Il regime fiscale dell’intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Scarica PDF Stampa

Al principio civilistico della domanda 1 consegue “l’onere delle spese” ai sensi del quale la parte che promuove l’azione provvede ad anticipare il costo del processo2

La materia relativa all’anticipazione delle spese processuali è stata, fine anni settanta, oggetto di una prima e grande modifica con l’introduzione della modalità di pagamento in misura forfettaria3 ai sensi del quale “ gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e provvedimenti originali del giudice” vengono redatti in carta semplice

La riforma manteneva, e ha mantenuto sino ai primi mesi dell’anno 2002, all’atto dell’iscrizione della causa, la distinzione della spesa in imposta di bollo e diritti di cancelleria i cui importi, relativamente alla parte dei diritti, variavano non solo in rapporto al “tipo” di causa (esempio = cognizione o esecuzione) ma anche in relazione al giudice competente a conoscere nel merito (conciliatore, pretore, poi giudice di pace, tribunale, corte di appello, cassazione )4

A far data del 1° marzo 2002 5 l’iscrizione forfettizzata a ruolo dei processi civili e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.

Si è passati ad un nuovo tipo di pagamento, di importo determinato per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa6, e unico7 al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva, come detto, una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria.

In relazione al procedimenti di esecuzione la nuova normativa, venuta meno la distinzione del pagamento in relazione al giudice adito, ha mantenuto la distinzione, ai fini fiscali per quel che ci interessa, tra esecuzione immobiliare ed esecuzione immobiliare.

L’articolo 10 del testo unico spese di giustizia, nella sua prima formulazione, prevedeva al comma 4 l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per “ il processo esecutivo mobiliare inferiore ad euro 2500” 8

Le continue modifiche al pagamento del contributo hanno portato da ultimo 9 all’eliminazione dell’esenzione prevista per le procedure esecutive mobiliari 10

L’ultima novità normativa, legge n 183 del 21 novembre 2011, nel sostituire il comma terzo dell’articolo 14 DPR 115/02 ( testo unico spese di giustizia) ha innovato circa l’obbligo “delle altre parti rispetto a chi introduce la causa” del pagamento di un autonomo contributo unificato nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo.

I problemi interpretativi originati dalle continue modifiche in materia di contributo unificato11 hanno nello specifico riproposto il problema se sottoporre o meno al pagamento anche gli interventi in materia di esecuzione mobiliare e immobiliare.

Ricordiamo per chiarezza di trattazione che la modifica operata dalla legge 183/2011 attiene al pagamento di un nuovo contributo unificato e non più al pagamento integrativo conseguente “all’aumento del valore della causa” per come previsto nella previgente formulazione dell’art 14 DPR 115/2011.

E che l’obbligo di pagamento in caso di intervento , se bene condizionato all’aumento del valore della causa, era dovuto anche prima della nuova normativa.

Al solito nel silenzio del Ministero della Giustizia, sin da subito investito della questione12, si assiste al fenomeno, non certamente edificante e che disorienta non poco l’utenza, di una diversità di interpretazione tra i vari uffici giudiziari13

A parere dello scrivente il pagamento del contributo unificato continua a non essere dovuto nelle ipotesi di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari per le stesse motivazioni che ne avevano escluso il pagamento al momento dell’entrata in vigore del contributo unificato.

Il problema dell’intervento nella procedura di esecuzione, e dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, aveva infatti creato non poche difficoltà interpretative in sede di prima applicazione della legge 488/199914, per come richiamata dal decreto legge 28/0215

I problemi interpretativi nascevano della locuzione“ che interviene nella procedura di esecuzione” contenuta nell’art. 9, comma 3, legge 488/99

Locuzione che il decreto legge 11 marzo 2002 n 28 aveva provveduto a sopprimere e che non è stata neanche più riproposta con il DPR 115/2002 ( Testo Unico spese di giustizia)

La questione era tra l’altro stata affrontata, e risolta, dal Ministero della Giustizia 16 che aveva stabilito che nessun contributo unificato è dovuto nella ipotesi in oggetto “ si chiarisce che l’interveniente deve pagare il contributo unificato soltanto se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente..”

Indirizzo confermato con successiva circolare17 ai sensi della quale “in particolare per ciò che concerne l’articolo 1 del decreto legge citato: il primo comma reca la soppressione del testo dell’articolo 9, terzo comma, della legge n 488/99 della locuzione” che interviene nella procedura di esecuzione” poiché tale specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula “fa istanza” atteso che l’interveniente deve pagare il contributo unificato solo se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione , non avendo proceduto a farla il creditore procedente, primo pignorato”

Per concludere non riteniamo che le novità contenute dalla legge 183/2011 trovino applicazione, salvo eventuali diverse e future determinazioni ministeriali, in materia di intervento nella procedura esecutiva civile per il quale non è dovuto nessun pagamento del contributo unificato salvo che sia l’interveniente a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente.

Come non condividiamo l’ipotesi, da qualcuno, sostenuta dell’obbligo di pagamento del contributo unificato nel caso di pignoramento successivo ( ex art. 524 cpc) e o di pluralità di pignoramento ( ex art. 550 c.p.c.) non potendo essere gli stessi istituti considerati atti di intervento.

1 L’autorità giudiziaria in materia civile,nella generalità dei casi, provvede ad esercitare le sue funzioni a richiesta di parte

2 Articolo 9 DPR 115/02 e anche in tema di onere delle spese art 8 DPR 115/02

3 Legge 7 febbraio 1979 n 59 che ha modificato la materia relativa ai depositi dei valori bollati e spese di cancelleria

4 Tabella allegato 1 degli importi previsti dagli articoli 1 e 2 legge n 59 del 1979

5 Data di entrata in vigore del contributo unificato ex decreto legge 28/02 convertito in legge 91/02

6 nella precedente modalità di iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti)

7 circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”

8 Ministero dell’economia e delle finanze circ. 14.8.2002 n 70/E esenzione in materia anche deal pagamento dell’imposta di bollo

9 Art. 212 legge 23 dicembre 2009 n 191

10 Prevedendosi in prima applicazione il contributo dovuto in misura di euro 30 oggi, a seguito delle successive modifiche, è di euro 37.

11 Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – martedì 31 gennaio 2012 “Nuova manovra sul contributo unificato. Ergo, ennesimo aumento dei costi di accesso alla giustizia a carico del cittadino ” Diritto.it – giovedì 2 febbraio 2012- sezione diritto processuale civile- “ennesima manovra sul contributo unificato ”

12 Da ultimo quesito del tribunale di Cosenza

13 Tra gli altri ad esempio il tribunale di Torino è per il pagamento, il tribunale di Vibo Valentia è invece di diverso avviso ( vedi ordine di servizio n 3 del 10 gennaio 2012 in sito ufficiale Tribunale Vibo Valentia)

14 Il contributo unificato è stato infatti previsto dall’articolo 9 di questa legge

15 Ricordiamo che il contributo unificato è entrato in vigore con decreto legge n 28 del 11 marzo 2002 convertito nelle legge 11 maggio 2002 n 91( pubblicata in G.U. n 109 dell’11 maggio 2002) in vigore dal 12 maggio 2002

16 circolare ministeriale 26 febbraio 2002 n 1 in rivista delle cancellerie anno 2002 pag. 216

17 circolare ministeriale 12 marzo 2002 n 2 in rivista delle cancellerie anno 2002 pag. 210

Dott. Caglioti Gaetano Walter

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento