Il procedimento di verifica dell’anomalia – improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente e avulso da ogni formalismo – mira alla verifica dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione

Lazzini Sonia 04/03/10
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il procedimento di verifica dell’anomalia – improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente e avulso da ogni formalismo – mira alla verifica dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione

la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto

il dato rilevante dell’offerta consisteva nel rapporto tra l’ammontare della prestazione lavorativa ed il corrispettivo della medesima prestazione, indipendentemente dal fatto che le ore del servizio fossero svolte da un certo numero di unità individuali o da un numero diverso (tale rapporto, lo si ribadisce, costituiva l’elemento decisivo della valutazione da parte della stazione appaltante).

Con la sentenza n. 1174 del 01.09.2008, oggetto del presente gravame, il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso, ritenendo effettivamente intervenuta, in sede di giustificazioni, una modifica oggettiva dell’offerta da parte dell’aggiudicataria, che avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa dalla gara, in conseguenza della presentazione di giustificazioni modificative dell’offerta.

Il TAR ha, quindi, annullato gli atti impugnati, respingendo la domanda di risarcimento perché generica e, in ogni caso, infondata una volta ottenuto, da parte del ricorrente, l’annullamento dell’aggiudicazione della gara.

Hanno proposto appello avverso la suddetta decisione:

– sia la ASL di Vibo Valentia n. 8, poi diventata Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (Ric. n. 8282/08 di R.G.);

– sia la Soc. Coop. BETA Service a.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI BETA Service – Gruppo S.A.M. (Ric. n. 8510/08 di R.G.) risultata aggiudicataria della gara.

Si sono costituite, nei rispettivi giudizi, le parti presenti innanzi al TAR della Calabria.

In entrambi gli appelli è stata richiesta la sospensione della sentenza in via cautelare.

Nella Camera di Consiglio 25.11.2008 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare connessa agli atti d’appello (ord. n. 6320/08) sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata, “considerato che … gli appelli in esame appaiono assistiti da sufficienti profili di fumus, in ordine alla sostanziale immutazione dell’offerta, tenuto conto che il costo totale mensile della manodopera è rimasto inalterato…”.

Tutte le parti hanno poi illustrato le rispettive argomentazioni con memorie difensive.

All’udienza del 14 luglio 2009 il Collegio ha trattenuto entrambi gli appelli per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato con il n. 638/2009.

Qual è il parere dell’adito giudice di appello del Consiglio di Stato?

L’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (n. 8282/08), deve essere respinto perché irricevibile.

Come correttamente evidenziato nella memoria conclusiva del Consorzio Italian ALFA, l’impugnazione dell’Azienda Sanitaria risulta essere stata inviata per la notifica il giorno 16.10.2008, allorché era spirato il termine ultimo per l’impugnativa della sentenza, scaduto il 15.10.2008. La decisione del TAR, infatti, risulta essere stata notificata sia alla sede legale dell’Azienda Sanitaria, sia presso la segreteria del TAR della Calabria (domicilio eletto dal procuratore costituito, Avv. **************), durante il periodo feriale; in conseguenza di ciò, il termine di impugnazione di 30 giorni, dimidiato ai sensi dell’art. 23 bis L. n. 1034/1971, ha cominciato a decorrere il 16.09.2008 ed è spirato il 15.10.2008, ultimo giorno utile per effettuare la notifica dell’atto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n . 3668/1995).

L’appello n. 8282/08 è, dunque, irricevibile per tardività.

L’appello proposto dalla Soc. Coop. BETA Service (n. 8518/08) è, invece, fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

Ritiene il Collegio che il TAR della Calabria abbia erroneamente valutato che l’offerta da parte dell’aggiudicataria sia stata modificata nel corso del procedimento di giustificazione dell’anomalia.

Risulta, infatti, chiaro dagli atti di gara che il numero degli addetti al servizio- indicato nell’offerta dell’ATI aggiudicataria in 211 unità e successivamente specificato (in sede di giustificazione) in 151unità lavorative – non poteva avere rilevanza decisiva quale elemento modificativo dell’offerta. Invero, il numero degli addetti al servizio risultava elemento sostanziale dell’offerta, non già dal punto di vista quantitativo, bensì da quello del costo della manodopera. Sotto tale profilo, l’offerta è, invece, rimasta immutata.

Orbene, come già affermato da questo Consiglio di Stato in un precedente da cui il Collegio non intende discostarsi, “la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto” (cfr. Cons. St., Sez. V, 29.07.2003 n. 4323).

Da ciò l’inevitabile corollario secondo il quale il procedimento di verifica dell’anomalia – improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente e avulso da ogni formalismo – mira alla verifica dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione.

Ritiene il Collegio che, in applicazione di tali principi, l’operato della Commissione sia immune dai vizi censurati in primo grado e rilevati dal TAR.

In sede di verifica dell’anomalia, infatti, la Commissione ha correttamente ritenuto che le giustificazioni della ditta, poi risultata aggiudicataria, fossero sufficienti a garantire che, nel suo complesso, l’offerta rimanesse affidabile, non avendo rilevato alcuna modifica dei suoi elementi costitutivi, relazionati nel loro insieme (e, in particolare, del costo complessivo mensile per il servizio).

La sentenza del TAR della Calabria deve, quindi, essere riformata sul punto, non avendo rilevato il Collegio alcun vizio a carico degli atti oggetto della primaria impugnazione da parte del Consorzio Italian ALFA.

L’accoglimento del primo motivo di appello consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

La particolarità della vicenda consente di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

 

Lazzini Sonia

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 415 del 2 febbraio 2010, emessa dal Consiglio di Stato

N. 00415/2010 REG.DEC.

N. 08282/2008 REG.RIC.

N. 08510/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8282 del 2008, proposto da:
Azienda Sanitaria Provinciale 8 di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Roma, via G.G. *****, 27;

contro

Consorzio Italian Management, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Federico Cesi 21;

nei confronti di

BETA Service Cooperativa A R.L. in Pr. e Nq. **** Ati, Ati – Gruppo Sam;

Sul ricorso numero di registro generale 8510 del 2008, proposto da:
Soc. Coop. BETA Service A Rl in P. e Q. Mandat. Capog. Rti, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Roma, via Ugo Ojetti N.114; Rti – Gruppo S.A.M.;

contro

Consorzio Italian ALFA, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Federico Cesi 21;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8282 del 2008:

della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro :sez. I n. 01174/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI.

quanto al ricorso n. 8510 del 2008:

della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro :sez. I n. 01174/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di decisione n. 638/2009;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. ************ e uditi per le parti gli avvocati G.M. ******* e F.A. ******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso innanzi al TAR della Calabria, sede di Catanzaro, il Consorzio Italian ALFA, avendo partecipato alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture territoriali dell’Azienda (lotto n. 2), ha impugnato:

– la delibera n. 851/C del 27 dicembre 2007 del Commissario Straordinario dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della stessa all’ATI BETA Service – S.A.M.;

– i verbali della Commissione di gara nominata;

– la nota 04.12.2007, con la quale la Commissione ha ritenuto non anormalmente bassa l’offerta dell’aggiudicatario.

Il Consorzio ricorrente ha, inoltre, formulato richiesta risarcitoria (in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto ovvero per equivalente).

L’impugnazione è stata articolata attraverso tre distinti motivi di censura, con i quali parte ricorrente ha, nella sostanza, censurato l’operato della Commissione per non aver escluso l’aggiudicataria dalla gara, pur avendo quest’ultima modificato la propria offerta, in sede di giustificazioni ex art. 86 d.lgs. 163/06.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, la ditta aggiudicataria avrebbe ridotto di 60 unità il numero di addetti al servizio indicato nell’offerta (151 anziché 211), così operando una modifica oggettiva di un elemento costitutivo dell’offerta valutato dalla Commissione di gara.

In ragione di ciò, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa risultando violati sia il capitolato speciale d’appalto (artt. 10 e 12) sia i principi generali di immodificabilità dell’offerta e par condicio tra i concorrenti in materia di appalti pubblici.

Con la sentenza n. 1174 del 01.09.2008, oggetto del presente gravame, il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso, ritenendo effettivamente intervenuta, in sede di giustificazioni, una modifica oggettiva dell’offerta da parte dell’aggiudicataria, che avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa dalla gara, in conseguenza della presentazione di giustificazioni modificative dell’offerta.

Il TAR ha, quindi, annullato gli atti impugnati, respingendo la domanda di risarcimento perché generica e, in ogni caso, infondata una volta ottenuto, da parte del ricorrente, l’annullamento dell’aggiudicazione della gara.

Hanno proposto appello avverso la suddetta decisione:

– sia la ASL di Vibo Valentia n. 8, poi diventata Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (Ric. n. 8282/08 di R.G.);

– sia la Soc. Coop. BETA Service a.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI BETA Service – Gruppo S.A.M. (Ric. n. 8510/08 di R.G.) risultata aggiudicataria della gara.

Si sono costituite, nei rispettivi giudizi, le parti presenti innanzi al TAR della Calabria.

In entrambi gli appelli è stata richiesta la sospensione della sentenza in via cautelare.

Nella Camera di Consiglio 25.11.2008 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare connessa agli atti d’appello (ord. n. 6320/08) sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata, “considerato che … gli appelli in esame appaiono assistiti da sufficienti profili di fumus, in ordine alla sostanziale immutazione dell’offerta, tenuto conto che il costo totale mensile della manodopera è rimasto inalterato…”.

Tutte le parti hanno poi illustrato le rispettive argomentazioni con memorie difensive.

All’udienza del 14 luglio 2009 il Collegio ha trattenuto entrambi gli appelli per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato con il n. 638/2009.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover riunire, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i ricorsi nn. 8282/08 e 8510/08 di R.G., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. L’appello 8510/08 viene, quindi, riunito al precedente n. 8282/08.

L’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (n. 8282/08), deve essere respinto perché irricevibile.

Come correttamente evidenziato nella memoria conclusiva del Consorzio Italian ALFA, l’impugnazione dell’Azienda Sanitaria risulta essere stata inviata per la notifica il giorno 16.10.2008, allorché era spirato il termine ultimo per l’impugnativa della sentenza, scaduto il 15.10.2008. La decisione del TAR, infatti, risulta essere stata notificata sia alla sede legale dell’Azienda Sanitaria, sia presso la segreteria del TAR della Calabria (domicilio eletto dal procuratore costituito, Avv. **************), durante il periodo feriale; in conseguenza di ciò, il termine di impugnazione di 30 giorni, dimidiato ai sensi dell’art. 23 bis L. n. 1034/1971, ha cominciato a decorrere il 16.09.2008 ed è spirato il 15.10.2008, ultimo giorno utile per effettuare la notifica dell’atto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n . 3668/1995).

L’appello n. 8282/08 è, dunque, irricevibile per tardività.

L’appello proposto dalla Soc. Coop. BETA Service (n. 8518/08) è, invece, fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

Ritiene il Collegio che il TAR della Calabria abbia erroneamente valutato che l’offerta da parte dell’aggiudicataria sia stata modificata nel corso del procedimento di giustificazione dell’anomalia.

Risulta, infatti, chiaro dagli atti di gara che il numero degli addetti al servizio- indicato nell’offerta dell’ATI aggiudicataria in 211 unità e successivamente specificato (in sede di giustificazione) in 151unità lavorative – non poteva avere rilevanza decisiva quale elemento modificativo dell’offerta. Invero, il numero degli addetti al servizio risultava elemento sostanziale dell’offerta, non già dal punto di vista quantitativo, bensì da quello del costo della manodopera. Sotto tale profilo, l’offerta è, invece, rimasta immutata.

In altri termini, il dato rilevante dell’offerta consisteva nel rapporto tra l’ammontare della prestazione lavorativa ed il corrispettivo della medesima prestazione, indipendentemente dal fatto che le ore del servizio fossero svolte da un certo numero di unità individuali o da un numero diverso (tale rapporto, lo si ribadisce, costituiva l’elemento decisivo della valutazione da parte della stazione appaltante).

Inoltre, come chiarito anche nell’atto di appello n. 8510/08, proposto dalla Soc. Coop. BETA Service, l’offerta è stata correttamente calibrata sul numero di 151 unità lavorative per un monte ore di 3.524 ed un importo complessivo di € 46.972,86, essendo le ulteriori unità (60) riferite ai casi di sostituzioni, ferie, malattie e pronto intervento, senza alcuna incidenza sull’offerta complessiva.

Orbene, come già affermato da questo Consiglio di Stato in un precedente da cui il Collegio non intende discostarsi, “la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto” (cfr. Cons. St., Sez. V, 29.07.2003 n. 4323).

Da ciò l’inevitabile corollario secondo il quale il procedimento di verifica dell’anomalia – improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente e avulso da ogni formalismo – mira alla verifica dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione.

Ritiene il Collegio che, in applicazione di tali principi, l’operato della Commissione sia immune dai vizi censurati in primo grado e rilevati dal TAR.

In sede di verifica dell’anomalia, infatti, la Commissione ha correttamente ritenuto che le giustificazioni della ditta, poi risultata aggiudicataria, fossero sufficienti a garantire che, nel suo complesso, l’offerta rimanesse affidabile, non avendo rilevato alcuna modifica dei suoi elementi costitutivi, relazionati nel loro insieme (e, in particolare, del costo complessivo mensile per il servizio).

La sentenza del TAR della Calabria deve, quindi, essere riformata sul punto, non avendo rilevato il Collegio alcun vizio a carico degli atti oggetto della primaria impugnazione da parte del Consorzio Italian ALFA.

L’accoglimento del primo motivo di appello consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

La particolarità della vicenda consente di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa riunione degli appelli in epigrafe, così provvede:

dichiara irricevibile l’appello n. 8282/2008 proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Vibo Valentia e accoglie l’appello n. 8510/2008 proposto dalla soc. Coop. BETA Service a r.l. e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

***************, Consigliere

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Nicola Russo, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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