Il procedimento sanzionatorio irrogato dalla Prefettura ai sensi dell’art 2 comma 2 della legge 386/90, nel caso di reiterazione del fatto determina che i provvedimenti emessi debbono tenere conto delle dichiarazioni rilasciate in sede di scritti difensiv

sentenza 11/05/06
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Massima:
La prefettura nell’irrogare le sanzioni amministrative agli effetti della Legge 507/90 Art 2 C 2, deve tener conto delle dichiarazioni rilasciate in sede di ricorso amministrativo proposto aventi ad esse, ne consegue che nel caso di configurazione di reiterazione del fatto e che quando l’ingiunto abbia dichiaratocce i fatti si riferiscono ad un unico fatto, la Prefettura se non e in grado di provare il contrario rispetto a quanto dedotto, non può emettere più provvedimenti riferibili a un unico fatto, pena l’annullabilità degli stessi per travisazione dei fatti e conseguente illegittimità nell’applicazione del provvedimento amministrativo.
La Prefettura nell’irrogare le sanzioni comminate dalla richiamata legge, se sono stati presentati scritti difensivi in cui si educono situazioni soggettive, nell’emanare il provvedimento amministrativo dovranno essere tenuti di conto le dichiarazioni rese, qual’ora invece nella conclusione del provvedimento amministrativo che irroghi la sanzione senza aver tenuto conto delle dichiarazioni rese e senza giustificare il provvedimento controdeducendo le dichiarazioni, il provvedimento se impugnato potrà essere soggetto ad annullamento per travisazione dei fatti e conseguente eccesso di legittimità in quanto l’onere della prova sulla responsabilità dei fatti incombe alla Prefettura
 
 
Sentenza:
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di *********************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta la n. 270 dell’anno 2005  del registro generale degli affari contenziosi promossa da:
********* ********* residente in ******(**) – Via ******* n°  * rappresentata e difesa dal Rag. Meloni Samuele giusta procura a margine del ricorso;                                                                                           –Ricorrente—
CONTRO
Prefettura di Grosseto in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore –Contumace-
                                                                                                                                                     — Resistente
Oggetto: Opposizione ex art 22 della Legge 689/81
Conclusione delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/81, depositato il 4.07.2005, *********** ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione della Prefettura di Grosseto n° 5993, 6027, 5994, 6024 del 23.05.2005 emesse per la violazione dell’art. 2 comma 2 della Legge 386/90.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento opposto per: 1/Errata applicazione dell’art 2 legge 386/90 e violazione Art 8 – 8-Bis della legge 689/81 2/Travisamento dei fatti e conseguente eccesso di potere nell’applicazione del provvedimento sanzionatorio; 3/Violazione Art 8 – 8 Bis D.Lvo 507/1999; Mancata giustificazione a conferma dei provvedimenti..
Si da atto che all’udienza del 14.11.2005 presente il delegato della ricorrente, non si è costituita la Prefettura di Grosseto che neppure ha trasmesso la documentazione richiesta, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all’udienza del 27.03.2006 è stata decisa mediante la lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti non può non rilevarsi come la Prefettura convenuta nella quale incombe l’onere della prova dei fatti costitutivi della presente impugnativa, non si sia costituita nel presente giudizio ne abbia provveduto al deposito degli atti richiesti, inerenti l’accertamento e la violazione contestata.
Tanto premesso, appare evidente l’indeterminatezza della violazione contestata, o meglio la mancanza di prove in ordine ai fatti costitutivi delle sanzioni anche in riferimento ai motivi dedotti nel ricorso.
Ne consegue che non essendovi prove sufficienti della responsabilità della ricorrente, l’opposizione deve essere accolta ai sensi dell’art 23 della legge 689/81.
Appaiono sussistere giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti, (non è stata presentata richiesta giustificativa delle spese sostenute per la difesa del presente giudizio e neppure nota spese).
P.Q.M.
Il Giudice di Pace;
Visti gli atti e tenuto conto della trattazione eseguita, accoglie il ricorso posto da *********** ****** e per l’effetto annulla le ordinanze-ingiunzione n° 5993, 6027, 5994, 5024/Area IV Dep Assegni del 23.5.2005 della Prefettura di Grosseto.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Massa Marittima, li 27.3.2006
Depositata il 3.4.2005
Il Cancelliere C1                                                                                     Il Giudice di Pace
            -Dr. **************

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