Il reato di interferenze illecite nella vita privata

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L’articolo 615-bis del codice penale, introdotto con una relativa legge che risale al 1974, al comma 1 punisce, la condotta di colui che, attraverso l’utilizzo di apparecchiature visive o audio, si procura indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata nei luoghi indicati dall’articolo 614 cdel codice penale, disponendo, al comma 2,  che alla stessa pena soggiace colui che rileva o diffonde, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, notizie o immagini carpite attraverso le modalità indicate.

 

La ratio della fattispecie incriminatrice è quella di reprimere le incursioni abusive nella vita altrui, al fine di tutelare i diritti inviolabili sanciti dagli articoli 2 e 14 della Carta Costituzionale.

Il bene protetto è il diritto ad escludere terzi da quello che avviene nell’ambito dei luoghi nei quali si svolge la vita privata di ogni individuo, garantendo la piena esplicazione della stessa.

 

La previsione normativa contiene nel suo lessico una parola chiave contenuta nel lessico, che è l’avverbio “indebitamente”, con il quale il legislatore ha voluto intendere l’illiceità della condotta se non sia giustificata dalla pendenza di procedimenti penali relativi a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 266 del codice di procedura penale.

 

Quelli non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 lettera “b”, delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 lettera “c”, delitti relativi a sostanze stupefacenti o psicotrope, lettera “d, delitti relativi alle armi e le sostanze esplosive, lettera “e”, delitti di contrabbando, lettera “f”, reati di ingiuria, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, lettera “f-bis”, delitti previsti dall’articolo 600 ter, comma 3, del codice di penale, anche se relativi al materiale pornografico del quale all’articolo 600 quater.1 dello stesso codice, nonché dall’articolo 609–undecies, lettera “f-ter”, delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale, lettera “f-quater”. delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice peale, nonché se ci sia fondato motivo da ritenere che nei luoghi indicati ai sensi dell’articolo 614 del codice penale, si stia svolgendo l’attività criminosa.

 

Il legislatore ha voluto privilegiare la privacy e la riservatezza dell’individuo, a condizione che l’attività di intrusione, attraverso riprese fotografiche o filmate, sia di per sé indebita.

Il connotato di indebito implica la mancanza di una qualunque ragione giustificativa della condotta dell’agente, che, di conseguenza, sia da ritenere ispirata dalla esclusiva finalità di gratuita intrusione nella vita privata altrui, implicando anche lamancanza di espedienti di sorta per superare eventuali protezioni che l’avente diritto alla riservatezza abbia appositamente frapposto, a schermo della propria intimità.

 

A meritare attenzione è anche l’inciso “luoghi indicati ai sensi dell’articolo 614” con il quale il legislatore ha voluto delimitare gli ambienti nei quali l’interferenza nell’altrui vita privata assume rilevanza penale, comprendendo i luoghi che presuppongono un soggiorno, anche se breve, ma di una determinata durata, da fare ritenere ragionevolmente apprezzabile l’esplicazione di vita privata che in esso si svolge.

 

Ai fini della configurazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, a norma art. 615-bis del codice penale, la giurisprudenza ha individuato l’elemento materiale nel procurarsi, doperandosi attivamente per ottenerne la disponibilità, immagini oppure informazioni sullo svolgimento della vita privata delle persone offese nei luoghi di domicilio o privata abitazione.

 

L’individuazione dell’elemento materiale è comprensibile, mentre diverso è l’approccio sul piano dell’elemento psicologico.

 

Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo del reato va individuato nel dolo specifico, essendo necessaria la volontà di procurarsi indebitamente le immagini relative alla vita privata del titolare del luogo filmato senza nessun giustificato motivo.

Secondo un altro orientamento, l’elemento psicologico veniva ravvisato nel dolo generico, perché era ritenuta sufficiente la volontà di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy.

 

In relazione alla persona offesa, la giurisprudenza non fa differenza tra colei nei quali confronti la captazione uditiva o visiva è rivolta e coloro che nei luoghi indicati nell’articolo 614, pongono in essere abitualmente comportamenti o attività della vita privata.

 

A questo proposito la Suprema Corte di Cassazione con due importanti pronunce, ha stabilito che è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona alla quale sia relativa l’immagine abusivamente captata dal terzo, avendo presente che il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel quale ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è esclusivamente il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini, ma da chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino.

 

In relazione al regime sanzionatorio, il legislatore al comma 1 prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, prevedendo la stessa pena per la fattispecie della quale al comma 2,”salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

 

Il delitto del quale all’articolo 615-bis del codice penale, è punibile a querela della persona offesa, perché soggetto agente è chiunque, essendo un reato comune, fatta eccezione per la previsione di della quale all’ultimo comma che configura un’ipotesi delittuosa di reato proprio, secondo la quale “se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”, si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

 

Sono inutilizzabili, se acquisite in violazione della norma dell’articolo 615 bis del codice penale, le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata.

In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall’altro coniuge con un terzo.

 

In caso di registrazioni di conversazioni tra presenti da parte di un partecipante alle stesse, con il consenso di uno dei presenti alla conversazione, non è configurabile l’ipotesi di reato del quale all’articolo 615 bis del codice penale, e la registrazione è utilizzabile come prova nel processo civile.

Non portano a diverse conclusioni le norme del codice sulla privacy, perché le conversazioni registrate non contengano rimandi a informazioni sensibili o anche esclusivamente a informazioni personali, intesi come qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Ai sensi dell’articolo 24 del codice della privacy, il consenso al trattamento delle informazioni personali non è richiesto “per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”, quando siano in gioco informazioni ordinare, il diritto alla privacy e alla riservatezza deve soggiacere rispetto al diritto di difesa.

 

Non commette il reato del quale all’articolo 615 bis del codice penale, né quello del quale agli articoli 617 e 623 del codice penale, colui che assiste a una conversazione telefonica svoltasi fra altre persone, in quanto autorizzato da una delle stesse.

La fattispecie è relativa alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza resa da colui che ascolti il colloquio in modalità viva voce.

 

Non sussistono gli estremi atti a integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (ex art. 615 bis c.p.) se un soggetto effettua riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi diretti all’utilizzo di un numero indeterminato di persone, e perciò esclusi dalla tutela della quale all’articolo615 bis del codice penale, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente nel quale egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

 

Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 615 bis del codice penale, si deve ritenere luogo di privata dimora anche quello nel quale si svolge parte significativa della vita affettiva di chi si trattiene, anche non abitualmente, in questo luogo, confermata, nella specie, la condanna del convivente che aveva registrato le conversazioni della sua compagna avvenute con la sorella nell’abitazione in cui i due convivevano.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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