Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente, da parte della Pubblica amministrazione, è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti l

Lazzini Sonia 15/02/07
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in tema di pubblicità delle sedute della Commissione di gara, merita di segnalare la decisione numero 6529 del 7 novembre 2006 del  Consiglio di Stato:
 
<La “ratio” ispiratrice del principio di pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità che deve guidare l’attività amministrativa in tale materia .
 
Né tale obbligo risulta superfluo, in caso di verbalizzazione da parte di un ufficiale rogante.
 
Non può infatti ritenersi che la mancata pubblicità delle sedute di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura, occorrendo un’effettiva lesione della trasparenza della gara e della “par condicio” tra i concorrenti, in quanto trattasi di un adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili “ex post”, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (ad es., regolarità della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto)”>
 
A cura di *************
 
 
 
 REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2005 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello nr. 2852/2005 R.G., proposto dalla REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA in persona del suo Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ************** con domicilio eletto in Roma, presso l’ufficio Rappresentanza della Regione medesima in Roma, via Lucullo n. 24;
 
CONTRO
 
– Dè *** s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************, ************** e ***************** elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.ssa ************ in Roma alla via San Marcello Pistoiese n. 73/75;
 
e nei confronti
 
– della *** ITALIA S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e ***************, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio ******* alla via Principessa Clotilde n. 7;
 
per la riforma
 
– della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 195/2005.
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
Vista la costituzione in giudizio della Dè *** s.r.l.;
 
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005, relatore il Consigliere ************.
 
Uditi, alresì, gli avv.ti ****** e ************* per delega di *******, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La *** s.r.l. ha impugnato, in I grado, l’aggiudicazione, in favore della *** Italia spa, della gara di appalto per la fornitura di otto fuoristrada per il potenziamento del Servizio regionale di Protezione civile dell’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna.
 
Il Tar ha accolto il ricorso con riferimento al motivo con il quale fu contestata la correttezza del sub-procedimento relativo all’apertura delle buste, avendo ritenuto inderogabile il principio della pubblicità delle sedute della Commissione per la scelta dei contraenti, al fine di permettere la verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
 
L’Amministrazione regionale ha appellato la sentenza, sostenendo la falsa ed erronea applicazione di tale principio, che sarebbe soggetto a temperamenti in relazione alla specificità delle procedure e in particolare, di quella regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante la necessità, per la Commissione giudicatrice, di procedere, in seduta non pubblica, ad una specifica valutazione tecnica delle offerte.
 
La *** Italia, aggiudicataria della gara, ha affermato che la sentenza avrebbe errato nell’interpretazione del verbale, in quanto la seduta non pubblica sarebbe stata riservata soltanto alla fase della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ed ha ribadito, inoltre, il motivo proposto dalla Regione Sardegna.
 
La società appellata ha sostenuto l’infondatezza dei richiamati motivi.
 
DIRITTO
In via preliminare, va respinta l’affermazione della ***, relativa alla errata lettura dei verbali, che sarebbe stata fatta dal giudice di I grado.
 
Infatti, risulta chiaramente dal verbale in data 4 maggio 2004 che, in seduta non pubblica (pagg. 21-22), si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed alla verifica di quelle economiche, con conseguente attribuzione dei punteggi definitivi
 
(pagg. 30-33).
 
Ciò, del resto, è confermato dalle note n. 17806 del 18/5/04 e n. 19254 del 31/5/04, con le quali la Regione rileva che “è corretto affermare….che le buste contenenti le offerte economiche sono state aperte in seduta non pubblica”.
 
La censura deve, pertanto, ritenersi priva di pregio.
 
Infondato, peraltro, è anche l’ulteriore motivo di appello.
 
Sostengono la Regione Sardegna e la *** Italia, che il principio della pubblicità della gara possa essere derogato anche con riferimento alle offerte economiche, nell’ambito della procedura regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
La tesi, alla luce della più recente giurisprudenza, non appare condivisibile.
 
Al riguardo, il Collegio non ha motivo per discostarsi dall’orientamento di questa Sezione secondo cui, il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente, da parte della Pubblica amministrazione, è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e di apertura dei plichi stessi (Sez.V n. 576/97, n. 2884/00, n. 1067/01, n. 4583/01, n. 1427/04), mentre ciò non può, ovviamente, valere per la fase della valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, che non può che essere effettuata in sede riservata, per evitare influenze sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice.
 
La “ratio” ispiratrice del principio di pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità che deve guidare l’attività amministrativa in tale materia (Sez.V n. 5421/02).
 
Né tale obbligo risulta superfluo, in caso di verbalizzazione da parte di un ufficiale rogante.
 
Non può infatti ritenersi che la mancata pubblicità delle sedute di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura, occorrendo un’effettiva lesione della trasparenza della gara e della “par condicio” tra i concorrenti, in quanto trattasi di un adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili “ex post”, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (ad es., regolarità della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto)” (Sez.V n. 1427/04).
 
Il mancato rispetto di tale principio integra, pertanto, un vizio del procedimento, con conseguente invalidità derivata degli atti di gara.
 
L’appello, pertanto, deve essere respinto, perché infondato.
 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di I grado; pone le spese del giudizio, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), a carico della parte soccombente.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 7 novembre 2006

Lazzini Sonia

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