Il rapporto fra i contraenti, con riguardo a polizza cauzionale che sia stata stipulata dall’appaltatore di opera pubblica con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l’Amministrazione committente, è soggetto, anche in ordine alla

Lazzini Sonia 20/07/06
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il Tar Sicilia, Sezione di Palermo, chiamato con la sentenza numero 133  del 19 gennaio 2006 ad esprimersi sulla possibilità o meno di accettare una cauzione provvisoria di importo di Euro 9.795,49, anziché di Euro 9.795,50, così si esprime:
 
< l’importo indicato nella detta cauzione fideiussoria (pari ad Euro 9.795,49), corrisponde al 2% dell’importo a base d’asta, come prescritto dal disciplinare di gara, nel quale, peraltro, non viene chiarito che il diverso importo di Euro 9.795,50, pure ivi indicato, scaturiva dall’arrotondamento della percentuale di cui sopra al centesimo immediatamente superiore (di tal ché ben può parlarsi di errore della controinteressata indotto dalla stessa formulazione della lex specialis del procedimento; e ciò a prescindere dalla incontestata prospettazione della controinteressata secondo cui alla stessa spetterebbe il beneficio della riduzione del 50% dell’importo fideiussorio per il possesso del sistema di qualità UNI-EN-ISO 9000, ex art. 8 quater L. 109/1994>
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, con l’intervento dei signori magistrati
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
ai sensi dell’art.9 della L.205/2000
 
sul ricorso n. 2739/05, Sez. III, proposto dalla ******à *** COSTRUZIONI SRL,   con sede in Petralia *******, in persona del legale rappresentate pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avv. **************, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell’Avv. *****************,
 
CONTRO
 
– il Comune di Cefalù, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’*********************, presso il cui studio in Palermo, via P.pe di ******** n.94, è elettivamente domiciliato;
 
– l’Ufficio Comune del P.I.T. 31 – Madonie, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
 
E NEI CONFRONTI
 
della Ditta Geom. *** *******, rappresentato e difeso dall’Avv. *******************, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sabatino n. 5, presso lo studio dell’Avv. ***********************
 
PER L’ANNULLAMENTO
 
– del verbale del 13 settembre 2005, relativo all’appalto dei lavori di realizzazione degli sportelli informativi Comuni area PIT 31 – Arredo ed organizzazione centri visita, proposto dall’Ente Parco delle Madonne e da realizzare in 15 comuni aderenti al P.I.T. 31, nella parte in cui l’impresa controinteressata è stata ammessa alla gara ed è stata dichiarata aggiudicataria;
 
– nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale
 
con riserva a separato giudizio
 
dell’eventuale condanna della P.A. al risarcimento del danno ingiusto arrecato e/o arrecando all’impresa ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 D.L. 80/98 e succ. mod. ed integr..
 
Visti il ricorso con i relativi allegati, ritualmente notificato e depositato, nonché l’annessa istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
 
Vista la documentazione depositata dalle Amministrazioni intimate;
 
Designato relatore, alla Camera di consiglio del 10 gennaio 2006, il Consigliere Dott. **************** ed uditi i difensori delle parti come da verbale;
 
Visti gli artt. 21 e 26 L. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare – la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata in ipotesi di agevole definizione del ricorso;
 
Premesso che l’impresa ricorrente assume la illegittima ammissione alla gara della odierna controinteressata per:
 
a) avere prodotto una delle tre fideiussioni bancarie (a favore del Comune di Acicatena in una precedente gara) già scaduta (perché restituita all’impresa non aggiudicataria dopo 30 gg. dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L. 109/1994);
 
b) avere garantito l’importo cauzionale di Euro 9.795,49, anziché di Euro 9.795,50, testualmente indicato dal disciplinare di gara;
 
Considerato che tali rilievi non appaiono condivisibili in quanto:
 
A) la fideiussione bancaria di cui sopra (ancorché restituita all’impresa) risulta avere validità negoziale fino al 31.10.2005; in tal senso rileva la sentenza Cass. Sez. 3^   24 giugno 1992, n. 7721, alla cui stregua il rapporto fra i contraenti, con riguardo a polizza cauzionale che sia stata stipulata dall’appaltatore di opera pubblica con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l’Amministrazione committente, è soggetto, anche in ordine alla durata del contratto, ai patti della polizza medesima, i quali, pertanto, indipendentemente dall’eventuale diritto dell’appaltatore di ottenere la restituzione della cauzione nel diverso rapporto con la committente, possono contemplare la persistenza del contratto, col conseguenziale obbligo di pagamento del premio, fino alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione dei lavori;
 
B) l’importo indicato nella detta cauzione fideiussoria (pari ad Euro 9.795,49), corrisponde al 2% dell’importo a base d’asta, come prescritto dal disciplinare di gara, nel quale, peraltro, non viene chiarito che il diverso importo di Euro 9.795,50, pure ivi indicato, scaturiva dall’arrotondamento della percentuale di cui sopra al centesimo immediatamente superiore (di tal ché ben può parlarsi di errore della controinteressata indotto dalla stessa formulazione della lex specialis del procedimento; e ciò a prescindere dalla incontestata prospettazione della controinteressata secondo cui alla stessa spetterebbe il beneficio della riduzione del 50% dell’importo fideiussorio per il possesso del sistema di qualità UNI-EN-ISO 9000, ex art. 8 quater L. 109/1994;
 
Ritenuto, pertanto, che entrambe le censure mosse in ricorso si appalesano prive di fondamento e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio;
 
P.Q.M.
 
II Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza rigetta il ricorso in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2006.
 
___________________________Presidente
 
 
___________________________Estensore
 
 
___________________________Segretario
 
 
Depositata in Segreteria il___19 gennaio 2006
 
                              Il Direttore della Sezione
 

Lazzini Sonia

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