Il reclutamento delle risorse umane nelle società pubbliche

Greco Massimo 26/03/09
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Le nuove formule di esercizio di funzioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici locali a seguito della privatizzazione della pubblica amministrazione non potevano non generare dubbi in ordine alle modalità di reclutamento del personale dipendente. Apparentemente infatti, se le procedure di assunzione sono chiare per la pubblica amministrazione, stessa cosa non può dirsi per le società pubbliche, cioè per quegli enti la cui natura giuridica è formalmente ancorata alle disposizioni del diritto civile.
Secondo quando previsto dall’art. 97, 3° comma, della Costituzione, “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui “Il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’art. 97 Cost., l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso[1].
Appare quindi necessario ricordare in questa sede cosa s’intende per <<pubblica amministrazione>>. Un’elencazione esaustiva delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Oltre a quelle tipizzate, la norma fa un generico riferimento a “tutti gli enti pubblici non economici”. L’individuazione di questi è riservata all’ordinamento positivo.
 
Se le pubbliche amministrazioni sono solo quelle citate ed espressamente previste dalla legge sarebbe facile concludere che le società pubbliche, non rientrando nella categoria di pubblica amministrazione, sono escluse dall’assoggettamento al citato art. 97 della Costituzione per il reclutamento del proprio personale. Se invece, neppure la qualificazione operata dalla legge risulta sempre decisiva, si apre una voragine interpretativa che investe i concetti di privatizzazione formale e di privatizzazione sostanziale. Diversi sono infatti i casi di enti espressamente qualificati dalla legge pubblici o privati e diversamente dichiarati dalla giurisprudenza giusto insegnamento della Corte Costituzionale[2]. Emerge quindi, che un ente pubblico è quello che, al di là della definizione normativa, possa comunque essere ritenuto tale, nel senso che le definizioni non vincolano l’interprete, il quale dovrà determinare la natura dell’ente indipendentemente dalla sua denominazione, per cui la stessa qualificazione esplicita è irrilevante se in contrasto con l’effettiva natura[3].
Nell’ordinamento comunitario il concetto di pubblica amministrazione è più esteso. “A livello comunitario, con il Regolamento CE 2223/96 del Consiglio, in data 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità 8SEC 95), il Consiglio della Comunità economica europea ha modificato il Sistema Statistico europeo, varando nuove definizioni e regole di calcolo delle grandezze relative alla finanza pubblica denominate SEC 95, ed applicabili in ogni Stato. All’interno del SEC 95, che ha valore normativo primario poiché è stato approvato, come si è detto con un regolamento del Consiglio delle comunità europee, si ritrova una precisa nozione di Amministrazione Pubblica (seppur al limitato fine della disciplina settoriale esaminata), laddove è precisato che sono da considerare Amministrazioni Pubbliche <<tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella ridistribuzione del reddito e delle ricchezze del paese>>. Deve considerarsi ente pubblico, pertanto, qualsiasi soggetto che indipendentemente dalla forma giuridica assunta utilizzi in prevalenza per lo svolgimento dell’attività per cui è costituito risorse pubbliche, anziché private. Ne consegue che, anche a livello europeo, al fine di individuare la natura di un ente non è rilevante la forma giuridica che viene data al medesimo, ma le risorse che utilizza per lo svolgimento della sua attività”.[4]
 
La natura giuridica delle società pubbliche
La tradizionale impostazione di pubblica amministrazione è stata travolta attraverso le così dette privatizzazioni. Con la privatizzazione è infatti accaduto che alcuni servizi pubblici – pur ritenuti essenziali – siano stati affidati a società per azioni le cui quote risultano di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici. La giurisprudenza ha così dovuto prendere atto della esistenza di società per azioni che costituiscono <<istituzione pubblica>> affermandone la giurisdizione della Corte dei Conti. “Ed invero, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 466/1993, si assiste ad uno stemperamento della dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato. Tale stemperamento si desume: dal crescente impiego della società per azioni per perseguire finalità di interesse pubblico; dall’adesione comunitaria ad una nozione sostanziale d’impresa pubblica; dall’accertata impossibilità di individuare nelle nuove società per azioni derivate dai precedenti enti pubblici connotazioni proprie della loro originaria natura pubblica. Con particolare riferimento alla nozione di impresa pubblica di matrice comunitaria, occorre precisare che la nozione europea di pubblica amministrazione, cui consegue l’obbligo di applicare la disciplina della evidenza pubblica e i relativi principi comunitari, si fonda su di una nozione sostanziale di organismo di diritto pubblico individuato sulla base di tre parametri tutti necessari: possesso della personalità giuridica; il fine perseguito costituito dal perseguimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; la sottoposizione ad un’influenza pubblica dominante[5].
 
Dunque la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell’ente stesso, ma si deve procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso.[6]Queste circostanze dimostrano che, a differenza di quanto accadeva in passato, venuti meno i vincoli interpretativi ad una concezione <<allargata>> di pubblica amministrazione, quella che oggi risulta favorito non è la soggettività in sé (ossia l’elemento formale), quanto piuttosto la tipologia di attività svolte e la capacità a svolgerle (dunque, l’elemento sostanziale)[7]. “La nozione di <<ente pubblico>> come nozione unitaria (come quella che designa una serie di fattispecie accomunate da una disciplina generale) è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, pur supportata da una produzione dottrinale assai nota[8]. Quindi, l’identificazione in concreto dell’ente pubblico, laddove incerta, deve essere fatta analizzando la disciplina giuridica propria di esso (gli elementi di disciplina certi); ricavando da questi elementi, in base a parametri normativamente predeterminati, l’essere pubblico dell’ente. “In buona sostanza, l’indagine sulla natura di tali società deve essere svolta privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto al dato meramente formale costituito dalla configurazione giuridica dell’ente, secondo un modus procedendi che è tipico del diritto comunitario[9]. “In effetti, si è andato consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale – in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento caratterizzante è l’influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale -, l’orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto. Si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l’influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico. Anche la dottrina ha osservato che le società a capitale pubblico, derivanti dalle privatizzazioni dei precedenti enti pubblici, presentano caratteristiche di specialità rispetto al modello tradizionale di società commerciali[10].
La problematica connessa a tale modello di società nell’epoca delle privatizzazioni pone una serie di interrogativi, con particolare riferimento alla compatibilità della missione pubblica con la causa privatistica, dell’equiparabilità all’ente pubblico, anche con riguardo ai profili di costituzionalità della disciplina e del riparto giurisdizionale delle controversie relative agli atti di gestione.[11]Al riguardo è d’obbligo richiamare due pronunce che rivestono fondamentale importanza nel dibattito nazionale sviluppatosi attorno al tema della configurabilità di enti pubblici a struttura societaria. La prima è quella con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 466 del 28/12/1993) – successivamente alla trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti pubblici economici per effetto dell’art. 15 del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito nella legge 8/08/1992, n. 359-, ha affermato che persiste l’assoggettamento al controllo della Corte dei Conti delle società in questione finchè le stesse continuano ad essere detenute, in modo esclusivo o maggioritario, dallo Stato…………sì da indurre a riconoscere la loro natura di società di <<diritto speciale>>, tale da legittimare la compatibilità tra il controllo previsto dal citato art. 12 e la disciplina relativa alle <<privatizzazioni>>. L’altro dictum giurisprudenziale volto ad evidenziare come anche in ambito nazionale la veste societaria non costituisca più elemento aprioristicamente ostativo alla connotazione pubblicistica dell’ente, è quello con il quale il Consiglio di Stato (sez. VI, 20/05/1995, n. 498), hanno statuito che, nonostante l’intervenuta privatizzazione formale, i contratti stipulati dalla s.p.a Ferrovie dello Stato sono assoggettati alle procedure dell’evidenza pubblica e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo: più specificatamente, in tali fattispecie <<l’adozione della forma societaria si presenta come modulo per rendere l’attività economica più efficace e più funzionale, fermo restando che l’impresa mantiene sotto molteplici profili uno spiccato rilievo pubblicistico>>. L’esclusione della riconducibilità del modello societario alla categoria soggettiva in questione sull’assunto della incompatibilità di alcuni elementi tipici dell’organismo societario – tra cui il fine di lucro e la natura economica dell’attività esercitata – e la connotazione pubblicistica che caratterizza, invece, la figura giuridica coniata dal diritto comunitario, non tiene conto dell’evoluzione del dibattito sviluppatosi in ambito nazionale ove vi è spazio per la qualificazione ad enti pubblici, o a connotazione pubblicistica, di soggetti aventi veste societaria. Tanto più che la nozione di organismo di diritto pubblico, com’è noto, si fonda su parametri di gran lunga più sostanziali ed elastici di quelli, sovente di carattere formale, utilizzati dall’ordinamento interno al fine di ricostruire la figura dell’ente pubblico[12].
Peraltro la giurisprudenza,[13] ritiene che la veste imprenditoriale ed anche l’eventuale caratterizzazione lucrativa di un soggetto non ostano alla qualifica in termini di organismo di diritto pubblico e, quindi, all’equiparazione agli enti pubblici del diritto interno ai fini della natura pubblica dei relativi atti e alla conseguente emersione della giurisdizione amministrativa. Ancor prima, aderendo alla nozione sostanziale di pubblica amministrazione, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 498 del 20/05/1995 della VI sez., affermava che in linea di massima “tali società, affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici, conservano inalterata la propria connotazione pubblicistica con la conseguenza che malgrado la trasformazione sono destinate a rimanere pubbliche”. Lo stesso Consiglio di Stato ha altresì affermato che ”…il fenomeno dell’azionariato pubblico e, più in generale, della costituzione di società lucrative da parte della p.a., non si radica esclusivamente nella disciplina di diritto comune, ma presenta aspetti di diritto speciale, connessi al fatto che l’amministrazione, nella sua veste di azionista di una società formalmente di diritto civile, non può che indennizzare le attività societarie a fini di interesse pubblico generale, che fanno assumere alle stesse attività i caratteri della funzione amministrativa e valenza oggettivamente pubblicistica[14]. Ancora, “una società è da considerarsi pubblica quando sussistono regole di organizzazione e funzionamento che, oltre a costituire una consistente alterazione del modello societario tipico (comprendendo una compressione delle autonomie funzionale e statutaria degli organismi societari), rivelino, al tempo stesso, la completa attrazione nell’orbita pubblicistica dell’ente societario[15].
Illuminante appare anche la sentenza della Cassazione penale secondo cui, “Il momento d’individuazione della natura pubblica di un ente non va ricercato negli scopi da esso perseguiti (dal momento che mentre alcuni enti privati perseguono finalità cui tende lo Stato stesso, come quelle relative all’istruzione e al credito, quest’ultimo, a sua volta, interviene frequentemente in concorrenza con i privati in attività di natura privatistica, come nel campo dell’economia e della produzione), ma nel regime giuridico dello stesso nonché nella sua collocazione istituzionale in seno all’organizzazione statale, come organo ausiliario necessario al raggiungimento di finalità di interesse generale e, in quanto tale, dotato di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e assoggettato ad un intenso sistema di controlli pubblici. I caratteri sopra indicati si riscontrano negli automobil clubs provinciali, ai quali pertanto deve riconoscersi la natura di enti pubblici, con la conseguenza che i funzionari di tali enti sono pubblici ufficiali e pubblici sono gli atti da essi posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni[16].
Per una parte della dottrina “Quelle che comunemente vengono chiamate società a partecipazione pubblica non sono una terza specie di enti pubblici: sono invece società per azioni nelle quali azionista, unico, di maggioranza o di minoranza, è l’ente pubblico. Si tratta, cioè, di una species del genus società per azioni (di diritto privato)[17]. Anche la Corte dei Conti si è adeguata da tempo al suddetto indirizzo affermando, a proposito della privatizzazione delle Poste, che al di là della formale connotazione come soggetto di diritto privato le Poste Italiane s.p.a., sono parte integrante della pubblica amministrazione e valgono per essa le argomentazioni valide per gli enti pubblici economici. Più recentemente è stato affermato che “A seguito della diffusione nel settore pubblico del modulo societario, deve ritenersi che il criterio da utilizzare per individuare la natura pubblica o privata di un organismo non è dato dalla forma rivestita (ente o società), bensì dalla caratura pubblica dello scopo perseguito e dalle risorse utilizzate nello svolgimento della sua attività, con la conseguenza che anche in presenza della forma societaria se l’ente utilizza risorse pubbliche è da considerare senz’altro ente pubblico, con effetti sulla finalizzazione dell’attività e sul regime delle responsabilità[18].
 
L’intervento del legislatore
Se così come appare il concetto di pubblica amministrazione è tutt’altro che rigido, uno dei problemi più spinosi da affrontare è quello connesso al reclutamento del personale. La questione è particolarmente controversa e, non a caso, risultano aperti decine di procedimenti penali ed amministrativi volti a sanzionare gli amministratori di società rei di aver promosso assunzioni per chiamata diretta. Gli amministratori di società pubbliche indagati e/o imputati si trincerano dietro l’autonomia imprenditoriale riconosciuta dal Codice Civile. L’accusa argomenta diversamente individuando la natura di ente pubblico alle società pubbliche a privatizzazione solo formale e pertanto la necessità che il reclutamento del personale avvenga con le regole del pubblico concorso.
 
E’ di questi giorni un pronunciamento del Tribunale di Patti secondo cui “Deve ritenersi che l’ATO ME1 s.p.a., sebbene formalmente abbia veste privata, sia nella sostanza un ente pubblico e non possa quindi essere assoggettata a fallimento, ex art. 1, comma 1 L.F..[19] Procure della Corte dei Conti in merito alle “assunzioni facili” promosse, ad esempio, dalle società d’ambito che gestiscono la raccolta ed il trattamento dei rifiuti in Sicilia.. Tale ordinanza andrà sicuramente in soccorso delle citate indagini avviate da diverse Procure della Repubblica e da diverse
 
L’intervento di alcuni legislatori regionali prima e di quello statale dopo sembra orientato a dipanare la matassa, ma vediamo in quali termini. La Corte Costituzionale è stata investita della questione in occasione della eccezione di costituzionalità sollevata dalla Stato sulla legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004 n. 23. Lo Stato, deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4 lettera f), della legge regionale in esame, in quanto la stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, pone a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera I, della Costituzione). Per la Corte la questione non risultava fondata in quanto “La disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D’altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del 1993)[20].
 

E’ seguito il legislatore siciliano che all’art. 45, 2° comma, della L.r. n. 2/2007 così sancisce: “Le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica”.

E’ poi intervenuto il legislatore statale con il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133/2008)  che all’art. 18 così recita:
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.
 
Dal 21 ottobre 2008 quindi, le società interamente pubbliche devono sottostare alle norme pubblicistiche sul reclutamento del personale fissate dall’art. 35 del D.Lgs 165/2001. L’articolo di che trattasi disciplina le procedure di assunzione dei pubblici dipendenti prevedendo un’adeguata pubblicità alla selezione, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In tale contesto si è pure registrato un parere della Corte dei Conti fornito al Comune di Bari del seguente tenore: “una voluntas legis sempre più indirizzata verso l’adozione di misure di contenimento delle spese delle società a partecipazione pubblica, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche, e pertanto corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l’incrementarsi delle spese per incarichi esterni, delle spese per lavoro flessibile e delle spese del personale delle società totalmente partecipate dall’ente locale, rilevato che tali costi potrebbero finire per gravare direttamente sulla casse comunali”.
 
Se il legislatore siciliano sembra circoscrivere alle sole società d’ambito l’obbligo del reclutamento con procedure di evidenza pubblica quello statale sembra estendere tale obbligo a tutte le altre tipologie di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali. Ma se si legge attentamente il testo della legge si evidenziano alcune importanti differenziazioni. Infatti, “Le disposizioni sul reclutamento del personale delle società pubbliche, stabilite dall’articolo 18 della legge 133/2008, risulterebbero applicabili solo agli organismi a totale partecipazione pubblica affidatari di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Il combinato delle due norme fa ritenere che siano esclude dall’applicazione dell’articolo 18, comma 1, le società di servizio pubblico locale a rilevanza economica a totale partecipazione pubblica che possono essere definite in house e tutte le aziende speciali[21]. In pratica il legislatore statale individua un preciso novero di soggetti futuri destinatari dell’obbligo di osservare i principi del D.Lgs n 165/2001, operanti nel solo sistema dei sevizi pubblici locali di rilevanza economica, determinando un diverso contesto attuativo rispetto a quello delineato dal comma 1 dell’articolo 18. “Le società a partecipazione pubblica totalitaria o di controllo che non gestiscono servizi pubblici essenziali (quali, ad esempio, servizi strumentali all’ente) debbono adottare, con propri provvedimenti, modalità e criteri per il conferimento degli incarichi e il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. In relazione a questo tipo di società il legislatore non ha indicato alcun termine per l’adozione delle nuove procedure[22]. Questo significa che potranno continuare a seguire i criteri finora utilizzati nell’assunzione di personale fino all’emanazione del regolamento attuativo.
 
Orbene, il quadro argomentativo fin qui illustrato fa sorgere alcune spontanee domande alle quali dottrina e giurisprudenza dovranno dare delle risposte.
 
1)      Le assunzioni del personale dipendente fatte dalle società pubbliche con le ordinarie procedure della chiamata diretta prima dell’entrata in vigore delle citate norme sono legittime? Forse sì, se prevale la tesi che l’obbligo della procedura concorsuale nasce solo ed a partire dalla pubblicazione della fonte primaria che ne fa espressamente menzione. Forse no, se prevale la tesi che l’intervento del legislatore ha solo una funzione confermativa dell’orientamento giurisprudenziale prevalente in ordine alla natura giuridica delle società pubbliche.
 
2)      La distinzione tra “società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica” e  “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” vale anche per le assunzioni fatte prima della pubblicazione della normativa o solo per quelle future?
 
3)      I dipendenti assunti dalle società pubbliche con procedura ad evidenza pubblica potranno usufruire dell’istituto della mobilità previsto dall’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 in presenza di un contratto individuale del settore privato?
 
4)      I dipendenti assunti per chiamata diretta prima dell’entrata in vigore delle normative saranno considerati dipendenti di serie B o, acquisito lo status di dipendenti pubblici, non vi potrà più essere alcun tipo di discriminazione?
 
 
 
Massimo Greco 


[1] Corte Cost., sent. n. 363 del 09/11/2006.
[2] Corte Cost., sent. n. 396 del 07/04/1988.
[3] Dauno Trebastoni, “Identificazione degli enti pubblici e relativa disciplina”, Giustizia-Amministrativa.it, 07/05/2007.
[4] Giuseppe Naimo, “L’incidenza del diritto comunitario sulle nozioni di a) organismo di diritto pubblico; b) impresa pubblica. Gli enti pubblici in forma societaria, DirittodeiServiziPubblici.it, 14/04/2008.
[5] Ferruccio Capalbo, Le privatizzazioni di enti pubblici dopo la legge n. 178/2002, Giust.it n. 9-2002.
[6] Cass. sez unite civ. sent. 3/05/2005 n. 9096.
[7] Sgueo Gianluca, Diritto.it, 02/11/2006.
[8] Cerulli Irelli, “Ente Pubblico: problemi di identificazione e disciplina applicabile, in Cerulli Irelli e Morbidelli (a cura di), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994, 89.
[9] Maria Teresa Sempreviva, in “I Succedanei dell’Ente Pubblico nell’epoca delle privatizzazioni”, Rivista Trimestrale degli Appalti n. 4/2000, Maggioli Editore.
[10] Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, Parere n. 353/2005.
[11] Antonio Catricalà, I Succedanei dell’Ente Pubblico nell’epoca delle privatizzazioni, “Rivista Trimestrale degli Appalti n. 4/2000”, Maggioli Editore.
[12] Maria Teresa Sempreviva, “Le società per la gestione dei servizi pubblici locali”, “Rivista Trimestrale degli Appalti n. 4/2000”, Maggioli Editore.
[13] Cons. St., sez. V°, 1/04/2000, n. 2078; sez. VI, 4/04/2000, n. 1948; sez. VI, 1/04/2000, n. 1885.
[14] Consiglio di St. sez. II°, 20/06/2001 parere n. 1428/2000.
[15] Cons. St. sez. VI, n. 1303/2002.
[16] Cass. Pen. Sez. V°, 14/04/1980, in Cass. Pen, 1981, 1541.
[17] Guido Corso, L’attività amministrativa, Torino, 1999, 156).
[18] Corte dei Conti, sez. controllo Reg. Lombardia, delib. 18/10/2007 n. 46.
[19] Tribunale di Patti, Decreto del 06/03/2009.
[20] Corte Cost. sent. n. 29 dell’1/02/2006.
[21] Alberto Barbiero, “Fa premio la rilevanza economica”, Il Sole 24Ore, 29/09/2008.
[22] Eugenio Piscino, “Nuova trasparenza per il personale”, Il Sole 24Ore, 13/10/2008.

Greco Massimo

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