai sensi delle norme nazionali mantengono la loro competenza, fatto salvo per i casi di competenza esclusiva e prorogata.
 
2.         Giurisdizione speciale (concorrente)
 
Questo tipo di competenze comprende i casi in cui il convenuto, nonostante sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, può essere chiamato dinanzi al giudice di un altro Stato membro. Le disposizioni che regolano l’ammissibilità di questa giurisdizione concedono all’attore la possibilità di optare per un altro foro rispetto a quello indicato dai criteri di competenza generale, qualora quest’ultimo risulti sfavorevole per l’attore [13].
 
Art. 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1.                  
a.                 in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b.                 i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
·                     nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
·                     nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c.                  la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
2.                 in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
3.                 in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
4.                 qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile;
5.                 qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
6.                 nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;
7.                 qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
a.                 è stato sequestrato a garanzia del pagamento o
b.                 avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un’altra garanzia questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell’assistenza o del salvataggio.
 
Il primo caso disciplinato dall’art. 5, punto 1a) del regolamento è la materia contrattuale – dove si stabilisce che una persona domiciliata in uno degli Stati membri possa essere convenuta dinanzi al foro competente rispetto al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.  
La Corte di Giustizia si era già pronunciata, ancora relativamente alla Convenzione di Bruxelles, in merito al significato della nozione di “materia contrattuale” indicando che tale nozione si riferisce, nella fattispecie, a situazioni in cui esista un’obbligazione liberamente assunta da entrambe le parti [14]. Le sentenze della Corte di Giustizia riguardavano anche l’interpretazione della nozione di “luogo di esecuzione dell’obbligazione” suscitando, a tal proposito, una serie di controversie dal momento che la Corte si era pronunciata contro un’interpretazione autonoma del termine [15]. Nel corso della stesura del progetto del Regolamento, tali controversie hanno portato, ci sembra giustamente, all’insorgere di un dibattito sulla questione del “luogo di esecuzione dell’obbligazione”. In definitiva è stato deciso di individuare, nell’art. 6, punto 1b), una definizione autonoma del termine:
il luogo di esecuzione dell’obbligazione è:
                    nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
                    nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Negli altri casi, ovvero laddove non si tratti né di compravendita di beni, né di prestazione di servizi, trova applicazione la regola generale che impone di definire individualmente il luogo dell’esecuzione di una concreta obbligazione (vedi art. 5, punto 1c).
 
E’ necessario notare, inoltre, che nell’art. 5, punto 1 non sono disciplinate le questioni in ordine ai contratti individuali di lavoro, che vengono trattate a parte nella sezione 5 del Regolamento – “Competenza in materia di contratti individuali di lavoro”.
In materia di obbligazioni alimentari il regolamento ripropone la norma convenzionale. L’art. 5, punto 2 protegge il creditore della prestazione alimentare dalla necessità di dover intentare un’azione all’estero e stabilisce che quest’ultimo può convenire la controparte davanti al giudice del luogo in cui ha il domicilio o la residenza abituale. Nel disposto dell’art. 5 punto 3, troviamo una novità rispetto ad entrambe le convenzioni. In esso sono compresi, infatti, gli illeciti civili, dolosi e colposi.
Nei casi sopramenzionati è prevista la possibilità di adire il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nell’aggiungere quest’ultimo criterio, il legislatore comunitario ha voluto far rientrare nella giurisdizione speciale anche quelle situazioni in cui l’istante era stato minacciato senza che però il danno effettivamente si verificasse [16]. La nozione stessa di “illecito civile” è stata interpretata nelle sentenze della Corte di Giustizia e tali interpretazioni rimangono attuali anche rispetto alla normazione regolamentare. Il termine va definito in modo autonomo e, secondo il parere della Corte di Giustizia “comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla “materia contrattuale” ai sensi dell’ art. 5, punto 1” [17].
La giurisdizione in materia di azioni civili di risarcimento e di restituzione nascenti da reato è formulata in modo identico a quanto previsto da entrambe le convenzioni (art. 5 punto 4 del regolamento). Si tiene conto, in questo caso, del collegamento reale che intercorre fra l’azione penale e l’azione risarcitoria o restitutoria e, di conseguenza, si abbreviano, in modo semplice, i tempi del processo.
Similmente non sono stati introdotti cambiamenti nella giurisdizione in ordine alle controversie concernenti l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di una qualsiasi altra sede d’attività. Qui il foro concorrente è quello del luogo in cui la succursale, l’agenzia o un’altra sede sono situate. Naturalmente tale disposizione trova applicazione solo ove la sede centrale dell’attività imprenditoriale si trovi in un altro Stato membro. La Corte di Giustizia ha definito le nozioni di succursale, di agenzia e di altra sede indicando che si tratta di “un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’ esterno come un’ estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede trovasi all’ estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l’ estensione” [18]. Inoltre è indispensabile che tale centro operativo sia sottoposto al controllo ed alla direzione della casa madre.
Nel settore della giurisdizione relativa ai trust ed all’assistenza marittima (art. 5 punti 6 e 7) non è stato introdotto alcun cambiamento.
 
Art. 6
 
La persona di cui all’articolo precedente [domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:
 
1. in caso di pluralità di convenuti,davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il richio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
2. qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distoglierecolui che è stato chiamato incausa dal suo giudice naturale;
3. qualora si tratti di una domanda ricnvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.
4. in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato.”
 
Il primo caso di giurisdizione speciale è disciplinato nell’art. 6 punto 1 e riguarda quei casi dove si abbia una pluralità di convenuti. In questa situazione l’istante può convenire queste persone dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti è domiciliato, a condizione tuttavia che fra le domande proposte nei confronti dei convenuti “esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili” (art. 6 punto 1). Vale la pena sottolineare all’occasione che tale norma regolamentare è stata integrata rispetto alle precedenti norme convenzionali attingendo esplicitamente alla già citata sentenza della Corte di Giustizia del 27 settembre 1988 nella causa Kalfelis vs. Schroder [19]. In questa sede la Corte di Giustizia aveva infatti affermato che l’art. 6 punto 1 della Convenzione di Bruxelles si applica solo quando vi sia un nesso sostanziale fra le domande formulate dall’attore nei confronti dei diversi convenuti. Tale nesso si ritiene esistente quando la trattazione unitaria delle domande è auspicabile onde evitare sentenze che potrebbero essere inconciliabili se le cause venissero decise separatamente. Il legislatore comunitario ha fatto chiaro riferimento a questa condizione nell’art. 6 punto 1 del regolamento.
I rimanenti casi di giurisdizione speciale sono stati disciplinati in modo identico alla normazione convenzionale. Basti ricordare che si tratta di chiamate in garanzia o altre chiamate di terzo; domande riconvenzionali; domande aventi natura contrattuale – laddove la domanda contrattuale possa essere riunita a un’azione, nei confronti del medesimo convenuto, in materia di diritti reali immobiliari.
 
Art. 7
 
Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell’impiego o nell’esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.
 
L’articolo riportato costituisce l’ultimo caso di giurisdizione speciale previsto nel regolamento. Esso non ha mutato il proprio testo rispetto all’art. 6 a della Convenzione. In generale, bisogna notare che la competenza del foro viene qui determinata dal collegamento oggettuale che intercorre fra le due azioni indicate nella disposizione.
 
3.         Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni (art. 8-14 del regolamento)
 
Questa categoria è stata disciplinata separatamente vista la posizione più debole dell’assicurato rispetto all’assicuratore e visto il fatto che i contratti di assicurazione sono spesso contratti stipulati per adesione.
 
Art. 9
1. L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario, o
c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

Art. 10

L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
 
Art.11
1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.
 
Dalle disposizioni citate si deduce con chiarezza che l’assicuratore può essere convenuto sia nel foro del proprio domicilio, sia nel foro del domicilio del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato o del beneficiario dell’assicurazione (a seconda di chi abbia proposto l’azione). Il regolamento individua una più ampia cerchia di soggetti il cui domicilio deve essere preso in considerazione nella fissazione della competenza giurisdizionale e che quindi sono sottoposte a un regime di tutela più intenso. Entrambe le convenzioni prevedevano a tal proposito che l’assicuratore potesse essere convenuto nel domicilio dell’attore solo quando quest’ultimo fosse il contraente dell’assicurazione. Invece, se il convenuto è un coassicuratore, sarà convenuto nel foro dello Stato membro dove è stato convenuto l’assicuratore principale.
La materia relativa all’assicurazione della responsabilità civile e all’assicurazione di immobili è stata disciplinata in modo specifico. In questi casi l’azione contro l’assicuratore può essere proposta anche nel foro del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso. Come comprensibile, tale regolazione è stata introdotta per facilitare le attività di raccolta delle prove. In aggiunta, in materia di assicurazioni civili l’assicuratore può essere anche convenuto dinanzi al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, però solo qualora la legge di tale giudice lo consenta.
Art. 12

1. Salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.
 
L’articolo introduce una soluzione favorevole per il contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario dell’assicurazione. L’assicuratore può infatti convenire le suddette persone solo davanti al giudice dello Stato in cui sono domiciliate. Vengono escluse unicamente le situazioni in cui all’azione diretta si debba connettere la chiamata in causa dell’assicurato o del contraente (art. 11 punto 3) come pure i casi di domanda riconvenzionale – in questi casi rimane fissa la competenza del foro dove è stata proposta l’azione principale.
Bisogna notare ancora che alcune questioni in materia di assicurazioni sono disciplinate secondo modalità simili alla giurisdizione in materia di contratti di consumo e di contratti individuali di lavoro, e per questo sono disciplinate congiuntamente dopo la trattazione della competenza in queste due materie.
 
5.         Competenza giurisdizionale in materia di contratti di consumo (art. 15-17 del regolamento)
 
Art. 15
1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
 
Come nel caso dei contratti di assicurazione, anche in questo caso si tratta di tutelare la parte più debole del rapporto obbligazionale, ovvero il consumatore. A tal fine di grande rilevanza è la definizione stessa del termine “consumatore”, proposta nel regolamento in modo autonomo. Tale definizione individua il consumatore come persona che concluda un contratto per un uso che non possano essere classificato come sua attività economica o professionale. Tale termine è comprensivo quindi sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, a condizione che non agiscano ai fini dell’esercizio della propria attività economica o professionale [20].
In ordine alle azioni proposte dai consumatori sono previste competenze giurisdizionali speciali, ma solo per i contratti elencati nei punti a-c.
Il caso disciplinato nel punto c richiede tuttavia un’analisi più approfondita poichè è stato disciplinato in modo diverso rispetto al regime convezionale. Il criterio formulato in entrambe le convenzioni è stato modificato al fine di comprendervi le nuove tecniche di vendita, specialmente a distanza. Il precetto stabilito nell’art. 15 punto 1c si applica anche a contratti conclusi in uno Stato diverso rispetto al domicilio del consumatore. Il concetto di attività svolta o diretta verso uno Stato membro comprende i contratti stipulati per vie elettroniche, attraverso un sito internet con l’ausilio di strumenti disponibili nello Stato dove il consumatore è domiciliato. Questa fattispecie di contratti è quindi trattata alla stregua dei contratti conclusi per telefono, fax e tramite altri mezzi di comunicazione a distanza [21]. E’ d’uopo notare anche che l’art. 15 punto 3 introduce una modifica rispetto alle corrispondenti disposizioni convenzionali per ciò che riguarda l’esclusione dei contratti di trasporto dalla giurisdizione speciale: nella disposizione del regolamento rientrano infatti i contratti che prevedono prestazioni di trasporto e di alloggio contro ad un prezzo globale.
 
Art. 16
1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione
.
 
Le disposizioni del regolamento danno al consumatore la possibilità di scegliere dove convenire il contraente: davanti al giudice dello Stato membro dove è domiciliata la parte contraente oppure, alternativamente, innanzi al giudice del luogo del proprio domicilio.
Si deve notare che l’art. 16 usa l’espressione “giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore”. Si tratta invero di una modifica minima rispetto al disposto della convenzione, ma ha lo scopo di assicurare al consumatore la possibilità di adire il giudice “quanto più vicino possibile a casa” [22].
L’altra parte del contratto può invece convenire il consumatore solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
La soluzione così disegnata è favorevole al consumatore perchè gli consente di ridurre i costi relativi alla causa – sia in qualità di attore che di convenuto il consumatore può comparire davanti ai giudici del proprio luogo di domicilio. Tale costruzione delle competenze giudiziarie ha lo scopo di incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti e servizi sul mercato comune. Nel caso insorgano dei problemi, i consumatori non devono temere, infatti, di venire costretti ad adire i giudici di un altro paese. Le disposizioni dell’art. 16 non trovano però applicazione nel caso di una domanda riconvenzionale.
 
 
5.         Competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro (art. 18-21 del regolamento)
 
Si tratta di una sezione particolarmente innovativa del regolamento, poichè le convenzioni menzionavano i contratti individuali di lavoro solo nell’art 5 punto 1 nel contesto della giurisdizione speciale (concorrente) in materia di contratti. Nel regime regolamentare i contratti individuali di lavoro sono stati disciplinati in modo più strutturato.
 
Art. 18
[…]
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.
Art. 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.
 
Il datore di lavoro può pertanto essere convenuto dal lavoratore anche davanti ai giudici del luogo in cui l’attività lavorativa era svolta. Tale disposizione comprende anche i casi in cui il lavoro era prestato presso una succursale, un’agenzia o una qualsiasi altra sede d’attività domiciliata in uno Stato membro.
 
Art. 20
1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.
 
Analogamente a quanto disposto in materia di assicurazioni e di contratti di consumo, il datore di lavoro può convenire il lavoratore solo nello Stato membre dove il lavoratore è domiciliato.
Tale strutturazione delle competenze giudiziarie ha l’obiettivo di tutelare il lavoratore quale parte più debole del rapporto contrattuale. Tuttavia, le disposizioni degli art. 19 e 20 non trovano applicazione nel caso di una domanda riconvenzionale.
 
 
6.         Regolazioni comuni in ordine alla giurisdizione in materia di assicurazioni, di contratti di consumo e di contratti individuali di lavoro
 
Nel trattare questi tre settori evidenziati nel regolamento bisogna indicare una serie di disposizioni a loro comuni:
                    gli art. 8, 15 punto 1, 18 punto 1 prevedono che le disposizioni del regolamento in materia di assicurazioni, contratti di consumo e contratti individuali di lavoro devono essere applicati salvi l’art. 4 e l’art 5 punto 5 del regolamento (ciò significa che la mancanza di domicilio o di sede del convenuto nel territorio di uno Stato membro esclude l’applicazione degli articoli inerenti le competenze giurisdizionali nei tre settori in oggetto, come pure che una persona avente domicilio o sede in uno Stato membro può essere convocata dinanzi al giudice di un altro Stato membro qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio della sua succursale, agenzia o altra sede di attività che sia situata sul territorio di questo Stato membro),
                    la domanda riconvenzionale può essere proposta dal convenuto davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale (art. 6 del regolamento unitamente agli art. 12 punto 2, 16 punto 3, 20 punto 2),
                    l’assicuratore, l’altra parte del contratto con il consumatore, oppure il datore di lavoro che non siano domiciliati nel territorio di uno Stato membro, ma possiedano una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede di attività in uno Stato membro, per le contestazioni relative al loro esercizio sono considerati come aventi domicilio nel teritorio di quest’ultimo Stato (art. 9 punto 2, art. 15 punto 2, art. 18 punto 2),
                    le disposizioni del regolamento in ordine alla competenza giurisdizionale in materia di di assicurazioni, contratti di consumo e contratti individuali di lavoro possono essere derogate solo alle condizioni previste rispettivamente negli art. 13, 17 e 21 del regolamento [23].
 
H.        Competenze giurisdizionali esclusive
 
Il significato della giurisdizione esclusiva è da ricondursi al fatto che essa ha la precedenza rispetto agli altri criteri di competenza previsti nel regolamento. Condizione per la fissazione di una competenza esclusiva è la stretta connessione della controversia con il territorio di un dato Stato [24].
 
Art. 22
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.
Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro;
 
2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;
 
3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;
 
4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.
Salva la competenza dell’ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;
 
5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione.
 
Come primo caso di giurisdizione esclusiva l’art. 22 indica le controversie in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili. In questo caso la competenza a conoscere della causa è del giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato l’immobile. Una deroga a tale regola generale è prevista relativamente ai contratti di affitto – nel caso di contratti ad uso privato stipulati per una durata massima di sei mesi consecutivi, laddove il conduttore sia una persona fisica e laddove il locatore e il conduttore siano domiciliati nello stesso Stato membro, concorre il foro del domicilio del convenuto.
Bisogna osservare che la soluzione adottata a tal proposito dal regolamento rappresenta una soluzione di compromesso rispetto a quanto disponevano le due convenzioni. L’art. 16 punto 1 b della Convenzione di Bruxelles prevedeva che tale eccezione si potesse applicare a condizione che sia il conduttore che il locatore fossero persone fisiche e avessero domicilio entrambi nello stesso Stato. Secondo le analoghe disposizioni della Convenzione di Lugano il conduttore doveva essere una persona fisica e nessuna delle due parti poteva essere domiciliata nello Stato dove fosse sito l’immobile.
Il secondo caso di giurisdizione esclusiva riguarda le controversie in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi. Qui la competenza di conoscere della controversia appartiene ai giudici dello Stato membro dove ha sede la società o la persona giuridica. Diversamente dalla Convenzione, l’art. 22 punto 2 del regolamento stabilisce che “per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato”. Questa disposizione significa che nella fissazione della giurisdizione esclusiva non trova applicazione la definizione autonoma di sede prevista nell’art. 60 del regolamento.
Le controversie in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri sono il terzo caso di competenza esclusiva, che appartiene – rispecchiando la norma convenzionale – ai giudici dello Stato membro nel cui territorio sono tenuti i registri.
L’art. 22 norma anche le controversie in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione. In questo settore la competenza esclusiva è data al foro dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, effettuati o sono da considerarsi effettuati sulla base di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. In confronto alla norma convenzionale, le disposizioni del regolamento sono state integrate prendendo in considerazione anche il riconoscimento sulla base della legislazione comunitaria (prima il riconoscimento avveniva solo sulla base delle convenzioni internazionali). In aggiunta, all’art. 22 punto 4 è stata incorporata la normazione relativa al brevetto europeo, che fino ad allora si trovava nel Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles.
L’ultimo caso di competenza giurisdizionale si riferisce all’esecuzione delle decisioni. Parallelamente alla normazione convenzionale, la competenza giurisdizionale è data ai giudici dello Stato membro nel quale l’esecuzione è avvenuta o deve avvenire.
In relazione a quanto sopra, si conclude che le modifiche nel settore delle competenze esclusive non sono notevoli e sono dirette ad eliminare i dubbi emersi nell’applicazione delle norme convenzionali. Ci riferiamo in particolar modo al primo dei casi citati – le controversie in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili. Nella fattispecie, l’istituto più problematico erano i contratti di affitto aventi ad oggetto le case estive. In uno dei casi la Corte di Giustizia aveva deliberato che l’art. 16 punto 1 della Convenzione di Bruxelles trova applicazione anche nel caso di contratti di affitto di breve durata e anche nel caso in cui riguardino l’utilizzo e l’abitazione di un immobile che sia una casa di villeggiatura [25]. Questo creava parecchie difficoltà nella gestione di tali controversie. Nel regime regolamentare, l’art. 22 punto 1 del regolamento permette di adire il giudice dello Stato membro del luogo di domicilio del convenuto purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro.
 
 
I.                    La proroga della competenza giurisdizionale
 
 
Art. 23
 
1.                Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
 
a.                 per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b.                 in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c.                  nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
 
2.                La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
 
3.                Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
 
4.                Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.
 
5.                Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 22.
 
Il regolamento prevede la possibilità che le parti stipulino un contratto dove convengano i fori competenti a conoscere delle controversie nate dal rapporto giuridico che le lega. Le condizioni che tale clausola attributiva deve soddisfare sono definite nell’art. 23 punto 1.
Prima di tutto almeno una delle parti deve essere domiciliata nel territorio di uno Stato membro. Qualora manchi questa condizione, si applica l’art. 23 punto 3. Il contratto attributivo può riguardare una controversia già esistente o futura. L’accordo fra le parti fa sì che la competenza sia attribuita al foro od ai fori indicati dalle stesse – si tratta di una competenza esclusiva, salvo diverso accordo delle parti. Ciò significa che è possibile stipulare una clausola che non preveda una competenza esclusiva. Questo è il primo cambiamento introdotto dall’art. 23 rispetto alla norma convenzionale che prevedeva che la competenza prorogata acquistasse automaticamente lo status di competenza esclusiva. Il regolamento consente pertanto una maggiore flessibilità alle parti.
La clausola attributiva di competenza deve possedere alcuni requisiti formali ovvero:
                    deve essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta, oppure
                    deve essere stipulata in una forma che sia quella ammessa dalle pratiche stabilite fra loro dalle parti, oppure
                    nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere, e che in quel settore del commercio, è largamente noto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo.
 
Inoltre, l’art. 23 punto 2 del regolamento prevede che tutti i mezzi di comunicazione elettronici, che consentano una registrazione durevole dei contratti, siano equivalenti alla forma scritta. In tal modo si prenodono in considerazone, ad esempio, i contratti conclusi tramite intternet.
Nella nuova versione dell’art. 23 non trovano posto, invece, due disposizioni della convenzione: quella riguardante l’accordo attributivo stipulato in favore di una soltanto delle parti (art. 17 punto 4 della Convenzione) e quella in merito ai contratti individuali di lavoro (art. 17 punto 5 della Convenzione). L’omissione della prima si deve ricondurre, sembra, al fatto che la norma regolamentare ammette clausole attributive che non prevedano una competenza esclusiva [26]. Invece, la deliberazione contenuta nell’art. 17 punto 5 della Convenzione è stata integrata nella sezione quinta del regolamento, dedicata ai contratti di lavoro.
Vale la pena notare che il regolamento disciplina in modo identico alla norma convenzionale la situazione in cui un giudice, non dotato di competenza giurisdizionale in base ad altre disposizioni del regolamento, acquista tale competenza qualora il convenuto compaia dinanzi ad esso. Tale regola vale fatto salvo il caso in cui il convenuto compaia solo per eccepire l’incompetenza giurisdizionale e fatto salvo il caso in cui un altro giudice possieda già la competenza esclusiva (ai sensi dell’art. 24 del regolamento).
 
 
J.         Il dovere dei giudici di esaminare la propria competenza
 
Art. 25
Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Art. 26
1.                 Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
2.                 Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
3.                 Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.
4.                 Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.
L’art. 25 del regolamento, parallelamente alle convenzioni, impone ai giudici degli Stati membri il dovere di verificare se la domanda proposta presso di loro non sia assoggettata alla competenza giurisdizionale esclusiva di un altro Stato membro. Qualora ritenga che così sia, il giudice deve dichiarare d’ufficio la propria carenza di giurisdizione.
Similmente accade nella situazione in cui un convenuto, domiciliato in uno Stato membro, sia citato davanti al giudice di un altro Stato membro e non compaia. Il giudice allora verifica la propria competenza ai sensi del regolamento e, se non competente, dichiara d’ufficio la sua incompetenza. Naturalmente il giudice è tenuto ad assicurarsi che il convenuto ha ricevuto la domanda giudiziale o un documento equivalente in tempo utile per poter preparare la propria difesa. L’art. 26 punto 2 prevede che il processo venga sospeso per la durata degli accertamenti. Se i documenti di cui sopra dovevano essere trasmessi da uno Stato membro a un altro Stato membro, si applicano le disposizioni dell’art. 19 del regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [27]. Bisogna sottolineare che si tratta di una soluzione nuova, che si sostituisce alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, il cui art. 15 verrà applicato laddove per diverse ragioni non si possa applicare la norma regolamentare (art. 26 punto 4 del regolamento).
 
 
K.        Litispendenza e connessione
 
Art. 28
1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
 
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
 
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
 
Dalle disposizioni dell’art. 28 segue senza dubbio che nel caso di pendenza di cause connesse il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. Nell’art. 28 punto 2 sono specificate le azioni che può intraprendere il giudice in questa situazione (con una sostanziale precisazione rispetto al regime convenzionale). Ovvero, nel caso la causa sia pendente in primo grado, il giudice successivamente adito può dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti. In tal caso il giudice no agisce d’ufficio ma su iniziativa della parte e devono verificarsi due condizioni aggiuntive – che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere di entrambe le domande proposte e che la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. Per evitare l’insorgere di dubbi l’art. 26 punto 3 indica che per cause connesse s’intendono cause aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente. La definizione riportata è simile alla norma contenuta nell’art. 6 punto 1 del regolamento, che disciplina uno dei casi di competenza speciale – laddove più persone sono convenute congiuntamente davanti al giudice del luogo in cui una di loro è domiciliata.
 
Art. 29
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.
 
Le disposizioni degli articoli 27 e 28 sono completate nell’articolo 29, che prevede che, qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, ogni foro adito successivamente deve statuire la propria carenza di giurisdizione a favore del foro dove la domanda è stata proposta per prima. E’ quindi importante l’ordine temporale nel quale le domande vengono proposte. Come si deve procedere nel definire tale successione? Il regime convenzionale dava adito a una serie di dubbi in proposito, dovuti alle differenti norme di procedura civile in vigore nei diversi Stati membri. Infatti, in alcuni Stati il procedimento viene avviato nel momento in cui la domanda è proposta dinanzi al giudice, sul quale ricade poi la responsabilità di farla pervenire al convenuto. Nel Galles o in Inghilterra il giudice può permettere all’attore di intraprendere i passi necessari per consegnare la domanda al convenuto. In altri Stati ancora il giudice non partecipa al procedimento fino al momento dell’avvenuta ricevuta della domanda giudiziale da parte del convenuto [28]. Pertanto, il nuovo art. 30 del regolamento contiene una regola autonoma che indica il momento in cui il giudice è da considerarsi adito.
 
Art. 30
Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
1. quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o
2. se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il giudice.
 
Il legislatore comunitario ha adottato qui una soluzione di compromesso, che permette di tener conto dei diversi modi di intentare una causa nei diversi Stati membri. Tale normazione ha lo scopo di eliminare le difficoltà nel decidere quale sia il giudice adito per primo.
 
 
L.        Provvedimenti provvisori e cautelari
 
 
Nonostante il dibattito in merito a questa materia nel corso dei lavori di preparazione del regolamento, non vi sono stati cambiamenti rispetto al regime convenzionale.
La richiesta di adottare dei provvedimenti provvisori e cautelari, previsti dalla legge di uno Stato membro, può essere presentata al giudice dello stesso anche qualora, in base al regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro [29].
 
 
 
IV.       Tipologie di decisioni riconosciute negli altri Stati membri
 
 
Art. 32
 
Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
 
Il legislatore comunitario adotta una definizione molto larga della nozione di decisione, comprendendovi ogni sentenza, decreto, ordinanza o mandato di esecuzione ed anche la determinazione delle spese giudiziali. Di conseguenza possono essere riconosciute non solo le sentenze finali, ma anche quelle parziali o preliminari. Nella definizione di decisione sono comprese, inoltre, le decisioni emesse con rito semplificato e nella procedura di transazione. Il regolamento non fa differenza tra le decisioni positive e negative, ovvero quelle che dichiarano irricevibile una domanda per motivi di merito [30]. Le condizioni di ricevibilità / non ricevibilità di una domanda costituiscono un catalogo aperto che tiene conto delle specificità delle soluzioni procedurali adottate nei singoli Stati membri. Le decisioni vanno però nettamente distinte dalle transazioni, che sono disciplinate separatamente nel IV capitolo del regolamento (art. 58). Si deve sottolineare, inoltre, che il riconoscimento riguarda solo le decisioni che riguardano il merito della causa, mentre non si possono riconoscere decisioni inerenti questioni puramente formali [31].
Per completezza vale la pena di evidenziare che le decisioni riconoscibili sono, ai sensi dell’art. 32, quelle emesse da un giudice di uno Stato membro. Sono quindi escluse le decisioni emesse dali organi amministrativi, anche qualora vertessero in materia civile e commerciale.
L’articolo 62 propone un’eccezione a questa regola generale, statuendo che in Svezia i termini "giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziarie" comprendono l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata (kronofogdemyndighet) nel caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning). Ciò significa che gli altri Stati membri sono tenuti a riconoscere od eseguire le ingiunzioni di pagamento e le decisioni di assistenza emesse da tale organo. A questo proposito si deve rilevare una differenza rispetto alle disposizini della Convenzione di Lugano. L’articolo V bis del protocollo n. 1 allegato alla convenzione statuiva che in materia di obbligazioni alimentari, i termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi e in materia civile e commerciale anche l’organo amministrativo finlandese. Detti organi non sono presi in considerazione nel regolamento.
 
 
V.        Automatismo del riconoscimento. Assenza di controllo del merito della decisione
 
 
Art. 33
 
1.                 Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2.                 In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3.                 Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.
 
 
Art. 36
 
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
 
L’articolo 33 significa che le decisioni in materia civile e commerciale emesse in uno Stato membro sono automaticamente (ovvero senza ulteriori formalità) riconosciute negli altri Stati. Se quindi non si verificano le condizioni di cui all’art. 34 che giustificano il mancato riconoscimento di una decisione, la decisione viene riconosciuta ex lege [32]. Si tratta di una disposizione parallela a quanto previsto dall’art. 26 della Convenzione di Bruxelles e dalla Convenzione di Lugano.
La novità, a completamento di quanto statuito nell’art. 33, è data dall’art. 36 che sottolinea che la decisione emessa dal giudice di un altro Stato membro non può essere oggetto di un riesame del merito. Il giudice non può quindi rifiutare il riconoscimento solo perchè avrebbe proposto una soluzione diversa della causa.
Entrambi gli articoli costituiscono un’espressione della fiducia reciproca nella gestione della giustizia all’interno della Comunità Europea – tale premessa è resa esplicita nel punto 16 del preambolo del regolamento e rispecchia l’approccio analogo delle norme convenzionali.
Ciò nondimeno, nei casi di contestazione esiste un procedimento relativo al riconoscimento della decisione. La prima situazione, disciplinata nell’art. 33 punto 2 del regolamento, prevede che – nel caso di contestazione della riconoscibilità di una decisione – ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del regolamento, che la decisione deve essere riconosciuta [33]. In questo caso la procedura del riconoscimento della decisione straniera viene effettuata su richiesta della parte interessata, in conformità con le disposizioni riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni straniere.
Il secondo caso in cui il giudice può avviare la procedura di riconoscimento di una decisione straniera è il cosiddetto riconoscimento in via incidentale. Infatti, nel corso di una lite fra due parti può verificarsi che la soluzione dipenda dal riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro. In tali circostanze il giudice titolare della causa principale è competente in merito al riconoscimento della decisione straniera (art. 33 punto 3). Caratteristica del riconoscimento in via incidentale è che non ha l’effetto di giudicato [34].
 
 
VI. Condizioni per il rifiuto del riconoscimento
 
Art. 34
 
Le decisioni non sono riconosciute:
 
1.                 se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
2.                 se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
3.                 se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4.                 se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
 
Il giudice chiamato a riconoscere una decisione giuridica emessa in un altro Stato membro è tenuto d’ufficio a controllare se non sussistano le basi per rifiutare il riconoscimento previste nel regolamento. Si tratta, è necessario sottolinearlo, di un catalogo chiuso – pertanto non si possono addurre motivi diversi da quelli previsti nel regolamento per rifiutare il riconoscimento di una decisione
La prima condizione è la cosiddetta clausola dell’ordine pubblico – ovvero il caso in cui il riconoscimento della decisione assunta in un altro Stato membro sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro chiamato a riconoscerla. Tale clausola deve essere usata dai giudici in modo restrittivo e dovrebbe trovare applicazione solo in situazioni eccezionali [35]. La Corte di Giustizia sottolinea che il richiamo alla clausola dell’ordine pubblico è fondato qualora il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro importasse, in grado non accettabile, una violazione di un principio fondamentale dell’ordinamento dello Stato richiesto [36]. Dell’ordine pubblico non fanno parte (lo evidenzia chiaramente l’art. 35 punto 3 del regolamento) le norme sulla competenza. Inoltre, non è indicato adottare la clausola quando il rifiuto del riconoscimento può chiaramente poggiare su un fondamento diverso [37]. La Corte di Giustizia ne impone un’interpretazione restrittiva e, prima di farvi ricorso, è necessario verificare se non vi siano altre basi per il rifiuto del riconoscimento. Questa interpretazione della clausola dell’ordine pubblico è confermata dalla modifica introdotta rispetto all’articolo 27 della Convenzione di Bruxelles e della Convenzione di Lugano. Nel regolamento si sottolinea il fatto che il contrasto con l’ordine pubblico deve essere manifesto.
 
La norma dell’art. 34 punto 2 prevede che una decisione pronunciata in contumacia non sarà riconosciuta se la domanda giudiziale od un atto equivalente [38] non siano state notificate o comunicate al convenuto in tempo utile ed in modo tale da permettergli di preparare la propria difesa. Questa disposizione costituisce una garanzia dei diritti del convenuto, impedendo che un procedimento possa concludersi ed essere effettivo senza che il convenuto ne sia a conoscenza [39]. La verifica di tali circostanze, e del fatto se il convenuto abbia realmente avuto la possibilità di prepararsi alla difesa, spetta al giudice dello Stato richiesto. La valutazione del giudice non deve limitarsi alla verifica della legalità della notificazione, ma deve tenere conto anche delle specifiche circostanze del caso [40].
In definitiva, se il convenuto non ha avuto la possibilità di preparare le proprie difese e non è comparso in giudizio, la decisione non sarà riconosciuta. Tuttavia un’eccezione è introdotta nell’art. 34 par. 2 in fine e riguarda il caso in cui il convenuto non abbia impugnato la decisione pur avendone avuto l’opportunità. Si tratta di una modifica significativa rispetto all’art. 27 par. 2 di entrambe le convenzioni, che non prevedevano eccezioni.
Nella dottrina giuridica s’incontrava l’opinione che qualora il convenuto, nonostante non avesse ricevuto la notifica, fosse però stato effettivamente informato dell’azione proposta e avesse avuto il tempo per preparare la propria difesa e presentare ricorso, il riconoscimento della decisione non dovrebbe essere negato [41]. Tuttavia, nella sentenza del 12 novembre 1992 in ordine alla causa Minalmet vs. Brandeis [42] la Corte di Giustizia ha stabilito che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non può essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. La Corte di Giustizia ha motivato la sentenza spiegando che il convenuto deve poter presentare le proprie difese al momento della proposizione della domanda, ovvero in prima istanza, indipendentemente dalla possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale. Nell’attuale stato di legge, invece, l’accertamento che il convenuto contumace abbia avuto cognizione della decisione giudiziale a suo sfavore e ciò nonostante non l’abbia impugnata entro i tempi previsti rende possibile il riconoscimento della decisione. Di conseguenza il convenuto contumace non potrà ignorare un’azione, di cui era al corrente, proposta contro di lui in un altro Stato membro solo perché si aspetta che non venga poi riconosciuta nel suo Stato [43].
La terza situazione in cui una sentenza emessa in un altro Stato membro non viene riconosciuta è il caso del contrasto della decisione da riconoscere con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto. Conditio sine qua non è quindi l’esistenza di due decisioni contrastanti emesse in due diversi Stati membri, uno dei quali è lo Stato richiesto. Le decisioni possono, ma non devono, riguardare la stessa controversia. Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, il conflitto sussiste se gli effetti legali delle decisioni si escludono a vicenda [44]. Tale situazione viene a crearsi, senza dubbio, laddove in una decisione il giudice impone un dato comportamento, mentre nella seconda decisione lo stesso viene proibito. Nella pratica giudiziaria s’incontrano anche casi nei quali l’emissione di una decisione successiva toglie ogni ragion d’essere alla realizzazione della precedente, anche qualora l’oggetto delle domande giudiziarie fosse stato differente. Ad esempio nel caso in cui in uno Stato membro venga emessa una sentenza che riconosce l’obbligazione alimentare del marito nei confronti della moglie, mentre nello Stato richiesto era stata emessa una sentenza di divorzio [45]. Si segnala, inoltre, che nel valutare la compatibilità delle decisioni si prende in considerazione solo l’eventuale conflitto con la decisione emessa nello Stato richiesto.
Il quarto caso in cui il riconoscimento di una decisione giudiziaria non è possibile contempla il contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. L’applicazione di tale clausola richiede il verificarsi congiunto di più condizioni. Il requisito più importante è che la decisione il cui riconoscimento è stato richiesto deve essere in contrasto con una decisione precedente emessa il un altro Stato membro od in un paese terzo. Il conflitto, come già nel caso disciplinato all’art. 34 punto 3, si ha quando gli effetti legali delle due decisioni si escludono a vicenda. Bisogna anche rilevare che la decisione di cui si richiede il riconoscimento viene paragonata e quella emessa in un altro Stato membro od in un paese terzo. A questo proposito si riscontra una modifica rispetto al regime convenzionale – entrambe le convenzioni richiedevano infatti di analizzare e prendere in considerazione unicamente le decisioni emesse in un paese terzo. Nello stato di legge attuale il catalogo delle decisioni da valutare nel contesto dell’art. 34 punto 4 è stato ampliato. Inoltre, le decisioni in questione non devono provenire dal giudice dello Stato richiesto. Può pertanto avere luogo una situazione in cui un giudice polacco, al quale è stato richiesto il riconoscimento, valuterà se la decisione di un giudice italiano non sia in contrasto ad es. con una decisione emessa da un giudice tedesco. Dal momento che l’ambito territoriale è ampio, l’applicabilità della clausola in questione è stata ristretta alle decisioni emesse fra le medesime parti in controversie aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo. Si deve riscontrare sia l’identicità delle parti che quella della controversia. Inoltre, la decisione emessa in un altro Stato membro od in un paese terzo deve essere cronologicamente precedente rispetto alla decisione di cui si richiede il riconoscimento e deve comunque soddisfare i requisiti di riconoscibilità.
Infine, vale la pena notare che fra i casi elencati nell’art. 34 non è contemplato il caso di una decisione preliminare in contrasto con le norme del diritto internazionale privato [46].
Le due convenzioni prevedevano infatti (art. 27 punto 4) che una decisione non può essere riconosciuta se il giudice dello Stato d’origine, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state applicate. L’omissione di questa clausola si può giustificare con il fatto che nella pratica non giocasse un ruolo importante [47].
Inoltre bisogna notare in proposito che le questioni concernenti la giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia matrimoniale sono regolate in separata sede, in un regolamento comunitario a parte [48].
 
Art. 35
1.                 Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
2.                 Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.
3.                 Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1.
Altre clausole per il non riconoscimento delle decisioni straniere sono previste nell’art. 35 del regolamento. La prima si richiama alle regole generali e vieta il riconoscimento di una decisione emessa violando le disposizioni sulle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni e contratti di consumo come pure sulle competenze giurisdizionali esclusive.
Tuttavia, nei primi due casi il giudice valuta la competenza giurisdizoinale solo nel caso di una decisione contumace – infatti, se il convenuto compare dinanzi a un foro che non è competente ai sensi delle norme in materia di assicurazioni e contratti di consumo, tale foro continua a non essere competente ai sensi dell’art. 24, fatto salvo per le circostanze ivi indicate [49].
Oltre ai tre casi previsti nell’art. 35, la competenza del giudice dello Stato membro che ha emesso la decisione non è soggetta a valutazione. Pertanto nell’art. 35 non sono state prese in considerazione le controversie in materia di contratti individuali di lavoro, nonostante il regolamento vi dedichi una sezione a parte. Con ogni probabilità il legislatore comunitario ha ipotizzato che la richiesta di riconoscimento di una decisione in questa materia verrà fatta, con ogni probabilità, dal datore di lavoro [50].
Inoltre, riprendendo la norma convenzionale, nel regolamento si sottolinea che nell’accertamento delle competenze di cui all’art. 35 punto 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza. Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che il giudice richiesto non analizza il merito della decisione da riconoscere.
 
Il secondo caso di mancato riconoscimento di una decisione si ha quando lo Stato membro richiesto sia vincolato dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni. Tale circostanza è disciplinata nell’art. 72.
 
Art. 72
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all’articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all’articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.
 
L’art. 59 della Convenzione di Bruxelles e l’art. 59 punto 1 della Convenzione di Lugano permettevano allo Stato contraente di impegnarsi nei confronti di un paese terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall’articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all’articolo 3 punto 2 della Convenzione. L’art. 72 riprende, in gran parte, la regola convenzionale, specialmente con riferimento agli accordi stipulati fra uno Stato membro ed uno Stato terzo. Va comunque notato che nella pratica il legislatore comunitario cerca di limitare questo tipo di accordi, consentendone la precedenza rispetto alle disposizioni del regolamento solo nel caso in cui siano stati stipulati sulla base dell’art. 59 della Convenzione, ma solo prima dell’entrata in vigore del regolamento, ovvero antecedentemente al 1 marzo 2002.
 
Art. 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell’azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.
 
Le disposizioni dell’art. 61 disciplinano la situazione in cui una decisione in materia civile è stata emessa da un giudice penale nel corso di un procedimento riguardante una violazione non dolosa. Tale decisione potrà non essere riconosciuta od eseguita in un altro Stato membro se il convenuto non è comparso personalmente, nonostante l’ordine del giudice, e non ha avuto la possibilità di presentare le proprie difese. Una simile soluzione era stata introdotta nell’art. II del Protocollo 1 allegato alla Convenzione di Lugano [51].
Questo caso si differenzia significativamente dai precedenti laddove si statuisce che la decisione “potrà non essere riconosciuta”, il che suggerisce che l’art. 61 rimette la decisione in merito al giudice richiesto.
 
 
VII.          Sospensione del procedimento di riconoscimento
 
 
Art. 37
1.                 Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
2.                 Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.
Ai sensi dell’art. 37 del regolamento, il procedimento di riconoscimento di una decisione può esere sospeso se la decisione in questione è stata “impugnata” nello Stato d’origine. Il termine “impugnata” è diversamente interpretato nei diversi stati membri.
Pertanto, ancora in riferimento al regime convenzionale, la Corte di Giustizia ha precisato la nozione, attribuendovi un carattere autonomo.
Nella sentenza del 22 novembre 1977 emessa nella causa Industrial Diamond Supplies vs. Riva [52], la Corte di Giustizia ha sottolineato che data la disparità fra le concezioni giuridiche degli Stati contraenti circa la distinzione fra mezzo d’impugnazione “ordinario” e mezzo d’impugnazione “straordinario”, il significato del primo non può essere determinato con riguardo ad un ordinamento nazionale ma deve essere definito in modo univoco.
Per mezzo d’impugnazione ordinario s’intende quindi qualsiasi azione che possa implicare l’annullamento o la modifica della pronunzia che costituisce oggetto del procedimento di riconoscimento o di esecuzione e che debba essere esperita, nello stato d’origine, entro un temine fissato per legge e decorrente dalla pronunzia stessa [53].
Di conseguenza la cassazione, che nella maggior parte degli Stati membri non è classificata come mezzo d’impugnazione ordinario, ai fini della convenzione come pure del regolamento, deve essere ritenuta invece un mezzo d’impugnazione ordinario [54].
Il regolamento, come già le convenzioni, prevede un trattamento specifico per le decisioni emesse in Irlanda e nel Regno Unito. Il giudice davanti al quale è stato richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in questi paesi può sospendere il procedimento anche qualora l’esecuzione della decisione è temporaneamente sospesa nello Stato d’origine per la presentazione di un ricorso.
 
 
VIII.     Conclusioni
 
L’analisi delle disposizioni del regolamento ci fa concludere che lo scopo di tale atto è quello di semplificare ulteriormente le formalità relative al riconoscimento delle decisioni emesse negli Stati membri dell’UE. A tale scopo sono state limitate e precisate, rispetto alle convenzioni, le ragioni per il rifiuto del riconoscimento. Il regolamento omette infatti il caso di una sentenza preliminare in conrasto con le norme del diritto internazionale privato; completa la cd. clausola dell’ordine pubblico statuendo che il contrasto deve essere manifesto; esclude la possibilità di non riconoscere una decisione contumace nel caso in qui il convenuto fosse al corrente dell’azione proposta contro di lui e non avesse impugnato la decisione pur avendone la possibilità. Inoltre gli Stati membri non potranno fare riferimento agli accordi internazionali che prevedono altre basi per il non riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa da un giudice UE, se tali accordi sono posteriori al 1 marzo 2002.
Per ciò che riguarda le rimanenti parti del regolamento, sono state adottate soluzioni note ad entrambe le convenzioni. La nozione di sentenza, il principio dell’automatismo del riconoscimento, la procedura di riconoscimento esclusivamente su richiesta della parte o in via incidentale, la questione della sospensione del procedimento nel caso la decisione sia stat impugnata – sono stati trattati in modo simile alla norma convenzionale. In quest’ambito, come pure laddove si tratta dei requisiti per il non riconoscimento delle decisioni, esiste anche la possibilità di appoggiarsi alla pratica della Corte di Giustizia Europea ed ai commenti alle Covenzioni di Bruxelles e di Lugano.
 
IX.       Osservazioni
 
Le disposizioni del regolamento CE 44/2001 riguardanti le regole di competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale ripercorrono in larga parte le soluzioni delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano.
E’ importante notare lo sforzo di disciplinare od almeno di modificare le questioni che avevano suscitato dubbi nel regime convenzionale. Pertanto nel regolamento sono state introdotte alcune nuove definizioni autonome – tra cui quella di luogo di adempimento di un’obbligazione. Questi nuovi strumenti dovranno essere assimilati dai fori di tutti gli Stati membri. Appare quindi indispensabile prenderne atto, come pure conoscere la pratica della Corte di Giustizia Europea, le cui decisioni si riferiscono alla Convenzione di Bruxelles, ma rimangono di attualità nell’interpretazione delle disposizioni reglolamentari rimaste invariate rispetto alle Convenzioni.
 
Joanna Brylak – dottoranda di ricerca presso la Cattedra di procedura penale dell´Universitá di Varsavia, Varsavia/Opole/Düsseldorf
 


[1] La presente pubblicazione si è avvalsa della collaborazione dell’autrice con il Viceconsolato della Repubblica Federale Tedesca di Opole, della consultazione della letteratura disponibile presso la Facoltà di Diritto e di Amministrazione dell’Università di Varsavia, presso l’Istituto Internazionale di Diritto e di Amministrazione dell’Università di Opole e presso la Juristische Fakultät der Ruhr–Universität Bochum. L’autrice è consulente l egale a Varsavia e a Düsseldorf e collabora con lo Studio Legale Adam Piesiewicz di Varsavia (www.piesiewicz.eu) e Studio Legale Gilardini di Torino (www.alexgilardini.com). L’articolo è stato preparato su richiesta del Consolato della Repubblica Federale Tedesca a Milano.
[2] Le norme convenzionali sono state estese, con poche modifiche, ai paesi dell’EFTA tramite la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, che vincolava anche la Polonia – membro dell’EFTA dal 1 luglio 2000 (G.U. polacco – Dz.U. del 2000, n. 10, pos.132).
[3] Il regolamento è stato approvato il 22 dicembre 2000, O.J.L. 12, 16 gennaio 2001, pag. 1 e dal 1 maggio 2004 è vincolante per i fori polacchi.
[4] Vedi J. Maliszewska-Nienartowicz, Wymiar sprawiedliwosci w sprawach cywilnych (La giurisdizione in materia civile), Unia Europejska (Unione Europea), n. 12/2005, pag. 75.
[5] Le norme di questo atto sono state estese, con poche modifiche, ai paesi dell’EFTA tramite la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1968, che vincola la Polonia dal 1 luglio 2000.
[6] L’atto è stato approvato il 22 dicembre 2000, O.J.L. 12, 16 gennaio 2001, pag. 1.
[7] Sentenza della Corte di Giustizia del 14 ottobre 1976 relativa al caso Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG v. Eurocontrol, C-29/76, ECR 1976, pag. 1541.
[8] Vedi commento di K. Flaga-Gieruszynska, Konwencja o jurysdykcji krajowej i wykonalnosci orzeczen w sprawach cywilnych i handlowych – wybrane zagadnienia (Convenzione sulla giurisdizione nazionale e l’esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale), “Rejent” n.1/2000, pag. 69.
[9] Vedi K. Flaga-Gieruszynska, op.cit., pag. 71.
[10] Pertanto, fra la Danimarca e gli altri Stati membri continuano a valere le disposizioni della Convenzione di Bruxelles – vedi i punti 20, 21 e 22 del preambolo del regolamento.
[11] Vedi in proposito W. Kennett, The Brussels I Regulation, “International and Comparative Law Quarterly”, vol. 50, July 2001, pag. 726-727.
[12] Vedi S. Hackspiel, Principi della giurisdizione, KPP, n. 4/1999, pag. 709.
[13] K. Flaga-Gieruszynska, op. cit., p. 73.
[14] Sentenza del 17 giugno 1992, caso Handte vs. Traitements Mecano-Chimiques des Surfaces, C-26/91, ECR 1992, p. 3967.
[15] Vedi S. Hackspiel, op. cit., p. 712.
[16] Vedi W. Kennett, op. cit., p. 727. L’autore sottolinea che si è trattato di una modifica necessaria ed attesa da tempo.
[17] Sentenza della Corte di Giustizia del 27 settembre 1988, caso Kafelis vs. Schroder, C-189/87, ECR 1988, p. 5565.
[18] Sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 1978, caso Somafer vs. Saar-Ferngas, C-33/78, ECR 1978, p. 2183.
[19] C-189/87, ECR 1988, p. 5565.
[20] La Corte di Giustizia dà un’interpretazione molto larga di questa nozione, stabilendo che il termine “consumatore” non può essere riferito a una persona che stipula un contratto il cui oggetto è una prestazione professionale, anche qualora si tratti di una prestazione futura. Vedi sentenza dell’8 luglio 1996, caso Francesco Benincasa vs. Dentalkit Srl, C-269/95, ECR 1997, p. I-3767.
[21] Vedi le osservazioni contenute nel memorandum esplicativo dell’art.15 del Regolamento, citato in W. Kennett, The Brussels I Regulation, “International and Comparative Law Quarterly”, vol. 50, July 2001, pag. 729.
[22] Vedi W. Kennett, op. cit., p. 730.
[23] Articolo 13
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1.                   posteriore al sorgere della controversia, o
2.                   che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3.                   che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni, o
4.                   stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o
5.                   che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 14.
Articolo 17
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1.                   posteriore al sorgere della controversia, o
2.                   che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3.                   che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.
Articolo 21
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1.                    posteriore al sorgere della controversia, o
2.                    che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.
 
[24] Vedi S. Hackspiel, Podstawy jurysdykcji, op. cit., KPP 4/1999, pag. 718.
[25] Vedi la sentenza dell’ETS del 15 gennaio 1985, caso Erich Rösler vs. Horst Rottwinkel, C-241/83, ECR 1985, pag. 99.
[26] Vedi W. Kennett, op. cit., p. 731.
[27] O.J.L. 160, 30.06.2000, pag. 37.
[28] Vedi W. Kennett, op. cit., pag. 731-732.
[29] Vedi K. Spalek, Zabezpieczenie roszczen w Konwencji z Lugano (Provvedimenti cautelari secondo la Convenzione di Lugano), PiP n. 10/2003, p. 89 e sgg.
[30] Vedi T. Erecinski, J. Ciszewski, Miedzynarodowe postepowanie cywilne (Procedura civile internazionale), Varsavia 2000, p. 400.
[31] Vedi K. Flaga-Gieruszynska, Jurysdykcja krajowa i uznawanie orzeczen sadów zagranicznych, (Giurisdizione nazionale e riconoscimento delle decisioni dei giudici stranieri), Cracovia 1999, p. 138; T. Erecinski, J. Ciszewski, op. cit., p. 409. L’art. 32 del regolamento corrisponde al testo dell’art. 25 delle Convenzioni di Lugano e di Bruxelles, pertanto sono validi i commenti inerenti le convenzioni.
[32] K. Flaga-Gieruszynska, op. cit., p. 140.
[33]Ibid.
[34] Vedi T. Erecinski, J. Ciszewski, op. cit., p. 415.
[35] Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2002, caso Krombach vs. Bemberski, C-7/98, ECR 2000, p. I-1935.
[36]Ibid.
[37] Vedi sentenza della Corte di Giustizia del 4 febbraio 1988, caso Hoffman vs. Krieg, C-145/86, ECR 1988, pag. 640.
[38] Tale formula deriva dalle differenze nelle procedure civili dei diversi Stati membri. La Corte di Giustizia ha chiarito che si tratta di ogni documento la cui notificazione permette all’attore, ai sensi della legge del foro che emette la sentenza, di ottenere – nonostante la mancanza di azione da parte del convenuto – una sentenza che è poi riconoscibile (vedi sentenza del 16 giugno 1981, caso Peter Klomps vs. Karl Michel, C-166/80, ECR 1981, pag. 1593). Il catalogo di tali documenti è un catalogo aperto e dipende dalle norme interne in vigore in un dato Stato membro.
[39] Vedi T. Erecinski, J. Ciszewski, op. cit., p. 413.
[40] Sentenza della Corte di Giustizia C-166/80.
[41] Vedi T. Erecinski, J. Ciszewski, op. cit., p. 413.
[42] C-123/91, ECR 1992, p.I-5661, vedi W. Kennett, op. cit., pag. 726-727.
[43] Vedi W. Kennett, op. cit., pag. 726-727.
[44] C-145/86, caso Hoffman vs. Krieg.
[45] C-145/86, caso Hoffman vs. Krieg.
[46] Vedi R. Ch. Verschuur, Uznanie i wykonanie orzeczen zagranicznych (Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere), KPP 4/1999, p. 766.
[47] Ibid.
[48] Regolamento del Consiglio 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale che abroga il Regolamento 1347/2000 avente lo stesso titolo, O.J.L. 338, 23 dicembre 2002, pag. 1.
[49] Vedi K. Flaga-Gieruszynska, op. cit., p. 144. Si noti la coincidenza della disposizione dell’art. 35 punto 1 del regolamento con l’art. 28 punto 1 di entrambe le convenzioni.
[50] Ibid.
[51] Vedi R. Ch. Verschuur, op. cit., p. 768.
[52] C-43/77, ECR 1977, pag. 2175.
[53]Ibid.
[54] R. Ch. Verschuur, op. cit., p. 768.

Brylak Joanna

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