Il recesso del socio

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Il diritto di recesso è il potere che un socio ha di potersi svincolare in modo unilaterale dal vincolo societario.

Le ipotesi nelle quali è consentito variano a seconda del tipo di società.

Prima di scrivere sull’argomento specifico scriviamo qualcosa sui tipi di società.

Le società di persone sono società definite tali perché in esse prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.

Non acquistano mai la personalità giuridica, come avviene per le società di capitali, ma è sempre presente un determinato grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio che varia a seconda del tipo considerato.

Dal lato formale, i tipi di società di persone sono tre:

Società semplice (S.s.), sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Società in nome collettivo (S.n.c.).

Società in accomandita semplice (S.a.s.): sono caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci, i soci accomandatari e i soci accomandanti.

La società a responsabilità limitata, (S.r.l.), è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.

La S.r.l. si può costituire per contratto o, dal 1993, per atto unilaterale. Il capitale sociale minimo ammonta a 10.000 euro (art. 2463, 2º comma, 4 c.c.).

L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro.

In presenza di simili circostanze, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione e una somma pari a 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale, fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di diecimila euro.

È necessaria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione).

Non è possibile costituire una S.r.l. per pubblica sottoscrizione come nelle S.p.A.

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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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La società per azioni, sigla S.p.A., è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e una autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le cosiddette azioni.

Nella società per azioni il capitale sociale è frazionato in un determinato numero di azioni e ognuna incorpora una determinata quota di partecipazione e di diritti sociali inerenti alla quota stessa. Ci possono essere diversi tipi di azioni, secondo i diritti che incorporano.

Il recesso del socio dalle società di persone

Ogni socio che si voglia svincolare da una società semplice, una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice è libero di farlo, ma con preavviso di almeno tre mesi, se la società è contratta a tempo indeterminato o per l’intera vita di uno dei soci e nei casi previsti dal contratto sociale o in presenza di una gusta causa, se la società è contratta a tempo determinato.

 

In caso di recesso, il socio di società di persone è sempre responsabile per le le obbligazioni sociali, e anche tributarie, che esistono al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300 c. c.).

La sua responsabilità è diretta e sussidiaria (ex art. 2304 c.c.) (Cass. n. 17154/2017).

Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata

Nelle società a responsabilità limitata, il socio può esercitare il diritto di recesso e le relative modalità in relazione a quello che prevede l’atto costitutivo.

Secondo l’articolo 2473 del codice civile, il recesso dalla s.r.l. si può sempre esercitare, indipendentemente da quello che prevede l’atto costitutivo, da coloro che “non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, comma 4”.

Se la società revoca la delibera che legittima il recesso o lo scioglimento della stessa, il socio non può più recedere in modo valido.

Il termine di preavviso è di 180 giorni, che va rispettato se la società è costituita a tempo indeterminato e che può essere esteso sino a massimo un anno dallo statuto.

Il recesso dalla s.r.l. fa sorgere sul socio recedente il diritto a ottenere il rimborso della sua partecipazione, in proporzione del patrimonio sociale, nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso.

Il recesso del socio dalla società per azioni

Nelle società per azioni, il recesso del socio è disciplinato dall’articolo 2437 del codice civile, che attribuisce il diritto ai soci che non hanno concorso a nessuna delle specifiche deliberazioni e a coloro che non hanno concorso all’approvazione di altre.

Alla stessa disciplina sono sottoposte le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Da una S.p.a. può recedere il socio che non ha concorso alle delibere relative alla modifica della clausola dell’oggetto sociale, se consente un cambiamento significativo dell’attività sociale, alla trasformazione della società, al trasferimento della sede sociale all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437comma due, o dallo Statuto, alla modifica dei metodi di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso, alle modifiche dello statuto relative ai diritti di voto o di partecipazione.

Se lo Statuto non dispone in modo diverso, il diritto di recesso da una società per azioni spetta ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere relative alla proroga del termine della società e all’introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Lo statuto delle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può prevedere altre della cause di recesso.

Il recesso del socio da una S.p.A., in alcuni casi, è subordinato al rispetto di un termine di preavviso di 180 giorni oppure maggiore, a seconda delle previsioni dello Statuto, e non può essere superiore a un anno.

Il preavviso deve essere dato se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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