Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazio

Lazzini Sonia 09/04/09
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La disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa è contenuta nell’art. 83, comma 4, del Codice dei contratti che, come noto, recentemente è stato modificato dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, (cd. terzo decreto correttivo) che ha reso più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire e prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi.
 
E’ stato, pertanto, eliminato così ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, poteva fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio.
 
Merita di essere segnalato il parere numero 22 del 17 febbraio 2009, emesso dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture ed in particolare il seguente passaggio:
 
Di conseguenza, posto che nella documentazione di gara non erano state specificate le modalità di attribuzione dei sub – punteggi relativi ai sub criteri e le motivazioni ad essi riconducibili, la Commissione di gara, avrebbe potuto, in applicazione dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nella versione non modificata dal decreto correttivo, fissare i criteri motivazionali e comunicarli prima dell’apertura delle buste, per una più esatta valutazione delle offerte medesime.
 
Dai verbali depositati, viceversa, non è possibile ricavare le modalità con cui la Commissione di gara ha assegnato i sub punteggi. In particolare, nel verbale n. 2 della seduta riservata del 4 dicembre 2008, si legge che la “Commissione procede quindi all’apertura delle buste “B” e alle analisi delle offerte tecniche in esse contenute seguendo l’ordine di presentazione delle stesse”. Nel successivo verbale relativo alla seduta riservata del 12 dicembre 2008, viene indicato che: “Preliminarmente la Commissione definisce una griglia per la comparazione degli aspetti qualitativi delle offerte tecniche offerte per quanto riguarda le prestazioni accessorie e servizi, la qualità dell’offerta tecnica e la formalizzazione della Formula di Benchmark, nonché una griglia per la valutazione sia qualitativa che quantitativa delle quattro tempistiche di realizzazione del servizio di monitoraggi, di consegna dei report di audit energetico, di consegna degli attestati di qualificazione energetica e di interventi caratteristici di manutenzione. La Commissione decide di esprimere la valutazione quantitativa su base cento, in modo che il punteggio massimo assegnabile ad ogni voce sia pari al peso della voce stessa. Sulla base di quanto sopra si procede all’attribuzione dei punteggi relativi alle due offerte tecniche ritenute rispondenti ai requisiti del bando e come tali valutabili, con i seguenti risultati”. Segue nel verbale una griglia nella quale sono inseriti i punteggi attribuiti alle due società rimaste in gara. Non è dato capire dalla griglia con che modalità detti punti sono stati attribuiti, e quali criteri o finalità hanno ispirato la Commissione giudicatrice dato che, peraltro, non risulta allegata la “griglia per la valutazione sia qualitativa che quantitativa”.  
 
Deve, altresì, essere evidenziato che, non solo non risulta che la Commissione di gara abbia formalmente esplicitato nei verbali i criteri motivazionali per l’attribuzione dei sub punteggi, ma non risulta nemmeno che la stessa abbia provveduto a renderli pubblici prima dell’apertura delle buste così come prescritto dall’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
 
La sopradescritta censura è da considerarsi assorbente nei confronti delle altre rilevate dall’istante, in quanto idonea ad invalidare l’intera procedura. Si evidenzia, altresì che, stante la novella contenuta nell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nel bandire una nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, la stazione appaltante dovrà aver cura di prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando anche le modalità con cui verranno attribuiti tutti i punteggi stabiliti.>
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
 
Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
 
 
Parere n. 22                                                    del 12/2/2009
 
PREC 375-08-S
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla società Nuova Ital ALFA S.r.l. – Lotto 1 “Servizio temperature, monitoraggio ed efficienza energetica”; Lotto 2 “Servizio energia elettrica, monitoraggio ed efficienza energetica”. Importo lotto 1: Euro 150.000,00 per gas metano e Euro 50.000,00 per gasolio; lotto 2 Euro 2.600.000,00 per energia elettrica per l’intero ateneo. S.A.: Università degli Studi Roma Tre.
 
 
Il Consiglio
 
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso
 
Considerato in fatto
 
In data 22 ottobre 2008 è pervenuta presso questa Autorità l’istanza di parere della società Nuova Ital ALFA S.r.l., la quale lamenta l’illegittimità della propria esclusione e muove una serie di censure in ordine alla documentazione di gara nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto relativamente ai lotti 1 e 2.
L’istante lamenta l’assenza di condizioni minime indispensabili e necessarie per l’effettuazione di una proposta tecnica su misura ed a progetto e dell’offerta economica con particolare riferimento a: gli schemi di impianto; mancata conoscenza del funzionamento e modalità d’uso degli impianti; assenza di un elenco dei corpi impianto con impossibilità di censimento e annotazione delle unità produttive termiche, elenco completo delle marche e modelli delle annesse apparecchiature e componenti destinate al controllo delle temperature. Inoltre la società rappresenta come, all’esito del sopralluogo, abbia riscontrato una assenza di collegamento tra le condizioni di restrizione alla partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte. La società, pertanto, in conseguenza delle censure rappresentate richiede che la valutazione delle offerte venga effettuata dalla stazione appaltante sulla base del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche e di par condicio tra i concorrenti e che tenga conto delle difficoltà incontrate per la creazione delle sinergie indispensabili al raggiungimento delle referenze sulle capacità tecniche richieste.  
 
L’istante, infine, con memoria aggiuntiva, ha altresì censurato la modalità di attribuzione del punteggio che sarebbe svincolata da un criterio meccanico, bensì contraddistinta da discrezionalità, così come emergerebbe dai verbali di gara nei quali vi sarebbero una serie di omissioni quali: alcuna sintetica motivazione che esplicita le ragioni delle preferenze; alcuna sintetica motivazione sull’iter logico seguito per le valutazioni al merito delle offerte tecniche. Pertanto l’istante rileva che “la mancata e preventiva fissazione dei criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio da parte dell’amministrazione, avrebbe consentito di superare alla Commissione la questione della sufficienza del punteggio numerico supportata dalla motivazione della valutazione, agevolando l’operato di giudicazione, rendendo trascurabile l’origine delle singole elaborazioni a progetto”. 
 
In riscontro all’istruttoria condotta da questa Autorità, ha presentato osservazioni l’Università dei Studi Roma Tre, la quale ha rilevato quanto segue. Preliminarmente ha precisato di aver messo a disposizione di tutti i concorrenti, sia sul proprio profilo del committente, sia sul supporto informatico le planimetrie di tutti gli edifici dell’Ateneo e l’elenco degli impianti, i cui sistemi sono ad avanzata tecnologia, basate su pompe di calore azionate con elettricità. A tutti gli interessati è stato consentito di effettuare tre sopralluoghi presso gli edifici, il cui accesso, essendo pubblico, è sempre stato libero a tutti coloro che lo avessero ritenuto opportuno. Al fine della presentazione della proposta, era ininfluente, secondo l’amministrazione, la conoscenza dei dettagli impiantistici, bensì era sufficiente essere al corrente delle caratteristiche dell’edificio, delle relative superfici e delle destinazioni d’uso dei singoli locali. In ordine alla lamentata incongruenza dei requisiti di partecipazione alla gara rispetto ai criteri di valutazione delle offerte, l’Università ritiene che non sussista alcuna illogicità tra gli stessi in quanto, pur avendo mantenuto chiaramente distinti i due aspetti, i requisiti sono stati posti a garanzia del possesso della capacità, delle competenze tecniche e dell’esperienza necessarie per realizzare quanto espresso in sede di offerta tecnica. La società istante, di contro, non avrebbe potuto presentare l’offerta per la peculiare caratteristica della propria struttura, atteso che nella stessa istanza avrebbe dichiarato “entro breve verranno predisposte le prime richieste di verifica e certificazioni relative a progetti di risparmio energetico, sviluppati…”. Inoltre non sussisterebbe la pretesa violazione del principio della massima partecipazione alle gare e di par condicio tra i concorrenti, in quanto, in primo luogo, il Bando di gara prevedeva espressamente la possibilità di entrare in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, usufruendo dell’istituto dell’avvalimento ovvero dell’associazione temporanea di imprese. Inoltre tutta la documentazione relativa alle planimetrie e all’impiantistica fornita ai concorrenti sia sul profilo committente, sia su supporto informatico, integrata da sopralluoghi effettuati negli edifici e sugli impianti, ha posto tutti i potenziali concorrenti nelle medesime condizioni di avere piena conoscenza della tipologia degli impianti a disposizione e utilizzati dall’Ateneo.
 
 
Ritenuto in diritto
 
La disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa è contenuta nell’art. 83, comma 4, del Codice dei contratti che, come noto, recentemente è stato modificato dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, (cd. terzo decreto correttivo) che ha reso più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire e prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi.
E’ stato, pertanto, eliminato così ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, poteva fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio.
Nel caso di specie, si rileva che il bando di gara, essendo stato pubblicato in data 25 agosto 2008 e, pertanto, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica introdotta dal terzo decreto correttivo, ricade sotto la previgente disciplina dettata dall’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
La procedura di gara indetta dalla stazione appaltante si basa sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità descritte nell’Allegato E al Disciplinare di gara, in accordo alle quali viene attribuito un peso pari al 50% all’offerta economica ed il restante 50% è suddiviso in: “prestazioni accessorie e servizi aggiuntivi” che l’appaltatore può proporre in sede di offerta aggiuntiva, senza oneri per il Committente, il cui peso è pari al 12%; qualità dell’offerta tecnica, il cui peso è pari al 14%; formula di benchmark, con percentuale pari al 12%; tempi, con un peso nella valutazione complessiva pari al 12%.
 
L’Allegato E ha individuato per i criteri “offerta tecnica” e “tempi” alcuni sottocriteri valutativi, in relazione ai quali ha fissato dei pesi parziali indicati con una percentuale rispetto alla valutazione complessiva. A titolo esemplificativo per il criterio qualità dell’offerta tecnica il peso 14% è stato suddiviso in quattro sottocriteri con sottopesi ricompresi tra 5% e 1,5% (descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio e del servizio relativo,con particolare riferimento al numero di rilievi per ciascun locale, alla mappatura del rilievo della temperatura esterna e alle modalità di gestione e diagnostica con peso 5%; descrizione integrativa, a quanto già previsto nel capitolato d’appalto, delle modalità di gestione della manutenzione degli impianti con particolare riferimento al numero di persone preposte alla manutenzione degli impianti stessi con peso 5%; descrizione dettagliata sulle modalità di certificazione energetica degli edifici con peso 2,5%; qualità e completezza della reportistica con peso 1,5%).
La documentazione di gara non sembra aver previsto né nel disciplinare di gara, né negli Allegati la modalità applicativa di detti sottocriteri e, in particolare, le motivazioni sulla base delle quali il punteggio dei sottocriteri viene attribuito.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4543; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).
Di conseguenza, posto che nella documentazione di gara non erano state specificate le modalità di attribuzione dei sub – punteggi relativi ai sub criteri e le motivazioni ad essi riconducibili, la Commissione di gara, avrebbe potuto, in applicazione dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nella versione non modificata dal decreto correttivo, fissare i criteri motivazionali e comunicarli prima dell’apertura delle buste, per una più esatta valutazione delle offerte medesime.
Dai verbali depositati, viceversa, non è possibile ricavare le modalità con cui la Commissione di gara ha assegnato i sub punteggi. In particolare, nel verbale n. 2 della seduta riservata del 4 dicembre 2008, si legge che la “Commissione procede quindi all’apertura delle buste “B” e alle analisi delle offerte tecniche in esse contenute seguendo l’ordine di presentazione delle stesse”. Nel successivo verbale relativo alla seduta riservata del 12 dicembre 2008, viene indicato che: “Preliminarmente la Commissione definisce una griglia per la comparazione degli aspetti qualitativi delle offerte tecniche offerte per quanto riguarda le prestazioni accessorie e servizi, la qualità dell’offerta tecnica e la formalizzazione della Formula di Benchmark, nonché una griglia per la valutazione sia qualitativa che quantitativa delle quattro tempistiche di realizzazione del servizio di monitoraggi, di consegna dei report di audit energetico, di consegna degli attestati di qualificazione energetica e di interventi caratteristici di manutenzione. La Commissione decide di esprimere la valutazione quantitativa su base cento, in modo che il punteggio massimo assegnabile ad ogni voce sia pari al peso della voce stessa. Sulla base di quanto sopra si procede all’attribuzione dei punteggi relativi alle due offerte tecniche ritenute rispondenti ai requisiti del bando e come tali valutabili, con i seguenti risultati”. Segue nel verbale una griglia nella quale sono inseriti i punteggi attribuiti alle due società rimaste in gara. Non è dato capire dalla griglia con che modalità detti punti sono stati attribuiti, e quali criteri o finalità hanno ispirato la Commissione giudicatrice dato che, peraltro, non risulta allegata la “griglia per la valutazione sia qualitativa che quantitativa”.  
Deve, altresì, essere evidenziato che, non solo non risulta che la Commissione di gara abbia formalmente esplicitato nei verbali i criteri motivazionali per l’attribuzione dei sub punteggi, ma non risulta nemmeno che la stessa abbia provveduto a renderli pubblici prima dell’apertura delle buste così come prescritto dall’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
La sopradescritta censura è da considerarsi assorbente nei confronti delle altre rilevate dall’istante, in quanto idonea ad invalidare l’intera procedura. Si evidenzia, altresì che, stante la novella contenuta nell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nel bandire una nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, la stazione appaltante dovrà aver cura di prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando anche le modalità con cui verranno attribuiti tutti i punteggi stabiliti.
In base a quanto sopra considerato
 
Il Consiglio
 
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della Commissione di gara non è conforme alla normativa in vigore alla data della pubblicazione del bando di gara.
 
   I Consiglieri Relatori                                                                Il Presidente
 
 
 
Alessandro Botto                                                        Luigi Giampaolino
 
Giuseppe Brienza
 
 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17/2/2009

Lazzini Sonia

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