Il regime della responsabilità nel contratto di deposito

Redazione 25/02/20
Di seguito un breve disamina sul regime della responsabilità nel contratto di deposito.

Il presente contributo in tema di responsabilità e contratto di deposito è tratto dal “Trattato della responsabilità civile” di Giuseppe Cassano.

Il contratto di deposito

Il deposito, ovvero quel contratto attraverso cui una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura, si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.

Si tratta di un contratto che richiede una custodia della cosa, da parte del depositario, improntata alla diligenza del buon padre di famiglia con la conseguenza di doversi chiedere quali profili risarcitori siano connessi, ed entro quali limiti, alla violazione di tali obblighi (sia di custodia che di diligenza).

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Diligenza nella custodia da parte del depositario

Il codice civile (art. 1768 c.c.) afferma che il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia e che, se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Secondo il pacifico orientamento facente capo alla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a fronte di tale preciso obbligo di custodia (scaturente ex art. 1768 c.c. e art. 1218 c.c.) il depositario deve provare che il danno o l’avaria della cosa affidatagli è dipeso da fatto a lui non imputabile, determinandosi una sorta di presunzione semplice di colpa del depositario, dalla quale può liberarsi fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza, anche mediante l’adozione di precauzioni maggiori rispetto a quelle ordinarie, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1995, n. 6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363; Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2004, n. 10484; App. Roma, sez. II, 1° dicembre 2005; da ultimo: Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20657).

Quando poi il depositario sia un soggetto incapace allora è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo (art. 1769 c.c.).

Quanto alle modalità della custodia, se è vero che il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante, è anche vero che, tuttavia, se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile (art. 1770 c.c.).

Il depositario, infine, deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario, e può richiedere, in qualunque tempo, che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa. Come precisato dalla giurisprudenza “le norme che disciplinano la responsabilità del depositario sono applicabili solo nel caso in cui l’obbligazione di custodire rappresenti – dato il fine di conservazione della cosa, cui tende il deposito – l’unica prestazione qualificatrice del contratto, tale da determinare il tipo negoziale in cui il contratto stesso si sostanzia: negli altri casi, in cui l’obbligazione di custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, l’obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta nell’art. 1177 c.c., secondo le regole stabilite per l’adempimento delle obbligazioni in generale; ne consegue che la responsabilità del prestatore d’opera che non abbia potuto restituire le cose affidategli per un evento che abbia inciso negativamente sull’obbligo di custodia, sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, e cioè solo se non siano state adottate quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore medio impiega normalmente per soddisfare i propri obblighi (Cass. 12 novembre 1979, n. 5847, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1986, n. 430 e Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1996, n. 10986; Trib. Monza, sez. I, 17 ottobre 2005).

Si è anche detto: “… il depositario risponde della conservazione delle merci, a meno che non si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dall’imballaggio.

Per sottrarsi al carico di questa responsabilità il depositario può stipulare un contratto di assicurazione in proprio nome ed a proprio favore, oppure in nome proprio ma per conto altrui o per conto di chi spetta … nel caso di stipulazione in nome e per conto proprio …, l’assicurazione del depositario

ha per oggetto non la cosa depositata appartenente al terzo, il quale pur si giova dell’esistenza del contratto, ma il patrimonio del contraente assicurato in relazione alle diminuzioni che esso subisce per effetto dell’obbligazione risarcitoria derivante dalla perdita o dal danneggiamento della cosa depositata … quand’anche l’assicuratore sia obbligato a pagare direttamente al terzo, il corrispondente obbligo, non dipende dalla richiesta di costui, ma da quella dell’assicurato, conformemente allo scopo liberatorio proprio della responsabilità civile, fissato nell’interesse dello stesso assicuratore” (Trib. Milano, 24 gennaio 2001).

Perdita non imputabile della detenzione della cosa

A norma dell’art. 1780 c.c. quando la detenzione della cosa sia tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione (comma 1).

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo (comma 2).

Tale norma, che prevede il caso della sottrazione della cosa depositata per ricollegarvi un obbligo di avviso al depositante, ripete la regola stabilita dall’art. 1218 c.c. nel senso che, per ottenere la liberazione, il depositario è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Quanto alla prova liberatoria, essa verte non tanto sulla diligenza, quanto sul fatto che ha causato l’evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell’evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia.

“Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (ex plurimis Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1995, n. 6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363).

Le cause di non imputabilità debbono essere individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell’adempimento della prestazione di custodia.

La giurisprudenza ha richiamato in proposito i concetti di inevitabilità ed adeguatezza, affermando la responsabilità quando il depositario non dimostri di avere adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso (Cass. civ., 27 maggio 1982, n. 3288; Trib. Benevento, 30 maggio 2007).

Ci si è chiesti se il furto o la rapina della cosa possano integrare una ipotesi di fatto non imputabile ex art. 1780 c.c.: in proposito la Suprema Corte afferma che sussiste la responsabilità del depositario se questi non fornisce la prova di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggeriscono (adeguato servizio di vigilanza, installazione di sistema di allarme), secondo criterio di ordinaria diligenza, per evitare la sottrazione per furto o per rapina” (v. Cass. civ., sez. II, 13 giugno 1997, n. 5341; id. App. Genova, sez. I, 23 agosto 2005).

Ed ancora, ha precisato in altro suo arresto la S.C.: “il depositario, secondo i principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, per evitare di incorrere in colpa per il furto subito, deve provare di avere posto in essere tutte le attività protettive che l’ordinaria diligenza suggerisce, non essendo sufficiente a farlo versare in colpa il solo fatto che il furto sia evento sempre astrattamente prevedibile ed evitabile.

Si tratta di un accertamento da effettuare in concreto, con valutazione ex ante da parte del giudice di merito, e non sulla base di una presunzione astratta (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2003, n. 16826, citata per ampi stralci nella memoria del ricorrente).

In altre parole, solo se il depositario si rende conto (o dovrebbe rendersi conto) al momento dell’adempimento della prestazione di custodia, che il soddisfacimento dell’interesse creditorio non è configurabile senza la produzione di uno sforzo maggiore rispetto a quello che ordinariamente comporterebbe la diligenza del buon padre di famiglia, è tenuto comunque a produrre tale sforzo particolare, versando altrimenti in colpa, nonostante che egli abbia custodito con la diligenza di cui sopra.

E solo in questi termini ha un senso ritenere che la mera prova della diligenza del buon padre di famiglia nell’espletamento dell’attività di custodia, di cui al combinato disposto dell’art. 1176 c.c., art. 1177 c.c. ed art. 1768 c.c., non è idonea ad escludere la responsabilità per inadempimento del custode ex art. 1218 c.c., in caso di furto, che rimane pur sempre una responsabilità per colpa” (Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2007, n. 12089).

Continua ad approfondire il tema del regime della responsabilità nel contratto di deposito a pp.  596 ss. del “Trattato della responsabilità civile” di Giuseppe Cassano.

Trattato della responsabilità civile – Tomi I, II, III

Un’Opera suddivisa in tre Tomi che affronta la materia della responsabilità civile spaziando dai temi classici a quelli più moderni prepotentemente imposti all’attenzione dell’interprete a seguito dell’inarrestabile sviluppo delle nuove tecnologie informatiche nel corso degli ultimi anni (si pensi alla responsabilità del provider).Filo conduttore dell’argomentare della parte autorale che caratterizza il PRIMO TOMO è l’analisi degli istituti di riferimento avuto riguardo alle più importanti problematiche pratico-operative ad essi sottese e alle soluzioni offerte nelle aule di giustizia sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità.Ripercorrendo l’evoluzione di tali soluzioni giurisprudenziali, fino ad arrivare ai giorni nostri, si offre al Lettore una visione completa della materia e si indica la strada da seguire per orientarsi nel settore, sempre in continua evoluzione, della responsabilità civile.Il SECONDO TOMO raccoglie con ordine sistematico le più importanti pronunce giurisprudenziali in tema di risarcimento danni conseguente a responsabilità civile: da circolazione stradale; da illecito esofamiliare ed endofamiliare; dei genitori; del medico e della struttura ospedaliera; del datore di lavoro; degli istituti bancari e degli uffici postali; da illecito trattamento di dati personali; nei rapporti economici; per violazione della proprietà e del possesso; oggettiva; per violazione del diritto di autore; per violazione dei diritti del consumatore; da reato; per violazione del termine ragionevole di durata del processo; del professionista; nell’articolato e complesso mondo di “internet”; nella giurisprudenza della Corte dei Conti.Il TERZO TOMO si compone di 130 formule immediatamente personalizzabili da parte del professionista impegnato a tradurre i temi giuridici in atti giudiziari.Attraverso il formulario si ha la conversione sul piano operativo dei temi trattati nel primo Tomo e della giurisprudenza riportata nel secondo Tomo così offrendo al Lettore uno sguardo sulla materia quanto più completo possibile.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto dei contratti, al diritto di internet e alla responsabilità civile.

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