Il principio di relatività degli effetti del contratto e le sue deroghe

Scarica PDF Stampa
Per “parte del contratto” è da intendersi, in senso sostanziale, il centro di interessi rispetto ai quali si producono gli effetti del contratto stesso; in senso formale, l’autore dell’atto, che manifesta verso l’esterno la volontà di concludere il contratto.

Ai sensi dell’art. 1372, il contratto non produce effetti che nei confronti delle parti, salvo i casi previsti dalla legge.

La norma individua la regola generale della relatività degli effetti contrattuali, ed al contempo individua l’eccezione alla regola stessa.

La regola generale è posta a tutela della sfera giuridica dei privati, la quale non può subire alterazione che discendano da attività negoziali altrui, alla luce della funzione svolta dal contratto nell’ordinamento. Il contratto infatti, quale strumento di autonomia dei privati, permette alle parti di disporre dei propri interessi, della propria sfera giuridica personale e patrimoniale. Diversamente, le parti non possono disporre della sfera giuridica di soggetti terzi.

Deroghe alla regola generale

La deroga alla regola generale, consente al contratto di spiegare i propri effetti nei confronti di soggetti, diversi dalle parti, in ragione del fatto che tali effetti sono favorevoli, facendo in ogni caso salvo il potere di rifiuto del terzo.

Il contratto a favore di terzo

La prima ipotesi in cui si realizza una deroga al principio della relatività degli effetti del contratto, è quella disciplinata dall’art. 1411, del contratto a favore di terzo.

Il terzo in questione non è parte in senso formale, né in senso sostanziale. È parte in senso effettuale: è destinatario degli effetti del contratto, pur non essendone parte. Dal contratto nasce l’obbligo di eseguire la prestazione a favore del terzo, il quale ha diritto alla prestazione stessa. Il contratto produce gli effetti nei suoi confronti, a prescindere dal fatto dell’adesione, eventuale. L’adesione, difatti, non comporta alcuna alterazione della struttura contrattuale, che rimane bilaterale, ma implica il consenso del terzo agli effetti che il contratto produce. Attraverso l’adesione, un effetto meramente precario, diventa definitivo, irrevocabile, nei confronti del terzo. Tramite un sistema così delineato, il principio di relatività degli effetti subisce una deroga, che si giustifica alla luce dell’effetto favorevole, che discende dal contratto, nei confronti del terzo, e comunque rifiutabile. Il potere di rifiuto del terzo rappresenta altresì l’espressione del principio di relatività degli effetti, laddove consente al terzo di evitare che il contratto produca effetti nei suoi confronti contro la sua volontà, anche se favorevoli.

Il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente

Seconda ipotesi di deroga al principio di relatività degli effetti, è disciplinata dall’art. 1333, il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.

Volendo attribuire al silenzio il significato di accettazione, quindi di consenso tacito, la fattispecie assume la connotazione di contratto. Al contrario, negando al silenzio il significato di assenso, quello disciplinata dall’art. 1333 è un negozio unilaterale, che produce i propri effetti a prescindere dal consenso e dall’accettazione.

Data la mancanza di adesione, la deroga alla regola generale trova la propria giustificazione nella produzione di effetti favorevoli nella sfera giuridica del terzo: difatti, a carico di questi, che è il destinatario, non sorgono obbligazioni. L’effetto prodotto è favorevole, amplia la sfera giuridica del destinatario, il quale può in ogni caso rifiutarlo, anche qualora sia favorevole, in quanto non può vedersi costretto a subire effetti che derivano da un negozio rispetto al quale non ha prestato la propria adesione.

L’acquisto del legato

Ulteriore negozio unilaterale, che rappresenta un’altra ipotesi di deroga alla relatività degli effetti, è disciplinata dall’art. 649, secondo il quale il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

L’acquisto del legato, pertanto, è automatico: è un effetto che si verifica a prescindere dalla volontà e dall’adesione del legatario. Ciò si giustifica alla luce dell’effetto favorevole che discende dall’acquisto del legato, nonché dalla previsione del potere di rifiuto in capo al terzo.

Il contratto con effetti protettivi a favore del terzo

Accanto alle figure codicistiche, si colloca la figura di deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, di creazione giurisprudenziale: il contratto con effetti protettivi a favore del terzo.

Il terzo, in tal caso, è destinatario di un effetto protettivo, riflesso del contratto. Non vanta un diritto alla prestazione; non sorge, attraverso il contratto, un obbligo di eseguire la prestazione nei suoi confronti.

La prestazione in senso stretto va eseguita nei confronti della parte del contratto, che ne vanta il diritto. Alla luce della relazione di prossimità che sussiste tra parte e terzo, il contratto produce di riflesso effetti nei confronti di colui che non è parte. Si verifica così un’operazione estensiva degli effetti favorevoli del contratto nei confronti del terzo.

Nel caso della gestante, la prestazione sanitaria oggetto del contratto, è volta così a proteggere anche tutti i soggetti che rientrano nella relazione di prossimità rispetto alla parte del contratto: neonato, padre del nascituro e germani. Un effetto del genere lo si deduce dalle disposizioni relative alla tutela sociale della maternità, di cui alla legge 194/1978, alla parità tra uomini e donne in materia di lavoro, di cui alla legge 903/1977. Tali norme manifestano la volontà del legislatore di tutela dell’individuo fin dal momento del suo concepimento, facendo così assurgere a situazione esistenziale plurima, che coinvolge il nascituro ed, analogamente, gli altri soggetti destinatari della protezione.

Regimi di opponibilità diversi dalla trascrizione

Le deroghe al principio della relatività degli effetti del contratto si giustificano tutte alla luce della produzione di effetti positivi nella sfera giuridica del terzo. Il contratto infatti non può porre obblighi a carico del terzo estraneo, non può sottrarre al terzo i propri diritti, né impedire che il terzo acquisti i diritti. Non può quindi produrre effetti negativi per il terzo.

Sebbene questa rappresenti la regola generale, i regimi di opponibilità del contratto alternativi alla trascrizione rappresentano ipotesi di produzione di effetti negativi nella sfera giuridica del terzo, in deroga al principio della relatività degli effetti.

I beni mobili non registrati

Mentre infatti la trascrizione ha ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati, l’opponibilità dei contratti relativi a beni mobili non registrati si basa sulla consegna e sul possesso in buona fede in capo al non domino. In presenza di questi due elementi è risolto il conflitto con l’effettivo titolare del diritto reale e con il suo avente causa, impedendo l’acquisto del diritto stesso: il contratto sottrae al terzo il proprio diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di pegno. L’acquisto a non domino produce così il risultato di un effetto negativo nei confronti di questi due soggetti.

I diritti di credito

Per quanto riguarda i diritti di credito, anche in questo caso è possibile osservare la produzione di effetti negativi nei confronti del terzo. Considerando la cessione del credito, questa è opponibile al venditore ceduto nel momento in cui gli è notificata o è accettata da questi. In caso di cessione dello stesso diritto di credito a soggetti diversi, il criterio da utilizzare ai fini dell’opponibilità è quello formale della preventiva notificazione o accettazione. La previa notificazione o accettazione determina la produzione dell’effetto negativo nei confronti del terzo, anche se primo acquirente, impedendogli l’acquisto del diritto di credito oggetto del contratto.

Lo stesso criterio vale rispetto ai creditori dell’alienante, posto che la cessione del credito è analogamente opponibile mediante notificazione o accettazione, che costituiscono, anche in questo caso, criteri di risoluzione del conflitto con i terzi creditori dell’alienante.

La doppia cessione del contratto

Il medesimo criterio della previa accettazione e notificazione vale anche nel caso di cessione del contratto. In caso di doppia cessione del medesimo contratto a soggetti diversi, un tale, formale, regime di opponibilità consente la produzione di effetti negativi nella sfera giuridica del terzo, primo acquirente, ma secondo cronologicamente per notifica o accettazione. Prevale il contratto notificato o accettato per primo.

I diritti reali di godimento

Nel caso di contratti che costituiscono diritti reali di godimento, il criterio di risoluzione del conflitto tra più aventi causa del medesimo dante causa del diritto è costituita dall’elemento formale della priorità nell’esecuzione del contratto, da colui il quale consegue per primo il diritto di godimento, pur avendo stipulato il contratto per secondo. In tal caso il terzo è colui il quale ha stipulato per secondo, impedito all’acquisto del diritto di godimento.

L’attribuzione di diritti di natura diversa rispetto allo stesso bene

Infine, nel caso dell’attribuzione di diritti di natura diversa rispetto allo stesso bene, il criterio di risoluzione del conflitto è rappresentato dalla priorità temporale del contratto.

È il caso, ad esempio, di un soggetto che stipula contemporaneamente, rispetto al medesimo bene, un contratto di locazione ed un contratto di vendita, con due soggetti diversi. Alla luce dell’art 1599, relativo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente quando ha data certa anteriore all’alienazione, in relazione alla disciplina della locazione ultranovennale. Pertanto, nel caso in cui la locazione sia ultranovennale, questa è inopponibile al terzo acquirente, se non trascritta anteriormente all’acquisto.

In considerazione di tali circostanze, è possibile osservare come la deroga alla regola generale della relatività degli effetti del contratto, non opera esclusivamente in ragione del fatto che gli effetti nei confronti del terzo sono favorevoli, ma può operare anche qualora questi non lo siano.

Marcella Biondi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento