Il riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi, transazioni e maggiori somme per prestazioni professionali. L’orientamento della Corte dei conti – ss.rr. Per la Regione Siciliana.

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La Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, ? tornata ad esprimersi sulle problematiche interpretative concernenti il riconoscimento della legittimit? dei debiti fuori bilancio degli enti locali. Con deliberazione n. 9 del 6 dicembre 2005, l?organo di giustizia contabile, in applicazione delle disposizioni della legge n. 131/03 concernenti lo svolgimento delle funzioni consultive nei confronti degli enti locali, si ? occupata della configurabilit? quali debiti fuori bilancio legittimamente riconoscibili di talune fattispecie non esplicitamente contemplate all?art. 194 D. lgs. n. 267/00.

La Corte si ? espressa, infatti, sulla possibilit? che gli enti locali riconoscano la legittimit? dei debiti fuori bilancio derivanti da:

1.?????? 1.????? decreti ingiuntivi;

2.?????? 2.????? transazioni;

3.?????? 3.????? maggiori somme dovute ? rispetto all?originario impegno di spesa assunto ? per prestazioni professionali.

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Con riferimento ai decreti ingiuntivi passati in giudicato, la Corte ha evidenziato che tali atti, ?pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella espressamente disciplinata dalla lettera a) del citato art. 194 Tuel?.

Con riguardo alle transazioni, la Corte rileva come ?le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongano una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l?Ente ha la possibilit? di prevedere non solo il sorgere dell?obbligazione ma anche i modi e i tempi dell?adempimento. Ne discende che l?amministrazione in tali casi ? nelle condizioni (ed ha l?obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall?art. 191 (?) e di rapportare ad esse l?assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi?.

Da ultimo, con riferimento all?ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali (quali gli incarichi legali) rese in favore dell?ente, la Corte dei Conti afferma ?la possibilit? di ricondurre dette fattispecie a quelle di cui alla lettera e) del citato art. 194, con la conseguenza che il riconoscimento risulter? possibile solo nei limiti degli accertati e dimostrati utilit? ed arricchimento per l?ente?.

La Greca Giuseppe

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