Revenge Porn tra tutela penale e irrimediabilità del danno: profili introduttivi, analisi normativa e le criticità della prassi

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SOMMARIO: -1. Premessa. -2. Dal Criminal Justice and Courts Act section 33 al Codice Rosso del 2019: l’ingresso del reato di Revenge Porn nell’ordinamento giuridico italiano, analisi e sistematica del reato. -3. Precisazioni terminologiche: il Revenge Porn vs. Voyeurismo, Sextortion, Extreme Pornography e Deep Sex Fake. -4. Alcune criticità della nuova fattispecie criminale. -5. Le forme di tutela penale previste dal sistema classico di giustizia: prima e dopo l’ingresso della nuova fattispecie delittuosa, il principio di irretroattività della legge penale e Revenge Porn. -6. Alcune interviste: i punti di vista di una vittima di Revenge Porn a confronto con le posizioni delle avvocatesse Giulia Bongiorno e Francesca Negri. -7. Considerazioni conclusive.

  1. Premessa

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare dal punto di vista normativo, criminologico e sociologico il fenomeno del reato di Revenge Porn, recentemente introdotto nel nostro ordinamento all’articolo 612-ter del Codice penale, attraverso la legge n. 69/2019, altrimenti nota come Codice Rosso.

Si procederà preliminarmente con un’analisi normativa dettagliata della nuova fattispecie criminale, per poi procedere con alcune precisazioni terminologiche.

Successivamente si analizzeranno le principali criticità riscontrate nella prassi: dal rapporto tra l’articolo 612-ter c.p. con altre fattispecie delittuose che presentano con esso elementi di continuità criminale, al confronto tra il principio di irretroattività della legge penale e il Revenge porn, e non meno importante una considerazione socio-criminologica in merito ai motivi della diffusione, oggi sempre più frequente di queste nuove condotte delittuose, che vedono come vittime principalmente le donne, spingendoci a inquadrare questo fenomeno anche come violenza di genere.

In una fase più avanzata della trattazione si porrà l’accento sul rapporto tra la condotta criminale di diffusione illecita di materiale pornografico e l’uso improprio di internet, cercando di risolvere alcuni quesiti, tra cui: perché le donne sono le principali vittime? Si tratta di una pratica diffusa tra gli adolescenti? È sufficiente il diritto penale a contrastare questi nuovi fenomeni delittuosi?

Queste domande ci consentiranno di affrontare un’ulteriore problematica: ossia quella dell’epoca digitale, legata al rapporto malsano che le giovani generazioni hanno con gli strumenti informatici. Un problema che coinvolge soprattutto i più giovani, ma che include altresì gli adulti, incrementando fenomeni delittuosi che prima non esistevano.

Attraverso l’analisi di queste criticità si cercheranno di individuare alcune soluzioni per ridurre questa nuova e del tutto peculiare forma di violenza, anche attraverso gli spunti delle interviste alle avvocatesse Giulia Bongiorno e Francesca Negri.

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  1. Dal Criminal Justice and Courts Act section 33 al Codice Rosso del 2019: l’ingresso del reato di Revenge Porn nell’ordinamento giuridico italiano, analisi e sistematica del reato

Il reato di Revenge Porn è stato disciplinato come autonoma fattispecie criminale inizialmente nei Paesi di Common Law. Infatti in Inghilterra nel 2015 è stata inserita la section 33 al Criminal Justice Courts intitolata “Disclosure of private sexual photographs and films[1]. Così anche in Canada all’Online Crime Act del 2014 – nato per contrastare il cyberbullismosono state aggiunte disposizioni sulla diffusione di immagini pornografiche[2].

Sempre in relazione al sistema giuridico di Common Law, spunti rilevanti vengono offerti dai linguisti di Cambridge. Infatti il fenomeno di Revenge Porn viene definito da essi come “private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them[3].

Così secondo una prima ricostruzione, è possibile individuare alcuni elementi propri della condotta delittuosa oggetto di analisi[4]:

  • Creazione consensuale di immagini o video all’interno della coppia
  • Pubblicazione o diffusione del materiale in modo non consensuale, tipicamente da parte dell’ex partner della vittima
  • Lo scopo sotteso a tale condotta è legato principalmente ad una vendetta – da parte del precedente partner – come avviene nel caso in cui la relazione sia giunta al termine.

Passando invece ad un’analisi interna – come si è detto nella premessa introduttiva – la legge n. 69/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di Revenge porn.

Procediamo dunque con un’analisi dettagliata della nuova normativa in questione. Si sta facendo riferimento all’articolo 612-ter del c.p. il quale sancisce che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda – senza il consenso della persona rappresentata – immagini o video “a contenuto sessualmente esplicito”[5] che in realtà erano destinati a restare privati “è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”[6].

Proseguendo con la lettura della norma sono soggetti al medesimo regime punitivo anche coloro che una volta ricevuto o acquisito il materiale li inviino, consegnino, cedano, pubblichino o diffondano il medesimo materiale senza il consenso della persona rappresentata, con il fine di recare ad essa nocumento[7].

Pertanto possiamo integrare la prima ricostruzione esposta precedentemente affermando che sono due le ipotesi che perfezionano la condotta delittuosa: il reo è sia chi riceve in prima battuta materiale pornografico da parte del mittente – nonché il protagonista rappresentato – sia chi riceve il materiale non direttamente dal mittente ma da un primo destinatario. Nel primo caso si può dunque immaginare una donna (Tizia) che invia dei contenuti sessualmente espliciti al proprio compagno (Caio) e questi poi li diffonde ad altri soggetti (Mevio) per vendicarsi della rottura della relazione con Tizia; nel secondo caso si immagini invece un amico del compagno (Mevio) che invia i contenuti ad un ulteriore destinatario (Sempronio) al fine di arrecare nocumento alla vittima Tizia.

Una parte della dottrina[8] mette in luce le differenti modalità con cui è possibile realizzare il reato di Revenge Porn, a riguardo occorre soffermarsi proprio sui verbi utilizzati dal legislatore nel descrivere la condotta delittuosa. Bisogna effettuare delle precisazioni e distinzioni. L’invio, la consegna, e la cessione di materiale pornografico non necessariamente devono avvenire attraverso la rete (è il caso in cui il datore di lavoro invia ad un amico il materiale). E ancora ci sono delle distinzioni tra la pubblicazione e la diffusione: la prima riguarda la condivisione dei contenuti su siti pornografici/social network/ piattaforme online, la seconda invece riguarda la condivisione del materiale su applicazione di messagistica istantanea.

Passando invece alle circostanze aggravanti, la legge prevede che la pena sia aumentata quando[9]:

  1. I fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato;
  2. I fatti sono commessi da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  3. I fatti sono commessi con strumenti informatici o telematici. In quest’ultimo caso infatti il ricorso a tali strumenti amplifica la diffusione immediata ad un numero sempre più crescente di destinatari, incrementando l’offesa subita dalla vittima.

Si precisa inoltre che la pena è aumentata sino ad un terzo alla metà se i fatti sono commessi a danno di una persona che sia in condizione di inferiorità fisica o psichica o verso una donna in stato di gravidanza: in questi casi è chiaro che emerga una particolare vulnerabilità delle vittime in questione.

Per quanto attiene al regime di procedibilità, l’art. 612-ter prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa nel termine di sei mesi, specificando che un’eventuale remissione della querela sia solo processuale e che tuttavia si procede d’ufficio nel caso il cui il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio[10].

In sintesi in relazione all’analisi sistematica del reato di Revenge Porn si può ripercorrere la sistematica quadripartita del reato[11]:

  1. Fatto: l’insieme degli elementi oggettivi del reato oggetto di analisi si concreta nell’invio, consegna, cessione, diffusione o pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti, senza il consenso della persona rappresentata. Il reato di Revenge Porn è un reato comune che può essere quindi commesso da chiunque diffonda materiale pornografico per vendicarsi o arrecare nocumento alla persona rappresentata.
  2. Antigiuridicità: il reato di Revenge Porn è antigiuridico perché, ledendo la dignità personale, l’immagine, l’integrità morale, e la privacy della persona offesa si pone in contrasto con l’intero ordinamento giuridico.
  3. Colpevolezza: per quanto riguarda i criteri dai quali dipende la possibilità di sollevare un rimprovero all’agente di reato, è necessario in questo caso distinguere tra primi due commi dell’art. 612-terp. Infatti al primo comma l’elemento soggettivo che perfeziona la condotta è il c.d. dolo generico, in questo caso è sufficiente che l’agente che ha ricevuto il materiale dalla persona raffigurata si sia prefigurato la rappresentazione di diffondere materiale avente contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona rappresentata, a prescindere dalle finalità perseguite dall’agente stesso. Invece al secondo comma rileva il dolo specifico, ossia quando coloro che realizzano la condotta hanno di mira un risultato ulteriore, il cui realizzarsi è necessario per la consumazione del reato, in questo caso emerge infatti l’inciso “al fine di recare loro nocumento”. Per nocumento si intende “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita”[12].
  4. Punibilità: si fa riferimento all’insieme delle condizioni esterne rispetto al fatto antigiuridico colpevole che fondano o escludono l’opportunità di punirlo. L’art. 44 del c.p. individua le condizioni obiettive di punibilità, queste sono denominate dalla dottrina come condizioni estrinseche di punibilità cioè accadimenti che esprimono valutazioni di opportunità in ordine all’inflizione della pena, per esempio la sorpresa in flagranza. Esistono anche le condizioni c.d. intrinseche di punibilità che mascherano autentici elementi costitutivi del fatto di reato.

Così nel reato di Revenge Porn il giudice competente dovrà valutare la sussistenza del fatto, ossia della diffusione di materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona rappresentata, della sua antigiuridicità cioè del contrasto tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico, della colpevolezza del presunto autore e quindi verificare il dolo generico o specifico a seconda dei casi, ed infine verificare che non ci siano cause di esclusione della punibilità, come cause personali concomitanti di non punibilità, cause personali sopravvenute di non punibilità, cause oggettive di non punibilità ed infine cause di estinzione del reato.

  1. Precisazioni terminologiche: il Revenge porn Voyeurismo, Sextortion, Extreme Pornography e Deep Sex Fake

Nella prassi spesso il termine Revenge Porn viene impropriamente utilizzato per nominare altri comportamenti illeciti, che però non coincidono con la fattispecie oggetto di analisi.

Procedendo con ordine distinguiamo il Revenge Porn dal Voyeurismo[13], termine che prende origine dalla parola francese “voyeur” che letteralmente significa persona attratta in maniera morbosa –patologica – dalla vista delle nudità altrui. Questa devianza ha condotto sul piano concreto a wireless spy, cioè telecamere nascoste in luoghi pubblici o trojan che entrano nelle webcam dei pc per trovare materiale pornografico; la stessa devianza ha portato ai c.d. up skirts, cioè a foto che vengono scattate alle donne nei luoghi pubblici sotto la gonna o ai c.d. down blouses dentro la scollatura. Si tratta in generale di condotte che sono il frutto di comportamenti devianti, in particolare il voyeurismo è un disturbo psichico che non va confuso con la condotta che invece qualifica il reato di Revenge Porn, che come si vedrà a breve è caratterizzato da una vera e propria intenzionalità – dolo – nella diffusione di materiale sessualmente esplicito per vendicarsi o arrecare alla vittima nocumento.

Non bisogna altresì confondere il Revenge Porn con il Sextortion, che consiste nella richiesta di farsi inviare denaro o nuovo materiale pornografico a donne vittime di hacking di dispositivi elettronici. In questi casi infatti non si profila la fattispecie di Revenge Porn perché la vittima non ha inviato volontariamente del materiale che sarebbe dovuto restare privato, ma è stata ulteriormente vittima di hackeraggio, ossia attività che consiste nell’introdursi illecitamente in un sistema informatico, ricavando informazioni alle quali non si dovrebbe aver accesso[14].

Ancora non va confuso il Revenge Porn con l’Extreme Pornography[15] che consiste nel filmare episodi di violenza sessuale per pubblicarli poi su siti specializzati, informando la vittima che se denuncerà il materiale verrà divulgato ulteriormente.

Ed infine il Revenge Porn non va confuso con il Deep Sex Fake[16], cioè la sostituzione del volto di un attrice di un film pornografico con l’immagine della vittima, facendole credere che il protagonista del video sia lei.

  1. Alcune criticità della nuova fattispecie criminale

Anzitutto dalla lettura del primo e del secondo comma dell’art. 612-ter c.p. emerge come vengano sanzionate secondo le medesime modalità due condotte caratterizzate da due elementi soggettivi differenti: si è detto infatti che al comma 1 rileva il dolo generico, quindi colui che agisce lo fa indipendentemente dal perseguimento di un determinato fine, invece al secondo comma rileva il dolo specifico, e viene appunto specificato che l’agente è colui che agisce “al fine di recare nocumento” alla persona offesa. Dunque già una parte della dottrina, ancora prima che la nuova norma entrasse in vigore, aveva riflettuto su alcune possibili criticità, affermando che sarebbe stato auspicabile distinguere le due tipologie di condotte e non assoggettarle all’interno della medesima fattispecie astratta[17].

Inoltre in relazione alle circostanze del reato esse sembrerebbero mutuate dall’art. 612-bis del c.p. che invece disciplina lo stalking, in realtà il reato di Revenge Porn e lo stalking sono due reati differenti, in particolare viene messo in luce come nel primo caso – appunto nel Revenge Porn – l’elemento distintivo è l’uso di strumenti informatici o telematici per il perfezionamento del reato, che nello stalking è solo eventuale[18].

Un ulteriore criticità è rinvenibile nel fatto che l’art. 612-ter c.p. non prende in considerazione i minori[19] rinviando – in caso di diffusione di materiale pedopornografico – all’art. 600-ter del c.p. il quale punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2582 a euro 51.645 “chiunque […] con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico […] di minori di anni diciotto”. Se si confronta l’art. 612-ter c.p. e l’art. 600-ter c.p. è pacifico che la tutela – nel caso in cui venga diffuso materiale pedopornografico – sia inferiore per la vittima, proprio perché il massimo della pena detentiva che può comminare il giudice – escluse le aggravanti – non supera i 5 anni, invece nel caso del Revenge Porn la pena detentiva che il giudice può comminare è sino a 6 anni – escluse le aggravanti.

  1. Le forme di tutela penale previste dal sistema classico di giustizia: prima e dopo l’ingresso della nuova fattispecie delittuosa, il principio di irretroattività della legge penale e Revenge Porn

Passando invece alle tutele offerte dal nostro ordinamento distinguiamo i periodi pre e post introduzione della legge 69/2019.

Partendo dal periodo anteriore all’ingresso della legge in questione, le tutele offerte ad una persona vittima di diffusione di materiale sessualmente esplicito senza il suo consenso veniva garantita con le previsioni degli articoli 595 c.p., 610 c.p., 612-bis c.p., 615-bis c.p., 617-septies c.p., e dall’art. 167 del d.lgs. 196/2003.

Procediamo ora con un’analisi più puntale delle “vecchie tutele”.

Nel merito l’art. 595 c.p. – dedicato al reato di diffamazione – sanziona chi offende l’altrui reputazione con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032, inoltre se l’offesa avviene col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità il responsabile viene punito con la pena detentiva che va dai sei mesi ai tre anni o con la pena pecuniaria (multa) non inferiore a euro 516[20].

L’art. 610 c.p. – introducendo la sezione del delitti contro la libertà morale e riferendosi nello specifico alla violenza privata – punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque costringa altri a fare o a tollerare od omettere qualche cosa[21].

L’art. 612-bis c.p. – atti persecutori – punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionarli un grave stato di ansia perdurante o di paura o di ingenerare un timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto/ persona al medesimo legata da relazione affettiva, oppure da costringergli di abbandonare le proprie abitudini di vita[22].

L’art. 615-bis c.p. – interferenze illecite nella vita privata – punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri in modo indebito immagini o informazioni attinenti alla vita privata, violando peraltro il domicilio della vittima[23].

L’art. 617-septies c.p. – diffusione di riprese e registrazioni fraudolente – punisce chiunque diffonda registrazioni di incontri privati che riguardino sia riprese audio-video sia conversazioni, con qualsiasi mezzo e con lo scopo di arrecare danno all’immagine o alla reputazione altrui, con la reclusione fino a quattro anni[24].

Concludendo con il Codice della privacy, l’art. 167 – trattamento illecito di dati personali – sanziona con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi chiunque, violando il trattamento dei dati personali previsto dalla legge, arreca nocumento agli interessati.

Emerge dunque come tutte le tutele penali appena analizzate non fossero in grado di disciplinare adeguatamente la fattispecie delittuosa di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, motivo per cui è stata introdotta una norma ad hoc, con le relative tutele.

Venendo quindi ad una analisi più critica dell’articolo 612-ter c.p. con i limiti temporali della legge penale è necessario effettuare una breve digressione. Anzitutto una delle criticità più rilevanti che determina un’assenza di tutela adeguata verso le vittime nasce dal confronto tra il principio di irretroattività della legge penale e l’ingresso nel nostro ordinamento dell’art. 612-ter c.p.

Andiamo con ordine.

Anzitutto il principio di irretroattività, sancito agli articoli 25 comma 2 Cost. e all’art. 2 c. 1 c.p., rappresenta un limite temporale all’applicabilità della legge penale, ciò significa che il legislatore e il giudice non possono applicare retroattivamente – ossia a fatti commessi prima della sua entrata in vigore – una legge penale successiva sfavorevole all’agente[25]. Il principio in questione ha l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini, prima di agire, di sapere quali siano i comportamenti che possono dar luogo ad una responsabilità penale, solo così potrà infatti compiere libere scelte di azione. Nel caso in questione, il reato di Revenge Porn costituisce una nuova fattispecie criminale, che non era mai stata disciplinata dal nostro ordinamento prima della l. 69/2019.

Tuttavia nonostante il limite temporale appena esposto, è possibile effettuare una riflessione. Infatti le condotte che oggi vengono punite dal Revenge Porn mostrano una continuità criminale con il reato di stalking ex art. 612-bis c.p., con il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e con l’art. 167 del d.lgs. 196/2003 ossia il trattamento illecito dei dati personali.

Fermo restando dunque che per fatti anteriori all’anno 2019 le condotte – seppur rispondenti al reato di Revenge Porn – non possano essere ricondotte all’interno di questa fattispecie criminale, si può comunque rinviare alle c.d. “vecchie tutele” sopra esaminate.

Venendo invece alle tutele penali odierne, la previsione di questa nuova fattispecie criminale è il simbolo che il legislatore abbia fatto un passo in avanti poiché riconosce in primis la gravità della condotta plurioffensiva posta in essere da chi dovesse diffondere materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona rappresentata, e in secundis cerca di accordare adeguate tutele verso la vittima. Così con l’entrata in vigore della nuova norma si riconosce che le precedenti tutele del diritto penale non bastavano per tutelare in modo efficace ed adeguato le vittime. Infatti il Revenge Porn lede – come è stato già detto – l’integrità morale, personale, la privacy, l’identità personale e l’immagine della vittima; invece con le “vecchie tutele” non si aveva modo di cogliere pienamente la plurioffensività che le condotte di Revenge Porn realizzano.

  1. Alcune interviste: i punti di vista di una vittima di Revenge Porn a confronto con le posizioni delle avvocatesse Giulia Bongiorno e Francesca Negri

Procediamo ora con il racconto di Giovanna – nome fittizio per ragioni di privacy – vittima di Revenge Porn, da parte del suo ex fidanzato.

Dal suo racconto[26] si individueranno alcuni profili critici, che ci consentiranno di comprendere – più da vicino – le sensazioni di una vittima di Revenge Porn.

Nello specifico queste criticità verranno affrontate dalle avvocatesse Giulia Bongiorno e Francesca Negri che cercheranno di proporre soluzioni per promuovere una cultura volta al rispetto delle donne, che troppo spesso sono vittime di queste condotte criminali.

La storia di Giovanna è la storia di una donna che un giorno conosce un uomo online, con il quale instaura un rapporto di amicizia durato sei mesi. Ad un certo punto i due decidono di incontrarsi davvero. Il loro incontro sarà l’origine di una storia d’amore, destinata a concludersi in modo tragico. Con il passare del tempo l’uomo conosciuto dalla giovane donna si rivela possessivo, così Giovanna decide che è meglio terminare la relazione. L’uomo non accetta e perfeziona la condotta delittuosa di cui al comma 1 dell’art. 612-ter del c.p., che come abbiamo già detto ha come elemento soggettivo il dolo generico. L’uomo inoltre non solo diffonde materiale su tutte le piattaforme, ma divulga anche dati personali della donna, che inizia a ricevere messaggi e chiamate carichi di insulti e odio da parte di altri soggetti. Questa è un’ulteriore criticità, ossia che dal fenomeno di Revenge Porn possano scaturire altre e autonome fattispecie delittuose: come lo stalking fisico e virtuale o in genere fenomeni di hate crimes.

Così Giovanna decide sporre denuncia. Il terribile gesto che è stato compiuto la obbliga a cambiare vita, città e numero di telefono.

Giovanna ricorda quei terribili momenti, condividendo con la giornalista poche parole tra cui “mi sono sentita mancare la terra sotto ai piedi”, “oggi nutro sfiducia verso le relazioni”.

Dinanzi a questo scenario interviene l’avvocatessa Giulia Bongiorno, la stessa promotrice della proposta di legge Codice Rosso. La Bongiorno ci ricorda come anzitutto il reato di Revenge Porn sia ormai un fenomeno molto diffuso, soprattutto tra i giovani, e che l’attuale pandemia ha peggiorato la situazione, portando ad un incremento dei reati online, soprattutto di cyberbullismo e appunto di Revenge Porn. In particolare dall’intervista alla Bongiorno emerge uno spunto particolarmente evocativo. L’avvocatessa afferma che per bloccare i contenuti pornografici diffusi in rete interviene la polizia postale, ma che allo stesso tempo anche laddove il contenuto fosse stato eliminato la ferita che subisce la vittima è difficilmente rimarginabile, proprio perché la diffusione è immediata, e l’offesa che colpisce la vittima è plurima. Senza dimenticare come la posizione dell’avvocatessa enfatizza che nella realtà di oggi emerga un’ipocrisia diffusa in relazione al fatto che non esista la sessualità anche per le donne, a riguardo la Bongiorno ci invita a riflettere su una questione: “Qual è il disvalore di inviare un video al proprio fidanzato?”

Passando invece ad analizzare il punto di vista dell’avvocatessa Francesca Negri possiamo focalizzare la nostra attenzione su una relazione particolare: ossia che la diffusione di queste condotte delittuose è legata ad un buon uso degli strumenti informatici, ed anche per questa ragione – ci ricorda l’avvocatessa – che il fenomeno è molto diffuso tra i giovani, anche tra gli adolescenti.

Venendo ad una ricerca dell’ottobre 2020 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza[27] avente per oggetto lo studio della diffusione dei reati di Revenge Porn nell’anno 2019- 2020 è stato registrato che le vittime sono tipicamente donne, di cui l’83% sono maggiorenni, sempre nella menzionata annata la Lombardia ha registrato ben 141 reati perfezionati, seguita dalla Sicilia con 82.

Alla luce di questi dati come è possibile evitare i rischi? Secondo l’avvocatessa Negri bisognerebbe promuovere una vera e propria prevenzione di questi comportamenti attraverso una corretta educazione ed informazione, anche verso i più giovani, insegnando a distinguere, prima di cosa sia lecito o illecito, cosa sia giusto o sbagliato.

  1. Considerazioni conclusive

Così giunti alla fine di questa breve analisi è doveroso individuare quelle che sono le prospettive giuridiche, criminologiche e sociologiche in relazione a questo nuovo fenomeno delittuoso.

In virtù dei dati che sono stati raccolti emerge come il Revenge Porn sia un fenomeno che colpisce in netta maggioranza le donne[28]. Questo dato è fondamentale perché ci consente ancora una volta di inquadrare questo peculiare reato come fenomeno culturale nonchè come violenza di genere. Così a parere di chi scrive, per poter davvero ridurre concretamente le percentuali che ogni giorno vedono molte donne essere vittime di queste condotte, non sono sufficienti le tutele offerte dal diritto penale.

Quest’ultimo, attraverso la previsione della pena, per quanto possa cercare di prevenire dal punto di vista generale e speciale la commissione di reati non basta.

Il Revenge Porn è espressione di una cultura del non rispetto della donna, intesa spesso come essere inferiore, stigma della propria carne, come oggetto da denigrare. Dunque per poter avere dei risultati concreti e ridurre in modo rilevante tale fenomeno criminale, è necessario prevenire questi reati attraverso la promozione della cultura del rispetto.

A parere di chi scrive si dovrebbe partire proprio dalle generazioni più giovani, quindi dalle scuole che dovrebbero promuovere programmi di (ri)educazione verso il genere e l’immagine femminile, senza dimenticare la diffusione di programmi volti all’insegnamento del rispetto della sessualità e dell’eduzione digitale.

Così riprendendo altresì gli spunti dell’avvocatessa Giulia Bongiorno la criticità più rilevante in relazione al reato di Revenge Porn riguarda l’irrimediabilità del danno. Infatti spesso le vittime affermano che una volta che la propria immagine, reputazione, onore e soprattutto dignità sono state violate, peraltro ripetutamente attraverso i mezzi informatici da più persone, è come se il danno fosse perpetuo, è come se ogni condivisione togliesse una piccola parte della dignità di ogni donna.

Si auspica che il dibattito – oggi più che mai aperto – sul Revenge Porn, ma in generale sulla violenza di genere possa aprire nuove strade per educare le generazioni al rispetto della figura femminile, fin troppe volte offesa, denigrata, umiliata e – ancora troppe volte – uccisa.

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Note

[1] Si rinvia a G.M. Caletti, “Revenge porn” e tutela penale, in Dir. pen. contemp. Riv. trimestrale, 3/2018. Si consulti anche il sito ufficiale www.legislation.gov.uk

[2] Si rinvia a G.M. Caletti, “Revenge porn” e tutela penale, in Dir. pen. contemp. Riv. trimestrale, 3/2018.

[3] www.dictionary.cambdridge.org

[4] Concordano in tal senso G.M. Caletti, “Revenge porn” e tutela penale, in Dir. pen. contemp. Riv. trimestrale, 3/2018; M. Fabozzo, Analisi normativa e profili problematici del reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito (c.d. revenge porn) ex art. 612-ter c.p., in Riv. pen. 2020, fasc. 2, pp. 149-154.

[5] Si rinvia alla lettura dell’art. 612-ter c.p. e all’art. 10 c. 1 l. 69/2019.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] G.M. Caletti, “Revenge Porn”. Prime considerazione in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie “esemplare ma davvero efficace?, in Riv. dir. pen. contemp., 2019.

[9] Art. 612-ter c.p.

[10] Ibidem.

[11] G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte Generale, 5° ed., 2015, pp. 196 e ss.

[12] Si rinvia a Cass. Sez. III Pen., sent. n. 15221 del 23 novembre 2016.

[13] G.M. Caletti, “Revenge porn” e tutela penale, in Dir. pen. contemp. Riv. trimestrale, 3/2018.

[14] Si rinvia a www.garzantilinguistica.it

[15] G.M. Caletti, “Revenge porn” e tutela penale, in Dir. pen. contemp. Riv. trimestrale, 3/2018

[16] Ibidem.

[17] G.M. Caletti, “Revenge Porn”. Prime considerazione in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie “esemplare” ma davvero efficace?, in Riv. di dir. pen. contemp., 2019.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] E. Dolcini, G.L. Gatta, Codice penale e norme complementari, II ed., 2016, pp. 290-291.

[21] Ivi, p. 310.

[22] Ivi, p. 312.

[23] Ivi, p. 314.

[24] www.brocardi.it

[25] G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 5° ed., 2015, p. 164.

[26] Corriere daily podcast “La mia vita distrutta dal revenge porn”, episodio 107, 8 dicembre 2020, www.corriere.it

[27] Dati citati sempre nell’intervista disponibile sul corriere, si rinvia a www.corriere.it , 8 dic. 2020.

[28] Così infatti il 90% delle vittime sono donne, e solo il 10% uomini, si rinvia a www.ibicocca.it/tag/revenge-porn

 

Elisabetta Ficco

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