Il requisito dell’unicità del contratto posto a fondamento dell’ attività continuativa di “resocontazione” espletata nel triennio 2004-2006 deve essere interpretato con riguardo non al contratto come atto formalmente unico ma al contratto come rapporto so

Lazzini Sonia 18/11/10
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Il requisito dell’unicità del contratto posto a fondamento dell’ attività continuativa di “resocontazione” espletata nel triennio 2004-2006 deve essere interpretato con riguardo non al contratto come atto formalmente unico ma al contratto come rapporto sostanzialmente unitario.

Posto, infatti, che la clausola della normativa di gara mira all’apprezzamento dell’esperienza operativa acquisita per effetto dello svolgimento continuativo di una prestazione economicamente rilevante, deve ritenersi decisiva la circostanza che le prestazioni siano state rese nell’ambito di un rapporto proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del medesimo committente pubblico mentre si appalesa neutro il dato della sussistenza di un unico contratto originario come fonte geneticamente unitaria del rapporto pattizio.

L’interpretazione teleologica della disciplina di gara, conforme ai parametri di ragionevolezza e coerente con il canone del favor partecipationis, induce quindi ad accedere all’esegesi esplicitata nella prima richiamata nota di chiarimenti resa dalla stazione appaltante.

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, si deve allora convenire nel senso della dimostrazione del possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di cui alla disciplina di gara, posto che già la documentazione versata in sede di gara consentiva di appurare la continuatività delle prestazioni e l’unitarietà del rapporto, pur non mettendo in luce il dato, che si è visto non decisivo, dell’unicità del contratto come atto-fonte.

Si aggiunga che ogni profilo di dubbio è dissipato dalla rammentata nota del 9.6.2008 della Corte d’Appello di Roma, ove si attesta che l’attività svolta per conto del Tribunale di Viterbo tra il 2004 ed il 2006, per un importo fatturato di euro 218.151,06, è stata resa nell’ambito di un contratto da intendesi come unico, trattandosi di un rapporto instaurato sulla base di un contratto stipulato in data 2.12.2004, con scadenza 2.12.2005, prorogato fino all’aggiudicazione della gara nazionale, avvenuta in data 16.11.2006.

Si deve precisare che la produzione in giudizio di tale ultima certificazione in corso di giudizio non viola il principio della par condicio, trattandosi non già di inammissibile integrazione di documentazione sostanzialmente carente ma di nota di chiarimento della portata di documenti già resi nel corso della procedura attestanti l’importo fatturato e la durata dei sevizi espletati.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7513 del 15 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 07513/2010 REG.SEN.

N. 04350/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4350 del 2009, proposto da:
Coop.Sociale Ricorrente A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso Studio Legale Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46;

contro

Controinteressata di Stenotipia e Controinteressata due Piccola Societa’ Cooperativa A R.L. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Regione Campania; in persona del rappresentante legale, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 01898/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO RESOCONTAZIONE INTEGRALE SEDUTE CONSIGLIO .REGIONALE.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il Cons. ******************** e udito l’avvocato Pugliano, su delega dell’ avv. Santiapichi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il giudizio ha ad oggetto la procedura aperta indetta dal Consiglio Regionale della Campania per l’affidamento triennale del servizio di resocontazione integrale e sommaria, con annessa archiviazione, delle sedute del Consiglio Regionale e degli organi collegiali, da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della Ricorrente Coop. Sociale a r (d’ora in poi Ricorrente).

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione dall’ATI tra Controinteressata Stenotipia e Controinteressata due a.r.l.

Il Tribunale ha reputato fondata la censura con cui l’ATI ricorrente aveva dedotto la carenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito previsto dall’art. 7.13, lett. p, del capitolato speciale d’appalto, relativo allo svolgimento continuativo, su unico contratto, nel periodo 1.1.2004-31.12.2006, di attività analoga a quella prevalente –resocontazione- oggetto di gara, per un importo complessivo di almeno 150.000,00 euro.

Ricorrente appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.

La ricorrente originaria e la stazione appaltante non si sono costituiti nel giudizio d’appello.

All’udienza del 27 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

2. Occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 5.1.4. del disciplinare di gara, che contempla come requisito di ammissione l’aver svolto “in modo continuativo, su unico contratto, nel periodo 1.01.2004 – 31.12.2006 attività analoga a quella prevalente – resocontazione – oggetto di gara, per un importo complessivo di almeno € 150.000,00”.

Del pari, l’art. 7.1.3. lett. p) del medesimo disciplinare stabilisce, a pena di esclusione, che la ditta concorrente deve inserire nella busta “A – Documentazione” vari documenti, tra cui una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia evidenziato “di aver svolto in modo continuativo, su unico contratto, nel periodo 1.01.2004 – 31.12.2006 attività analoga a quella prevalente – resocontazione – oggetto di gara, per un importo complessivo di almeno € 150.000,00”.

La stazione appaltante, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, ha pubblicato sul proprio sito internet il seguente avviso, denominato “chiarimento”: “Con riferimento al punto 5.1.4. del disciplinare di gara si precisa che il requisito in esso richiamato ovvero “abbiano svolto in modo continuativo, su unico contratto, nel periodo 1.01.2004 – 31.12.2006 attività analoga a quella prevalente – resocontazione – oggetto di gara, per un importo complessivo di almeno € 150.000,00” è soddisfatto anche nel caso in cui, nel triennio 1/1/2004 – 31/12/2004, il concorrente ha realizzato l’importo di almeno € 150.000,00, con più contratti, stipulati con il medesimo contraente.”

Ciò premesso in ordine alla prescrizioni che disciplinano la procedura, e venendo alla posizione dell’appellante, l’ aggiudicataria ha prodotto certificazione della Corte di Appello di Roma prot. RAG/PG/N. 676 del 20 dicembre 2007 e a certificazione della Corte di Appello di Roma esibita dalla Ricorrente, avente prot. RAG/PG/N. 47 del 28 gennaio 2008, attestanti lo svolgimento di prestazioni continuative, nel triennio, rilevante per un importo superiore a quello richiesto dalla lex specialis.

Si deve soggiungere che, nel corso del giudizio di prime cure, è stata acquisita ulteriore certificazione della Corte di Appello di Roma, prot. RAG/PG/N. 258 del 9 giugno 2008, nella quale si è attestato che la fatturazione intestata al Tribunale di Viterbo è relativa ad un’attività “svolta continuativamente su un unico contratto”, a seguito di proroghe annuali dell’orignario contratto intervenuto in data 2.12.2004.

Tali essendo le coordinate fattuali della vicenda in esame, reputa il Collegio che non ricorra la causa di esclusione apprezzata ai Primi Giudici.

Il requisito dell’unicità del contratto posto a fondamento dell’ attività continuativa di “resocontazione” espletata nel triennio 2004-2006 deve essere interpretato con riguardo non al contratto come atto formalmente unico ma al contratto come rapporto sostanzialmente unitario. Posto, infatti, che la clausola della normativa di gara mira all’apprezzamento dell’esperienza operativa acquisita per effetto dello svolgimento continuativo di una prestazione economicamente rilevante, deve ritenersi decisiva la circostanza che le prestazioni siano state rese nell’ambito di un rapporto proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del medesimo committente pubblico mentre si appalesa neutro il dato della sussistenza di un unico contratto originario come fonte geneticamente unitaria del rapporto pattizio. L’interpretazione teleologica della disciplina di gara, conforme ai parametri di ragionevolezza e coerente con il canone del favor partecipationis, induce quindi ad accedere all’esegesi esplicitata nella prima richiamata nota di chiarimenti resa dalla stazione appaltante.

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, si deve allora convenire nel senso della dimostrazione del possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di cui alla disciplina di gara, posto che già la documentazione versata in sede di gara consentiva di appurare la continuatività delle prestazioni e l’unitarietà del rapporto, pur non mettendo in luce il dato, che si è visto non decisivo, dell’unicità del contratto come atto-fonte.

Si aggiunga che ogni profilo di dubbio è dissipato dalla rammentata nota del 9.6.2008 della Corte d’Appello di Roma, ove si attesta che l’attività svolta per conto del Tribunale di Viterbo tra il 2004 ed il 2006, per un importo fatturato di euro 218.151,06, è stata resa nell’ambito di un contratto da intendesi come unico, trattandosi di un rapporto instaurato sulla base di un contratto stipulato in data 2.12.2004, con scadenza 2.12.2005, prorogato fino all’aggiudicazione della gara nazionale, avvenuta in data 16.11.2006.

Si deve precisare che la produzione in giudizio di tale ultima certificazione in corso di giudizio non viola il principio della par condicio, trattandosi non già di inammissibile integrazione di documentazione sostanzialmente carente ma di nota di chiarimento della portata di documenti già resi nel corso della procedura attestanti l’importo fatturato e la durata dei sevizi espletati.

3. L’accoglimento dell’appello conduce alla riforma della sentenza gravata ed alla conseguente reiezione del ricorso di prime cure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna le parti ricorrenti in primo grado, Controinteressata di Stenotipia e Controinteressata due Piccola Societa’ Cooperativa A R.L., al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative ai due gradi di giudizio che liquida nella misura complessiva di 8.000/00 (ottomila) euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

************, Consigliere

***************, Consigliere

********************, ***********, Estensore

**************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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