Il produttore del rifiuto negli appalti e nelle manutenzioni: la posizione della giurisprudenza

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 L’articolo affronta il tema della corretta interpretazione della nozione di “produttore” del rifiuto nel Dlgs 152/2006 e s.m., dopo le modifiche innovative ad essa apportate a partire dalla legge n.125/2015, con particolare riferimento a tale nozione nei settori degli appalti di servizi e delle manutenzioni di immobili, aziende  ed infrastrutture.

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L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

Con il “Collegato ambiente” alla legge di stabilità 2015, sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di novità in materia di appalti verdi e alcune modifiche al codice dei contratti pubblici. Le norme hanno previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Ambientali Minimi), adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN GPP). Ovviamente, tutte le disposizioni (sugli acquisti verdi e sulla obbligatorietà dei CAM) costituiscono una vera e propria rivoluzione nel mondo degli appalti e gli operatori pubblici e privati sono chiamati a conoscere ed utilizzare gli strumenti di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001), le etichettature ecologiche (Ecolabel etc.), le dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP), le metodologie di analisi del ciclo di vita (LCA) ed infine l’impronta ecologica dei prodotti (PEF) che, tra l’altro, sarà utilizzata per il nuovo marchio “Made Green in Italy”, recentemente oggetto del Decreto 21 marzo 2018, n. 56 del Ministero dell’Ambiente di cui questa edizione tiene conto. Il focus del libro risulta concentrato sui Criteri Minimi Ambientali e sull’impatto che la loro applicazione avrà sul sistema attuale degli appalti pubblici. Un capitolo è dedicato alla conoscenza del GPP; vengono altresì illustrate alcune esperienze regionali riconosciute come virtuose. Oltre agli strumenti predetti, vengono analizzati i Manuali Europei sugli acquisti verdi e le varie direttive, la normativa nazionale, il Piano di Azione Nazionale (PAN GPP). Si illustreranno i CAM, sia quelli in vigore (ad oggi 18) che quelli in itinere, con commenti e valutazioni ed alcune schede operative. Tutti i contenuti del volume sono aggiornati e commentati con il D.Lgs. n. 56/2017. Inoltre, è stato introdotto un nuovo paragrafo sui “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (G.U. serie generale n. 259 del 6 novembre 2017), entrati in vigore il 7 novembre 2017. Seguendo le istruzioni presenti in terza di copertina, si potrà consultare una selezione della normativa europea e nazionale in materia, i PAN GPP, i CAM attualmente in vigore e documentazione varia selezionata dalle esperienze regionali.

Toni Cellura | 2018 Maggioli Editore

La nozione di “produttore” del rifiuto

Com’è noto la nozione di “produttore” del rifiuto, di cui alla lett.f) dell’art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stata modificata, a far data dal giorno 04/07/2015 (D.L. 4 luglio 2015, n. 92  “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,..”. Le medesime disposizioni sono state trasposte e approvate nell’ambito della legge 6 agosto 2015, n.125).

Il testo originario della legge definiva: “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il testo attualmente  vigente della legge definisce “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti “e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione” (produttore iniziale).. ”

Dunque la modifica apportata riguarda la nozione di “produttore iniziale”, nell’ambito della quale è stato aggiunto il riferimento anche al “soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione” (di rifiuti).

Era  opinione diffusa in dottrina che la novità normativa imprevista ed imprevedibile (e non frutto del recepimento di norme comunitarie) avrebbe  comportato sgradite conseguenze ad un elevatissimo numero di imprese pubbliche e private.

La modifica normativa sembra aver riaperto una questione che era già stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza nel passato e cioè la questione di chi debba considerarsi produttore del rifiuto nell’ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d’opera, affidi ad altro soggetto l’esecuzione, sul medesimo bene, di un’attività dalla quale originano rifiuti, cioè per intenderci, tutti i soggetti “committenti” di attività edilizie o di attività di manutenzione.

La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante a far data dall’anno 2001, si è espressa nel senso che tali soggetti “committenti” non potevano essere considerati “produttori del rifiuto” generato dallo svolgimento delle attività affidate a terzi ((Si veda in tal senso: Cass. Pen. 29 aprile 2010, n. 22760; Cass. Pen. 25 maggio 2010, n. 25041; Cass. Pen. 17 aprile 2012, n. 1072; Cass. Pen. 5 febbraio 2015, n. 11029;).

 

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L’attuale definizione di «produttore» sembra invece riesumare un risalente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, fin dal 2000, aveva coinvolto nella nozione di produttore di rifiuti non solo il soggetto dalla cui attività concretamente origina il rifiuto ma anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” individuando, in questa seconda definizione, il soggetto “committente” dei lavori eseguiti dal produttore effettivo[1] .

Tale orientamento era stato espresso nelle Sentenze Cassazione Penale Sez. 3, 21 gennaio 2000 n.4957; Sez. 3, n.24347 del 5 giugno 2003; Sez.3, n.1340 del 19 gennaio 2007.

Dato che la nuova norma ha inserito nella nozione di produttore esattamente la locuzione utilizzata in passato da una parte della giurisprudenza, la quale aveva voluto estendere la nozione di produttore aldilà del soggetto c.d. “produttore materiale”, dalla nuova nozione di “produttore” può discendere un’interpretazione in base alla quale per produttore di rifiuti, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti (come avveniva prima della modifica normativa), ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione, a carico del quale si può  configurare, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti dal Dlgs 152/2006 e s.m. .

In particolare potrà essere considerato produttore di rifiuti anche il soggetto che affida ad una ditta terza le operazioni di manutenzione delle proprie attività, in quanto tali attività generano rifiuti.

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[1] In tal senso si veda “La nozione di produttore dopo il d.l. n. 92/2015” di Vincenzo PAONE, pubblicato su lexambiente.it .

 

Avv. Bernardino Albertazzi

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