Il reato di finanziamento del terrorismo internazionale nell’ordinamento giuridico italiano

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      Indice

  1. Premessa Introduttiva: Cosa si intende per finanziamento al terrorismo internazionale
  2. Il reato di riciclaggio di denaro e criptovalute
  3. Normativa di prevenzione e contrasto

1. Premessa Introduttiva: Cosa si intende per finanziamento al terrorismo internazionale

Il finanziamento alle organizzazioni terroristiche costituisce un reato autonomo rispetto al reato di terrorismo e, mediante l’entrata in vigore della Convenzione di New York del 1999 è divenuto crimine internazionale.

Tale normativa introduce ed elenca tutte quelle condotte che possono ricondursi al finanziamento delle organizzazioni terroristiche e che gli Stati aderenti e firmatari si impegnano a contrastare sul piano penale. Essa delinea quelle condotte considerate illecite con cui, in maniera diretta o indiretta, un soggetto raccoglie e fornisce risorse con l’intenzione e la piena consapevolezza di finanziare la commissione di condotte contrarie a Trattati internazionali e lesive dell’integrità fisica di soggetti civili estranei a qualsiasi conflitto armato. Il fine ultimo di tali condotte è quello di provocare terrore nella popolazione e costringere uno Stato o una Organizzazione Internazionale a porre in essere un determinato atto o astenersi dal farlo.

Gli stati aderenti alla Convenzione di New York del 1999 sono tenuti ad inglobare le suddette condotte nei rispettivi ordinamenti giuridici interni qualificandole come reati e prevedendone adeguate sanzioni.

2. Il reato di riciclaggio di denaro e criptovalute

Tra i diversi metodi di autofinanziamento e finanziamento delle organizzazioni terroristiche rientrano le condotte che configurano il reato di riciclaggio.

Il reato di riciclaggio (non solo fisico ma anche criptovalute) è previsto e disciplinato dall’art.648 bis del codice penale italiano, il quale prevede che” fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce e trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. (…..)”.

Presupposto principale del reato di riciclaggio è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta disciplinata dall’articolo in esame.

Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi, dunque, data la chiarezza della norma, nè le contravvenzioni nè i delitti colposi.

L’incriminazione del riciclaggio è stata introdotta dal legislatore con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, andando così a tutelare, non solo il patrimonio, ma sopratutto l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia.

Le condotte incriminate dall’articolo 648 bis del c.p sono tre:

  • la sostituzione, ovvero l’attività diretta alla ripulitura dell’oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l’attività criminosa precedente;
  • Il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
  • Le altre operazioni per ostacolare l’identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.

Il riciclaggio è un reato istantaneo ad eventuale consumazione prolungata, nel senso che qualsiasi prelievo o attività destinata a riciclare sposta in avanti la consumazione del reato.

Di fondamentale importanza risulta essere l’ultimo comma dell’articolo in esame. Infatti, si stima che circa il 90% dei casi di riciclaggio avviene alla luce del sole, con la determinante partecipazione di attori chiave dell’economia legale come imprenditori e istituti bancari. Inoltre, dal 2009 ha fatto la sua comparsa sulla scena economica mondiale il Bitcoin, la prima moneta virtuale convertibile decentrata, ovvero non emessa da una Banca Centrale.

Caratteristiche delle monete virtuali sono l’anonimato e la non tracciabilità, quindi risultano essere molto utili per coloro che intendono finanziare le organizzazioni terroristiche. Ulteriore pregio di queste monete virtuali, se osservate dal punto di vista dei terroristi, è che garantiscono l’impossibilità della confisca da parte delle competenti autorità giudiziarie.


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3. Normativa di prevenzione e contrasto

Sul piano normativo internazionale la normativa di riferimento è costituita dalla Convenzione di New York del 1999 conosciuta anche come Convenzione “Financing”. Con il passare del tempo ed il maturare di nuove esperienze e strumenti, il sistema di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale si è incentrato prevalentemente sull’applicazione di misure di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche nella disponibilità delle organizzazioni terroristiche e dei loro finanziatori.

Nell’ordinamento giuridico italiano tali misure trovano collocazione all’interno del decreto legislativo nr.109/2007 rubricato “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva Europea 2005/60/CE”.

La predetta normativa fornisce una serie di definizioni utili a comprendere gli obiettivi a cui mirano colpire tali strumenti. L’articolo 1 lettera b) del decreto legislativo 107/2009 così definisce:

  • Fondi: si intende attività o utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica (ex contanti, assegni, cambiali, obbligazioni e depositi di varia entità);
  • Congelamento di fondi: si intende il divieto di effettuare trasferimenti, modifiche, utilizzi o gestione dei fondi che vadano a modificarne il volume, l’importo, la proprietà, la collocazione, il possesso, la natura o la destinazione;
  • Risorse economiche: si intende le attività che si differenziano dai fondi ma che consentono ugualmente di ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, in maniera diretta o indiretta, da parte dei soggetti proprietari o da parte di persone fisiche o giuridiche ad essi ricollegabili;
  • Congelamento di risorse economiche: si intende il divieto di trasferire, disporre o impiegare risorse economiche con l’obiettivo di acquisire fondi, beni o servizi.

A tali strumenti si cumulano anche le misure di prevenzione già in vigore nell’ordinamento giuridico italiano per contrastare il reato di riciclaggio, come l’obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie sospette.

Un fondamentale sviluppo alla normativa di contrasto al reato di finanziamento del terrorismo internazionale si è avuto con l’entrata in vigore della quinta Direttiva antiriciclaggio ( Direttiva UE 2018/843), entrata in vigore nel mese di giugno 2018.

L’obiettivo prefissato dalla sopracitata direttiva europea è quello di migliorare la trasparenza riguardo alla titolarità delle società e dei trust; rafforzare i controlli sui paesi terzi a rischio, contrastare i rischi derivanti dall’utilizzo delle carte prepagate e delle monete virtuali; rafforzare la cooperazione tra le unità nazionali di informazione finanziaria; migliorare la collaborazione e l’osmosi informativa tra le diverse autorità di vigilanza antiriciclaggio e la Banca Centrale Europea.

Nel mese di ottobre del 2019 anche il Governo italiano, approvando il Decreto Legislativo nr. 125, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/843 UE, relativa proprio alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, meglio nota come V Direttiva antiriciclaggio. Il testo del decreto ha modificato e integrato il testo del precedente decreto legislativo 90/2007 che aveva, due anni prima, introdotto la c.d IV Direttiva antiriciclaggio.

Innanzitutto, il nuovo decreto legislativo, da un lato, amplia il novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio e, dall’altro, li estromette. Infatti, tra i nuovi soggetti obbligati riscontriamo:

  • Prestatori di servizi di portafoglio digitali: Trattasi di qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi soggetti, a titolo professionale o anche solo attraverso il web, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti al fine di detenere, memorizzare o trasferire monete virtuali;
  • Soggetti che svolgono commercio di beni antichi: in tale categoria rientrano opere d’arte il cui valore di operazione sia pari o maggiore di 10.000 euro;
  • Soggetti che conservano o commerciano opere darte: l’obbligo sorge per le attività effettuate in porti franchi e per un valore di operazioni pari o maggiore a 10.000 euro;
  • Agenti che svolgono attività di mediazione immobiliare: in presenza dell’iscrizione nel registro delle imprese e limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile sia pari o maggiore a 10.000 euro.

Inoltre, il nuovo testo si è occupato anche di aggiornare la definizione dei prestatori di servizi inerenti l’utilizzo di moneta virtuale, definendo tali soggetti (già obbligati dal suddetto obbligo) come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”.

Con riferimento, invece, ai soggetti esclusi dagli obblighi antiriciclaggio, compaiono le imprese assicurative e i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamenti.

In conclusione, possiamo affermare che il legislatore italiano ha fornito una interpretazione estensiva della V Direttiva europea, non limitandosi meramente a darne attuazione nell’ordinamento nazionale ma anche a cogliere lo spunto di aggiornare e integrare temi già precedentemente disciplinati. In tal modo si è voluto adeguare la normativa nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo agli standard europei ed internazionali, con l’obiettivo di attuare un rinnovamento legislativo che possa contrastare efficacemente e tempestivamente i nuovi metodi dell’illegalità finanziaria che si sono affacciati e che si affacciano sulla realtà europea sempre più globalizzata e digitalizzata.

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