Il principio della segretezza delle offerte impone il rinnovamento dell’intero procedimento solo quando alla commissione giudicatrice sia richiesto l’esercizio del potere di discrezionalità tecnica nel visionare e valutare le offerte e la commissione vi a

Lazzini Sonia 29/01/09
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Gara al prezzo più basso: se una ricorrente propone motivi di lagnanza avverso la propria esclusione ma l’offerta presentate non le permetterebbe comunque di risultare aggiudicataria, in ogni caso il suo ricorso non ha motivo di esistere
 
Rileva il collegio che, in effetti, considerato che il bando di gara prevedeva l’applicazione del criterio di calcolo del miglior ribasso ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del DLgs n. 163 / 2006, la gara, suddivisa in due lotti, sarebbe stata comunque aggiudicata alle due controinteressate anche se l’ATI ricorrente fosse stato ammessa, in considerazione del ribasso offerto; ciò risulta agevolmente dal confronto dei ribassi offerti dagli altri partecipanti alla gara, come descritti nel verbale della seduta del 5 dicembre 2007 con quelli offerti dalla ATI ricorrente, rispettivamente 16,211 per il primo lotto e 6,481 per il secondo lotto._Ciò comporta una mancanza di interesse della ATI ricorrente a coltivare il ricorso perché, anche in caso di annullamento della sua esclusione, non potrebbe ottenere l’aggiudicazione._Né sussiste un interesse strumentale a rimettere in discussione l’intero rapporto in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, il procedimento dovrebbe riprendere dal punto in cui la ATI è stata esclusa e, anche conteggiando le sue offerte, si giungerebbe comunque alla aggiudicazione ai due controinteressati.
 
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2146 del 2 dicembre 2008, emessa dal Tar Sardegna, Cagliari
 
Il Consorzio artigiani edili collaterali ed affini – ALFA., nonché ALFADUE Edile S.r.l. e ALFATRE S.r.l. impugnano il provvedimento in data 5 dicembre 2007 protocollo 92977, con cui la commissione di gara per l’affidamento relativo ai lavori di recupero del complesso minerario in località Argentiera e della ex laveria miniera ha escluso dalla gara i ricorrenti; impugnano altresì i successivi provvedimenti di aggiudicazione alle controinteressate.
 
Sia il comune che le ditte controinteressate hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto, tenendo conto del ribasso offerto per i due lavori previsti, anche se la ATI fosse stata ammessa alla gara, non sarebbe risultata vincitrice.
 
Rileva il collegio che, in effetti, considerato che il bando di gara prevedeva l’applicazione del criterio di calcolo del miglior ribasso ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del DLgs n. 163 / 2006, la gara, suddivisa in due lotti, sarebbe stata comunque aggiudicata alle due controinteressate anche se l’ATI ricorrente fosse stato ammessa, in considerazione del ribasso offerto; ciò risulta agevolmente dal confronto dei ribassi offerti dagli altri partecipanti alla gara, come descritti nel verbale della seduta del 5 dicembre 2007 con quelli offerti dalla ATI ricorrente, rispettivamente 16,211 per il primo lotto e 6,481 per il secondo lotto.
 
Ciò comporta una mancanza di interesse della ATI ricorrente a coltivare il ricorso perché, anche in caso di annullamento della sua esclusione, non potrebbe ottenere l’aggiudicazione.
 
Né sussiste un interesse strumentale a rimettere in discussione l’intero rapporto in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, il procedimento dovrebbe riprendere dal punto in cui la ATI è stata esclusa e, anche conteggiando le sue offerte, si giungerebbe comunque alla aggiudicazione ai due controinteressati.
 
D’altronde, nel caso di specie, trattandosi di gara con aggiudicazione al prezzo più basso non potrebbe invocarsi il principio della segretezza delle offerte in base al quale, una volta conosciute le offerte, la gara annullata in sede giurisdizionale dovrebbe essere completamente reiterata.
 
Tale principio, infatti, impone il rinnovamento dell’intero procedimento solo quando alla commissione giudicatrice sia richiesto l’esercizio del potere di discrezionalità tecnica nel visionare e valutare le offerte e la commissione vi abbia già proceduto, con l’apertura delle buste contenenti le relative offerte economiche; invece, evidentemente, non trova applicazione quando l’aggiudicazione deve avvenire sulla base della verifica matematica dell’ammontare delle offerte (Cons.St. sezione quinta, 11 maggio 2006 n. 2612; Tar Valle d’Aosta 16 febbraio 2005 n. 25).
 
Le considerazioni che precedono conducono ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.>
 
 
A cura di *************
 
Sent. n. 2146/2008
Ric. n. 186/2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 186/2008 proposto da  ALFA. Consorzio s.c.a. r.l., in proprio e quale mandataria ATI, nonché ALFADUE edile S.r.l. e ALFATRE S.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati *************** e *******************, domiciliati per legge presso la segreteria tribunale;  
 
     contro
     comune di Sassari in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ******************* e *****************, dell’avvocatura civica, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell’avvocato ***************** nella via Tuveri 47;
 
     e nei confronti di
     BETA S.r.l. e GAMMA Franceschino & ******, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato **************, presso lo studio del quale in Cagliari via Tuveri 16, sono elettivamente domiciliati;
     Icea s.n.c. non costituita in giudizio;
 
     per l’annullamento
     del provvedimento di esclusione dalla tornata di gare per l’affidamento dei lavori per il recupero del complesso minerario in località Argentiera e della ex laveria miniera;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune e dei controinteressati;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa.
     Nominato relatore per la pubblica udienza del 29 ottobre 2008 il consigliere ************************ e uditi gli avvocati ****** per i ricorrenti, ********* per il comune e ******** per i controinteressati;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO  E DIRITTO
Il Consorzio artigiani edili collaterali ed affini – ALFA., nonché ALFADUE Edile S.r.l. e ALFATRE S.r.l. impugnano il provvedimento in data 5 dicembre 2007 protocollo 92977, con cui la commissione di gara per l’affidamento relativo ai lavori di recupero del complesso minerario in località Argentiera e della ex laveria miniera ha escluso dalla gara i ricorrenti; impugnano altresì i successivi provvedimenti di aggiudicazione alle controinteressate.
Sia il comune che le ditte controinteressate hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto, tenendo conto del ribasso offerto per i due lavori previsti, anche se la ATI fosse stata ammessa alla gara, non sarebbe risultata vincitrice.
Rileva il collegio che, in effetti, considerato che il bando di gara prevedeva l’applicazione del criterio di calcolo del miglior ribasso ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del DLgs n. 163 / 2006, la gara, suddivisa in due lotti, sarebbe stata comunque aggiudicata alle due controinteressate anche se l’ATI ricorrente fosse stato ammessa, in considerazione del ribasso offerto; ciò risulta agevolmente dal confronto dei ribassi offerti dagli altri partecipanti alla gara, come descritti nel verbale della seduta del 5 dicembre 2007 con quelli offerti dalla ATI ricorrente, rispettivamente 16,211 per il primo lotto e 6,481 per il secondo lotto.
Ciò comporta una mancanza di interesse della ATI ricorrente a coltivare il ricorso perché, anche in caso di annullamento della sua esclusione, non potrebbe ottenere l’aggiudicazione.
Né sussiste un interesse strumentale a rimettere in discussione l’intero rapporto in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, il procedimento dovrebbe riprendere dal punto in cui la ATI è stata esclusa e, anche conteggiando le sue offerte, si giungerebbe comunque alla aggiudicazione ai due controinteressati.
D’altronde, nel caso di specie, trattandosi di gara con aggiudicazione al prezzo più basso non potrebbe invocarsi il principio della segretezza delle offerte in base al quale, una volta conosciute le offerte, la gara annullata in sede giurisdizionale dovrebbe essere completamente reiterata.
Tale principio, infatti, impone il rinnovamento dell’intero procedimento solo quando alla commissione giudicatrice sia richiesto l’esercizio del potere di discrezionalità tecnica nel visionare e valutare le offerte e la commissione vi abbia già proceduto, con l’apertura delle buste contenenti le relative offerte economiche; invece, evidentemente, non trova applicazione quando l’aggiudicazione deve avvenire sulla base della verifica matematica dell’ammontare delle offerte (Cons.St. sezione quinta, 11 maggio 2006 n. 2612; Tar Valle d’Aosta 16 febbraio 2005 n. 25).
Le considerazioni che precedono conducono ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Considerata la particolarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
 
     P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA
     dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
     Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 29 ottobre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
**************   Presidente
************************ Consigliere – estensore;
*****************,  Consigliere. 
 
Depositata in segreteria oggi 02/12/2008
                                                               Il Direttore di sezione

Lazzini Sonia

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