Il Revenge Porn

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Revenge porn o revenge pornography, traducibile in lingua italiana in vendetta porno o pornovendetta, sono espressioni della lingua inglese che indicano la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.

Si deve sottolineare che, nonostante l’affermarsi di questa espressione, non sempre il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime si ricollega a specifiche finalità di vendetta, essendo molto più ampia la gamma delle possibili motivazioni della condotta, relative al più ampio fenomeno della “pornografia non consensuale” o Non Consensual Pornography (NCP).

In alcuni casi, le immagini sono state immortalate da un partner intimo e con consenso della vittima, in altri senza che la vittima ne fosse a conoscenza, in altri ancora la persona offesa (uomo o donna) è vittima di violenza sessuale, spesso facilitata dalla droga da stupro che provoca, tra l’altro, ridotto senso del dolore, coinvolgimento nel disvoluto atto sessuale, effetti dissociativi e amnesia.

Il fenomeno è presente anche in ambito minorile, dove si collega alla diffusa pratica del sexting, vale a dire, dell’invio di immagini intime come pratica di coppia.

Non è infrequente che simili immagini fuoriescano dall’ambito della coppia (sexting secondario) andando a determinare danni analoghi a quelli prodotti dal revenge porn.

In pochi paesi del mondo, come Italia, Australia, Canada, Filippine, Giappone, Israele, Malta, Regno Unito e alcuni stati degli USA esiste una relativa legislazione.

La legge contro il revenge porn in Italia è entrata in vigore il 9 agosto 2019, con il titolo di “Codice Rosso“.

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La descrizione del reato

Questa pratica a volte vene descritta come una forma di violenza, abuso psicologico, o abuso sessuale.

La locuzione revenge porn è relativa in modo generico al caricamento di materiale sessuale esplicito per vendicarsi dopo la fine di una relazione, ma spesso il termine viene utilizzato anche in contesti non propriamente vendicativi, come la distribuzione di pornografia senza consenso.

L’effetto immediato del fenomeno, che può concorrere con altri delitti come stupro facilitato dai narcotici, diffamazione, atti persecutori, è la distruzione della reputazione altrui ma i moventi possono essere svariati.

Ad esempio futili motivi, annichilire sadicamente la persona odiata anche inducendola al suicidio, boicottare un competitor, isolare socialmente la persona offesa minandone anche la vita privata e lavorativa, ottenere facili profitti sia in una logica estorsiva (sextortion) sia in relazione al redditizio mercato delle immagini e dei video hot, anche frutto di deepfake, che si esplica attraverso canali social, con migliaia di utenti, siti web, forum, gruppi.

Alcuni esperti ritengono che il termine “pornovendetta” o revenge porn non dovrebbe essere utilizzato, perché il fenomeno potrebbe essere meglio descritto come “abuso basato su immagini sessuali”.

L’Accademia della Crusca ha risolto ogni dubbio interpretativo, equiparando il revenge porn alla non consensual pornography nella stessa locuzione italiana di “porno-vendetta”, intesa come l’atto di condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia on-line che off-line.

La pubblicazione avviene di solito con lo scopo di umiliare la persona coinvolta per ritorsione o vendetta.

Per questo motivo, le immagini sono spesso accompagnate da sufficienti informazioni per identificare il soggetto ritratto, tipicamente i nomi, gli pseudonimi, le posizioni geografiche oppure altre informazioni e possono anche includere collegamenti a profili (veri o falsi) sui social media, indirizzi delle abitazioni o del posto di lavoro e annunci osé, in apparenza riconducibili alla vittima, anche in siti dedicati alla pornografia, in siti di incontri e in falsi profili social, anche attraverso il furto d’identità digitale, rendendo aspra la vita della vittima la quale, quando è ignara, nota un generalizzato deterioramento delle sue relazioni sociali e subisce odiose umiliazioni, tra le quali il licenziamento, senza coglierne la ragione.

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La responsabilità nei nuovi reati informatici

L’opera si pone quale strumento di analisi dei nuovi reati informatici e delle metodologie investigative, analizzando i diversi mezzi di ricerca e di acquisizione della prova informatica.Attraverso un’analisi sistematica, il volume affronta le singole fattispecie, ponendo l’attenzione sulle modalità di ricerca della prova e aiutando il professionista nell’individuazione degli elementi che costituiscono la responsabilità penale dell’autore del reato.Lo spazio fluido, tipico del web, richiede un’attenzione particolare: quest’opera nasce proprio dall’esigenza di fornire nozioni e azioni di riferimento, che possano guidare l’operatore nel costruire la propria linea difensiva, alla luce delle nuove figure criminose, quali l’hate speech, il sexting, il revenge porn, il cyber terrorismo e il cyberlaundering.A completamento della trattazione, nella seconda parte, il volume affronta le diverse metodologie investigative, nonché le tecniche forensi di acquisizione e conservazione della prova informatica.In tal modo, il testo si pone quale valido strumento per il professionista che debba fornire la prova della consumazione di reati informatici.Flaviano PelusoAvvocato in Roma. È Professore a contratto di scienze giuridiche medico-legali, presso la facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza, di abilità informatiche presso le facoltà di Economia, Psicologia e Lettere dell’Università La Sapienza, nonché d’informatica ed elaborazione dati e di idoneità informatica presso l’Università della Tuscia. È autore di libri, articoli e note a sentenza nonché curatore di libri in materia di diritto dell’informatica e di informatica forense.Cecilia CavaceppiGiudice del Tribunale di Latina applicata attualmente al Tribunale di Napoli. È dottore di ricerca in diritto amministrativo presso la Luiss Guido Carli.Francesco Saverio CavaceppiAvvocato del Foro di Roma, Professore a contratto di informatica ed elaborazione dati presso l’Università della Tuscia e docente di informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Migliorini” dell’Università di Perugia.Daniela CavallaroAvvocato del Foro di Velletri e Data Protection Officer presso l’Agenzia di Stampa Nazionale; ha conseguito il master in Diritto dell’informatica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha conseguito i certificati di European Privacy Expert, Valutatore Privacy (UNI 11697:2017) e Auditor ISDP 10003.Raissa ColettiConsulente in Institutional & Corporate Communication. Ha conseguito il master in Human Resource management & Digital Skills.Alfonso ContaldoProfessore a contratto di diritto dell’informazione e della comunicazione digitale nell’Accademia delle Belle Arti di Roma, dottore di ricerca in informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. È autore di monografie, articoli, note e contributi in collettanei in materia di diritto dell’informazione e dell’informatica e di informatica giudiziaria.Alessandra CorteseAssistente Giudiziario presso la Procura Generale della Repubblica di Venezia, è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Messina, ha conseguito il master di 2° livello in Diritto dell’informatica presso l’Università La Sapienza, è abilitata all’esercizio della professione forense, è socia ANORC, è iscritta nel registro dei Professionisti della Privacy. È autrice di alcuni articoli di diritto dell’informatica.

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Il Revenge porn negli altri ordinamenti

A seguito di diversi casi di cronaca legati al revenge porn in alcuni paesi sono stati assunti provvedimenti atti a contrastare il fenomeno.

Australia, Germania, Israele, Canada, Regno Unito, e più di metà degli Stati Uniti hanno disciplinato il reato, che in altri paesi può essere ricondotto in specie simili.

Coloro che mettono in pratica il revenge porn possono essere accusati, a seconda dei casi, di molestia, violazione della privacy, diffamazione e in alcuni casi particolarmente gravi anche di istigazione al suicidio.

Il Revenge porn in Italia

L’introduzione del reato in Italia si deve all’emendamento presentato dalla parlamentare Federica Zanella.

Nelle settimane successive al suicidio di Tiziana Cantone, l’opinione pubblica italiana rivolse la sua attenzione al fenomeno del revenge porn, un disegno di legge che mirava a introdurre l’art. 612-ter del codice penale, “relativo al reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti” fu presentato da Sandra Savino nel 2016.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, introducendo altre disposizioni per la tutela contro la violenza domestica e di genere, prevede sanzioni per il fenomeno, stabilendo all’articolo 10 che “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto oppure acquisito le immagini o i video delle quali al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere esclusivamente processuale.

Si procede d’ufficio nei casi dei quali al comma 4, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

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