Il reato di stalking

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Stalking è un termine inglese utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti, e in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori all’articolo 612 bis del Codice penale, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking.

Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.

Il termine stalking, e quindi di stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di “camminare con circospezione”, “camminare furtivamente”, “colui che cammina in modo furtivo”, indica anche il “cacciatore in agguato”.

Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, vuole indicare un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima e caratterizzati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.

Include, inoltre, l’invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti.

Risualta più difficile l’attribuzione del reato di stalking a messaggi indesiderati di tipo affettuoso, specie da parte di ex partner o amici, che può variare a seconda dei casi personali, oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo che culmina in minacce, scritte e verbali, degenerando a volte in aggressioni fisiche con il ferimento o addirittura, l’uccisione della vittima.

Questo, se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche esclusivamente paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore, un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito dalla legge.

Si differenzia dalla semplice molestia per l’intensità, la frequenza e la durata dei variegati comportamenti.

Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come “caccia in appostamento”, “caccia furtiva”, “pedinamento furtivo”, “avvicinarsi furtivamente”, “avvicinarsi di soppiatto” (a selvaggina o nemici). La parola stalker è traducibile come “cacciatore all’agguato”, “chi avanza furtivamente”. Questi termini non chiariscono sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per scopi puramente molesti. Il verbo to stalk è altrettanto traducibile col significato di “inseguire furtivamente la preda” e deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio.

Letteralmente stalking significa “fare la posta”, “inseguimento”.

Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è colui che si “apposta”, che “insegue”, che “pedina e controlla” la propria vittima.

Il termine “inseguimento” è quello più largamente usato e tradotto.

Questa definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è quello di seguire la vittima nei suoi movimenti e successivamente intromettersi nella sua vita privata.

Un’altra traduzione molto usata di “stalking” è “persecuzione”, così come lo stalker è chiamato “persecutore” e la vittima “perseguitato”.

Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, un ex compagno o ex compagna che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito.

In altri casi ci si ritrova davanti a persone con difficoltà di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l’intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza e insistendo anche nei casi nei quali si sia ricevuta una chiara risposta negativa.

Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l’atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l’altra persona.

Questi soggetti manifestano una perdita di contatto con la realtà e di solito hanno un’organizzazione di personalità borderline.

Questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, mettendo in luce l’anormalità delle condotte.

Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo.

Le norme anti persecuzione sono rivolte a tutelare le vittime degli atti persecutori che, per la loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita.

Il primo stato a introdurre il reato di stalking fu la California nel 1990, in seguito a diversi casi del genere, come il tentato omicidio di Theresa Saldana, il massacro di Richard Farley, l’omicidio di Rebecca Schaeffer, e cinque agguati nello stesso Stato.

La legge fu proposta dal giudice John Watson della Orange County, nel 1990 il Los Angeles Police Department fece partire la prima Threat Management Unit, fondata da Robert Martin del LAPD.

Dopo tre anni, gli altri stati seguirono l’esempio della California.

Il Driver’s Privacy Protection Act fu introdotto nel 1994 in risposta ai numerosi casi di coloro che erano stati vittime di queste attività.

A partire dal 2011 lo stalking è un reato contemplato dal Uniform Code of Military Justice.

In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori”, come detto soprea ex articolo 612 bis del codice penale, introdotto con il decreto legge Maroni.

L’articolo 612 bis del codice penale rubricato “atti persecutori”, al comma 1 recita testualmente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

A questo si aggiungono alcune norme accessorie, cioè l’aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca una aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, come le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori.

Questa fattispecie di reato è di solito procedibile a querela, ed è prevista la procedibilità d’ufficio se la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio e quando lo stalker sia già stato ammonito in precedenza dal questore.

L’Istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata, delineando in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiedendo che questa sia reiterata nel tempo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura alla vittima.

La Suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 7042/2013, ha delineato il profilo del reato di atti persecutori ex art. 612 bis del codice penale.

Secondo gli Ermellini di piazza Cavour, si tratta di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo e ai fini della sua configurabilità, il cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa non è essenziale, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia determinato nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

La prova dell’evento del delitto che causa nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o di paura, stando allo scritto dei giudici, deve essere ancorata ad elementi fonte di turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e dalla condotta stessa, considerando sia la sua astratta idoneità a causare l’evento, sia il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo nei quali è stata consumata .

Secondo la Corte, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice della quale all’art. 612 bis del codice penale, non costituisce una duplicazione del reato di lesioni, ex articolo 582 codice penale, il quale evento è configurabile sia anche come malattia mentale e psicologica.

Dott.ssa Concas Alessandra

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