Il reato di getto pericoloso di cose

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Il getto pericoloso di cose è una fattispecie di reato prevista e punita dal codice penale anche se non si verificano danni concreti e si può verificare anche in condominio.

 

Molti non sanno che lanciare cicche dal proprio balcone, fare sgocciolare acqua o detersivi vari verso luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, possono essere comportamenti punibili con sanzioni penali.

Avere un rapporto contrastato con la pulizia del proprio appartamento può portare, in casi estremi, ad avere qualche inconveniente con la legge.

 

Nel codice penale esiste una norma dedicata in modo specifico a questo tipo di comportamenti, e si rivolge ai codomini e altri luoghi, sia edifici con più proprietari o sversamenti di cose e fumi da un’abitazione privata sulla pubblica via.

 

“Getto pericoloso di cose” è la rubrica dell’art. 674 del codice penale che recita:

 

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

 

La punizione è blanda, e difficilmente condurrà in carcere un incensurato, ma rappresenta sempre una macchia sulla fedina penale.

Non è esclusivamente una conseguenza di un comportamento socialmente sbagliato, ma anche un fattoche si dovrebbe e potrebbe evitare.

 

Il reato è contravvenzionale, cioè si tratta di una ipotesi meno grave di reato contenuta nel codice penale, e può essere punito a titolo di dolo o di colpa.

 

Lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 42 del codice penale, a norma del quale:

 

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”.

 

Non perché si è voluto commettere quel reato ma anche quando il fatto è conseguenza di un comportamento negligente, imprudente o per imperizia.

Ci si è comportati in un determinato modo non volendo che si realizzassero quelle conseguenze.

 

Un esempio di questo reato è versare detersivo.

 

Se Tizio viene accusato di aver gettato della candeggina dal suo balcone, potrà essere condannato anche se lo sversamento è stato accidentale.

 

Si tratta d’un reato di pericolo, perché non è necessario che dalla condotta illecita derivi danno per qualcuno essendo sufficiente che questo danno possa essere causato.

 

La conferma viene direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che per la sussistenza della contravvenzione di getto pericoloso di cose non si richiede che sia stato nocivo  alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente l’attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi (Cass. 3 aprile 1988, n. 4537 ).

 

 

Si discute molto su questo genere di reati, nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, cioè un sistema che punisca fatti dai quali derivino conseguenze dannose in modo reale.

Ci si chiede se si può davvero punire con la massima sanzione prevista dalla legge, chi fa qualcosa che potrebbe fare dei danni.

 

Uno dei casi emblematici, sfogliando le sentenze che si riferiscono all’articolo 674 del codice penale riguarda le pulizie domestiche.

 

In una sentenza resa dalla Corte di Cassazione oltre vent’anni fa si legge che anche non essendovi l’obbligo (giuridico e penalmente sanzionato) di tenere pulita la propria abitazione, l’articolo 674 del codice penale vieta di tenerla sporca da arrecare molestia o disturbo, attraverso esalazioni maleodoranti, alle persone che si trovano nelle vicinanze dell’abitazione stessa.

 

Nella specie la Suprema Corte ha osservato, replicando alla censura del ricorrente secondo il quale non sussiste nessun obbligo giuridico di tenere pulita la propria abitazione, che all’imputato non si rimprovera di avere trascurato la pulizia della propria abitazione, ma di avere provocato emissioni di esalazioni moleste per le persone, tenendo numerosi cani in un terreno comune adiacente alla propria abitazione e a quella delle parti lese e che di sicuro, se si fosse attivato per eliminare questi inconvenienti, avrebbe evitato che la sua condotta (di tenere numerosi cani) integrasse gli estremi del reato previsto dall’articolo 674 del codice penale. (Cass. pen., 15 novembre 1993, n. 10336).

 

Riassumendo, possono essere penalmente sanzionabili quei comportamenti descritti nell’articolo 674 del codeice penale che abbiano carattere molesto, cioè che si possa avvertire come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività.

 

 

Il reato in questione si configura anche quando le cose, le emissioni, i gas, vanno a finire su di una parte comune o su una parte di proprietà esclusiva.

Ad esempio, la caduta di cicche o candeggina in un pozzo luce o cortile di proprietà esclusiva.

 

 

Restano dubbi sul potere dell’amministratore di presentare una querela, posto che questa è atto personale riferibile ai singoli condomini.

Resta il fatto che trattandosi di reato perseguibile d’ufficio, cioè senza necessità di sollecitazione formale del cittadino, l’amministratore possa chiedere l’aiuto della forza pubblica per la verifica dei fatti.

I singoli condomini hanno gli stessi poteri.

 

L’articolo 674 del codice penale, è una delle disposizioni codicistiche più applicate per la tutela penale dell’ambiente, da quando ancora mancava una specifica disciplina di settore, e adesso utilizzata per rafforzarne l’efficacia, come avvenuto anche, riguardo all’inquinamento idrico, per l’articolo 635 cod. pen.1 e per i reati di avvelenamento ed adulterazione di acque, e con riferimento all’inquinamento da rumore.

 

A volte qualcuno lascia volutamente cadere nel balcone sottostante il suo appartamento cenere, mozziconi di sigarette e detergenti corrosivi come la candeggina.

 

Con la sentenza n. 16459/2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto che questo comportamento integri il reato di “getto pericoloso di cose”, sancendo la colpevolezza in base agli articoli 81 e 674 del codice penale.

 

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di uno stesso disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

La rilevanza di questa sentenza è davvero notevole, una condotta ascrivibile tra gli illeciti civili come quella descritta, è stata catapultata in una fattispecie penale, punibile con maggiore rigore.

Dott.ssa Concas Alessandra

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