Il Principio di Precauzione in ambito Internazionale

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Sommario

Lo sviluppo della dottrina in ambito internazionale e comunitario rispetto al principio di precauzione

Il principio di precauzione nel diritto internazionale…………….pag. 3

Il principio di precauzione nei trattati europei…..……………………….pag. 5

Le misure risultanti dal principio di precauzione..…………………….pag. 7

Orientamenti per il ricorso al principio di precauzione………….…pag. 8

Bibliografia e sitografia………………………………………………….………………..pag. 9

 

I. Lo sviluppo della dottrina in ambito internazionale e comunitario rispetto al principio di precauzione

I.a Il principio di precauzione nel diritto internazionale

L’ambiente

Pur avendo trovato un’applicazione più vasta, il principio di precauzione è stato sviluppato prima di tutto nel contesto della politica dell’ambiente. Nella dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord (1987), si precisa: “una strategia di precauzione si impone al fine di proteggere il Mare del Nord dai potenziali effetti dannosi delle sostanze più pericolose. Tale strategia può richiedere l’adozione di misure di controllo delle emissioni di tali sostanze prima che sia stabilito formalmente un legame di causa a effetto sul piano scientifico”. Durante la terza Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord (1990) è stata formulata una nuova dichiarazione ministeriale che precisa la dichiarazione precedente: “I governi firmatari devono applicare il principio di precauzione, vale a dire adottare misure volte ad evitare gli impatti potenzialmente nocivi di sostanze che sono persistenti, tossiche e suscettibili di accumulazione biologica, anche quando non vi sono prove scientifiche dell’esistenza di un nesso causale tra le emissioni e gli effetti”.

Il principio di precauzione è stato esplicitamente riconosciuto nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro nel 1992, e figura nella Dichiarazione di Rio. Da allora sono stati approvati vari testi riguardanti l’ambiente, e in particolare i cambiamenti climatici a livello planetario, le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e la preservazione della biodiversità.

Il principio di precauzione è indicato come principio 15 della Dichiarazione di Rio, tra i diritti e gli obblighi di natura generale delle istanze nazionali:

“Per proteggere l’ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure efficaci volte a prevenire il degrado ambientale”. Il principio 15 è ripreso in termini analoghi:

  1. Nel preambolo della Convenzione sulla diversità biologica (1992): (…) Da notare inoltre che quando esiste una minaccia di riduzione sensibile o di perdita della diversità biologica, la mancanza di certezze scientifiche assolute non dev’essere invocata per rimandare misure che consentirebbero di evitare il pericolo o di attenuarne gli effetti (…)

  1. All’articolo 3 (Principi) della Convenzione sui cambiamenti climatici (1992):

(…) Le parti devono adottare misure precauzionali per prevedere, prevenire o attenuare le cause dei cambiamenti climatici e limitarne gli effetti nocivi. Quando si è di fronte a un rischio di perturbazioni gravi o irreversibili, la mancanza di certezze scientifiche assolute non deve costituire un pretesto per rimandare l’adozione di tali misure, tenendo conto che le politiche e le misure rese necessarie dai cambiamenti climatici richiedono un buon rapporto costo-efficacia, in modo tale da garantire vantaggi globali al costo più basso possibile.” Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che tali politiche e misure tengano conto della diversità dei contesti socio-economici, siano globali, comprendano tutte le fonti e tutte le riserve di gas a effetto serra, comprendano misure di adeguamento e si applichino a tutti i settori economici. Le iniziative volte a contrastare tali cambiamenti climatici potranno essere oggetto di un’azione concertata delle parti interessate.

  1. Nella Convenzione di Parigi per la protezione dell’ambiente marino per l’Atlantico Nord-Orientale (settembre 1992) il principio di precauzione viene qualificato nei seguenti termini: “principio secondo il quale le misure di precauzione devono essere adottate quando vi sono ragionevoli motivi di temere che sostanze o energia introdotte direttamente o indirettamente nell’ambiente possano comportare rischi per la salute umana, nuocere alle risorse biologiche o agli ecosistemi, danneggiare le condizioni di vita ovvero ostacolare altre utilizzazioni dell’ambiente, anche se non vi sono prove concludenti di un rapporto di causa-effetto.” Abbiamo dunque delineato solo alcune delle più importanti convenzioni internazionali dove il principio è citato o posto in evidenza.

I.b Il principio di precauzione nei trattati europei

Il principio di precauzione non è definito dal Trattato sull’Unione Europea che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell’ambiente. Tuttavia, in pratica, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.

In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare degli orientamenti chiari ed efficaci al fine dell’applicazione di detto principio. La comunicazione della Commissione costituisce una risposta a questa domanda. La fissazione di orientamenti comuni riguardanti l’applicazione del principio di precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello internazionale.
Il principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il suo concetto figura in special modo nell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità intende fare ricorso al principio di precauzione per garantire un livello idoneo di protezione ambientale e della salute può contribuire alle discussioni già iniziate negli ambienti internazionali.

Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per l’applicazione del principio.

La fissazione di orientamenti comuni riguardanti l’applicazione del principio di precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello internazionale.
Il principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il suo concetto figura in special modo nell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità intende fare ricorso al principio di precauzione per garantire un livello idoneo di protezione ambientale e della salute può contribuire alle discussioni già iniziate negli ambienti internazionali.

Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per l’applicazione del principio. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.

I.c Le misure risultanti dal principio di precauzione

Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione, esse possono prendere la forma di una decisione di agire o di non agire.
La risposta scelta dipende da una decisione politica, che è funzione del livello di rischio considerato come “accettabile” dalla società che deve sostenere detto rischio.

Quando agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche sembra essere la risposta appropriata a un rischio in virtù dell’applicazione del principio di precauzione, bisogna ancora determinare la forma che deve prendere questa azione. Oltre all’adozione di atti giuridici suscettibili di controllo giuridico tutta una serie di azioni, è a disposizione dei responsabili (finanziamento di un programma di ricerca, informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un processo, ecc.).
In nessun caso la scelta di una misura dovrebbe basarsi su una decisione arbitraria.

I .d) Orientamenti per il ricorso al principio di precauzione

Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione:

  • l’attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d’incertezza scientifica;

  • qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell’assenza di azione;

  • non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

 

Bibliografia

Sitografia

Allegato

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Carmine Palmiero

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