Il presupposto per la segnalazione e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, è costituito dalla falsità delle dichiarazioni

Lazzini Sonia 17/03/11
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Il presupposto per la segnalazione e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, è costituito dalla falsità delle dichiarazioni, con la conseguenza che ai fini delle predette attività debbono necessariamente essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione la sussistenza e la gravità delle falsità riscontrate

Non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e per la segnalazione all’Autorità di Vigilanza giacché, pur a voler accedere alla tesi dell’Amministrazione resistente e a ravvisare, quindi, la mancanza di un requisito di partecipazione, non è revocabile in dubbio che nella domanda di partecipazione e nelle altre dichiarazioni effettuate alla stazione appaltante non siano state rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri da parte delle ricorrenti

Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione anche della successiva revoca della gara d’appalto da parte dell’Amministrazione resistente e della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

L’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento dai partecipanti alla gara, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, infatti, sia di quelli cosiddetti di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.lgs. n.163/2006, sia di quelli specifici di cui al citato art. 48 comporta, oltre all’esclusione dalla procedura di gara, anche l’escussione della cauzione provvisoria. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende direttamente dall’art. 75, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per tale qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, e, quindi, non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali (cfr. Cons. Stato, VI, 4.8.2009, n. 4907).

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, sono fondate e meritevoli di accoglimento le censure esposte in fatto sub 4), 5) e 7) poiché nel caso in esame non sussiste la falsità delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti in sede di autocertificazione e, quindi, non ricorre il presupposto né per l’incameramento della cauzione, né per la segnalazione all’Autorità di Vigilanza.

E, infatti, risulta dagli atti di causa che le società ricorrenti Ricorrente a r.l. e Ricorrente due a r.l. hanno prodotto, a seguito del sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, gli attestati comprovanti le iniziative formative svolte dai docenti/formatori con otto anni di esperienza e dalla società ausiliaria afferenti la tematica oggetto del lotto 1 in materia di empowerment e self empowerment, ma dette iniziative, secondo la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, non sono risultate idonee a soddisfare il requisito richiesto.

Il capitolato d’oneri indica all’art. 3 quale scopo del processo formativo nel suo complesso lo sviluppo e il potenziamento della Dirigenza INAIL intesi come “capacità di apertura all’innovazione, all’efficienza, alla cultura dell’empowerment, all’orientamento verso la mission aziendale che l’Ente ritiene fondamentali per il proprio posizionamento strategico nel mondo del welfare pubblico”. Quindi al punto 3 viene specificato che la finalità del percorso formativo personale è quella di “sviluppare la propria autostima al fine di utilizzare al meglio le risorse di cui ciascuno dispone, investirle anche nella propria vita lavorativa determinando la crescita professionale propria e dei collaboratori”. Al successivo art. 5, intitolato oggetto del capitolato, viene precisato che il primo lotto concernente il percorso di sviluppo personale comprende tre step formativi relativi a “self empowerment, laboratori di ricerca di senso e significato, spazi creativi – empowerment community”. Infine l’art. 8 richiede che i professionisti che saranno utilizzati nei diversi percorsi formativi siano in possesso di una comprovata specifica esperienza e competenza nella tematica trattata sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista della padronanza delle tecniche specifiche dell’empowerment e del self empowerment, dimostrata mediante la pubblicazione di tre libri/monografie/articoli su riviste specializzate ovvero mediante la progettazione/gestione di almeno cinque interventi formativi nella tematica oggetto del lotto.

E’, quindi, proprio alla luce delle richiamate clausole della lex specialis e del capitolato d’oneri che occorre valutare se le odierne ricorrenti abbiano reso in corso di gara dichiarazioni non veritiere, giustificando, per tale via, le determinazioni assunte dall’Amministrazione resistente.

L’Amministrazione resistente all’esito dell’analisi delle iniziative formative gestite dai docenti con almeno otto anni di esperienza e dalla società ausiliaria, documentate dalle ricorrenti a seguito del sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ha ritenuto che le stesse consistessero essenzialmente in attività mirate alla riqualificazione e ricollocazione del personale in cassa integrazione e non, invece, specificamente la tematica dell’empowerment e del self empowerment, fatta eccezione per due delle esperienze indicate per uno dei formatori (dott. T_).

Dalla semplice lettura delle motivazioni in forza delle quali la stazione appaltante ha valutato le iniziative formative comprovate dalle ricorrenti inidonee ai fini della partecipazione alla procedura relativa al lotto 1 si evince che non si verte in un’ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese dal concorrente per partecipare alla gara. E, infatti, l’operazione condotta dalla stazione appaltante integra una valutazione circa i contenuti e le finalità specifiche di ciascuna iniziativa formativa indicata e comprovata dalle società Ricorrente a r.l. e Ricorrente due a r.l., senza mai dubitare della loro progettazione, della loro gestione e del loro effettivo svolgimento da parte delle concorrenti.

Ne discende, dunque, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e per la segnalazione all’Autorità di Vigilanza giacché, pur a voler accedere alla tesi dell’Amministrazione resistente e a ravvisare, quindi, la mancanza di un requisito di partecipazione, non è revocabile in dubbio che nella domanda di partecipazione e nelle altre dichiarazioni effettuate alla stazione appaltante non siano state rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri da parte delle ricorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve, quindi, essere accolto il ricorso nella parte relativa ai provvedimenti assunti dall’INAIL in data 22 luglio 2010, concernenti la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’escussione della cauzione con conseguente annullamento degli stessi

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 38948 del 28 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 38948/2010 REG.SEN.

N. 08652/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– del bando di gara indetto dall’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – avente ad oggetto: “Percorsi formativi a sostegno dello sviluppo manageriale della dirigenza INAIL” (con scadenza di presentazione delle domande fino al 16 marzo 2010);

– del disciplinare di gara, del capitolato d’oneri e di tutti gli allegati al predetto bando;

-dei verbali di gara non conosciuti;

– delle comunicazioni dell’INAIL prot. 1304 e 1305, inviate via fax il 20 maggio 2010 alle ditte Impresa Uomo s.r.l. e Ricorrente s.r.l., aventi ad oggetto “procedura aperta per l’appalto di servizio di: Percorsi formativi a sostegno dello sviluppo manageriale della dirigenza INAIL. Lotto 1 Percorso di sviluppo personale. CIG 0426995F67”;

– dei provvedimenti assunti dall’INAIL il 19 luglio 2010 con i quali si è ritenuto che la documentazione delle ditte ricorrenti non fosse sufficiente a comprovare le autocertificazioni; provvedimenti aventi ad oggetto “procedura aperta Percorsi formativi a sostegno della dirigenza INAIL. Lotto 1 Percorso di sviluppo personale”;

– dei provvedimenti del 22 luglio 2010, conosciuti il 26 luglio 2010, con i quali l’INAIL dichiarava di aver effettuato la prescritta comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e che stava procedendo all’escussione della cauzione;

– dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva degli atti relativi alla gara a procedura aperta per l’appalto di servizio avente ad oggetto: “Percorsi formativi a sostegno dello sviluppo manageriale della dirigenza I.N.A.I.L. – lotto I – Percorso di sviluppo personale”;

con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il referendario *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

A. L’INAIL ha indetto, previa pubblicazione di bando, una gara d’appalto avente a oggetto i “percorsi formativi a sostegno dello sviluppo manageriale” con la finalità di formare una classe dirigenziale in grado di aiutare “i propri collaboratori nel costruirsi una propria identità professionale e un proprio progetto di vita lavorativa, che promuovesse il cambiamento e l’innovazione garantendo, nel contempo, l’efficienza lavorativa”. La procedura di gara è stata suddivisa in tre lotti ciascuno dei quali corrispondente a un percorso formativo con la previsione della possibilità per i concorrenti di formulare l’offerta per uno solo dei detti lotti.

B. La società Ricorrente a r.l. ha presentato l’offerta relativamente al primo lotto denominato di “sviluppo personale”, indicando quale impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, la società Ricorrente due a r.l. Nell’offerta la ricorrente ha indicato i professionisti impegnati nei percorsi e nelle attività di aula, individuando i docenti con otto anni di esperienza, nonché specificando i cinque interventi formativi in materia di empowerment e self empowerment progettati e gestiti dai medesimi nel quadriennio 2006/2009. La società ausiliaria Ricorrente due a r.l. ha, a sua volta, dichiarato le cinque iniziative formative sempre in materia di empowerment e self empowerment progettate e gestite nel medesimo quadriennio, specificando altresì i relativi committenti.

C. Alla seduta del 14 maggio 2010 la ricorrente è stata estratta a sorte, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, per comprovare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi e, all’esito dell’esame dei documenti giustificativi, l’INAIL, con lettera raccomandata del 19 luglio 2010, oggetto di impugnazione, ha ritenuto non sufficienti i requisiti poiché parte delle iniziative formative dichiarate sia per i due docenti con otto anni di esperienza che per la società ausiliaria non afferiscono alla tematica specifica del lotto di partecipazione. Con la medesima lettera l’INAIL ha comunicato, altresì, la non ammissione delle società ricorrenti alla fase successiva della procedura per carenza dei requisiti prescritti dal bando.

D. Con successiva raccomandata del 22 luglio 2010, oggetto di impugnazione, la stazione appaltante ha comunicato di avere effettuato la prescritta segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e di volere procedere all’incameramento della cauzione.

E. Le società ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento di esclusione e degli ulteriori atti impugnati sotto molteplici profili:

1) per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in quanto le giustificazioni addotte dalle ricorrenti comprovano i requisiti di idoneità tecnica prescritti dal bando giacché nel caso in esame i requisiti tecnico – organizzativi non hanno carattere oggettivo così da rendere evidente il raffronto tra quanto prescritto dal bando e quanto autocertificato dal concorrente, ma sono soggetti a una valutazione discrezionale poiché si tratta dell’esperienza maturata in materia di empowerment e del self empowerment;

2) per violazione della lex specialis di gara e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto in quanto i percorsi formativi documentati dalle ricorrenti sono pienamente conformi a quanto prescritto nel bando e nei relativi allegati. E, infatti, le ricorrenti hanno indicato i professionisti e i relativi curricula dai quali emerge la dimostrazione di avere progettato o gestito almeno cinque interventi formativi nella tematica dell’empowerment e del self empowerment nel quadriennio 2006/2009, come richiesto dall’art. 8 del capitolato d’oneri. Dall’esame dei percorsi formativi organizzati dal dott. ******* si evince che gli stessi hanno le medesime caratteristiche di fondo richieste dal bando, pur nell’ampiezza dei concetti di empowerment e di self empowerment, essendo volti alla “ricerca della capacità e potenzialità del singolo”, allo sviluppo “della possibilità di vincere le situazioni di criticità con la cultura della forza”. Infatti il metodo dell’ empowerment consiste nel motivare una persona ricercando e valorizzando le sue qualità e nell’aiutarla a superare le situazioni di difficoltà e può avere diversi ambiti di applicazione (psicologico- psicoterapeutico, pedagogico, politico – istituzionale e organizzativo). Considerazioni analoghe valgono anche per le esperienze del dott. T_ e per le iniziative gestite dalla società ausiliaria Ricorrente due a r.l.;

3) per violazione dell’art. 46 del D.lgs. n. 163/2006, violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, violazione del principio del contraddittorio in quanto l’Amministrazione, qualora avesse avuto dubbi sul contenuto della documentazione presentata, avrebbe dovuto invitare, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni fornite;

4) per violazione degli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 163/2006 in quanto le dette disposizioni si riferiscono a dati di carattere oggettivo che non implicano un giudizio discrezionale. Da tale considerazione discende, secondo le ricorrenti, l’illegittimità delle clausole del bando che hanno richiesto di autocertificare un requisito di capacità tecnico – professionale non valutabile in termini oggettivi;

5) per violazione, sotto altro profilo, degli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, violazione della lex specialis di gara in quanto l’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede l’incameramento della cauzione in caso di mancata prova dei requisiti tecnico – organizzativi con la conseguenza che la valutazione del contenuto dei progetti gestiti dalle ditte ricorrenti avrebbe dovuto avere rilievo in sede di offerta tecnica e non di prequalificazione, anche alla luce della considerazione che, in forza degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, possono formare oggetto di autocertificazione solo fatti e qualità suscettibili di valutazione univoca;

6) per difetto di motivazione e violazione del principio del favor partecipationis giacché se il bando avesse inteso legittimare la partecipazione solo delle imprese che hanno svolto un servizio identico a quello oggetto di gara, lo stesso sarebbe in contrasto con il principio della massima partecipazione e della concorrenza;

7) per violazione del principio di proporzionalità giacché l’Amministrazione, prima di procedere all’incameramento della cauzione, avrebbe dovuto valutare se le incongruenze riscontrate tra quanto autocertificato e la documentazione fornita integrassero una falsa dichiarazione.

F. L’INAIL, ritualmente costituita in giudizio, ha dato atto di avere revocato, con determina del Dirigente del Servizio Formazione n. 212 del 21 ottobre 2010, la gara per l’appalto di servizi “percorsi formativi a sostegno dello sviluppo manageriale della Dirigenza INAIL” per il lotto 1 – percorso di sviluppo personale – e per il lotto 2 – percorso di sviluppo relazionale -, a seguito della manovra finanziaria di cui alla legge n. 122/2010. L’Amministrazione resistente ha, pertanto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito l’INAIL ha concluso per la reiezione del ricorso giacché, nonostante la specificazione del bando e quella del capitolato d’oneri, sia i formatori della Ricorrente s.r.l. che la società ausiliaria Ricorrente due a r.l. hanno organizzato tutti progetti e interventi mirati essenzialmente alla riqualificazione e al ricollocamento del personale in cassa integrazione. L’Amministrazione resistente ha, inoltre, evidenziato che la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione sono conseguenze automatiche previste dall’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, senza che la stazione appaltante conservi alcuna discrezionalità in relazione alle stesse.

H. Con decreto presidenziale n. 4504 del 13 ottobre 2010 è stata accolta, in via provvisoria, la domanda cautelare e, per l’effetto, sono state sospese le operazioni di gara sino alla camera di consiglio. Quindi, alla camera di consiglio del 3 novembre 2010, alla luce dell’intervenuta revoca della gara d’appalto, la domanda cautelare è stata riunita al merito.

I. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di dovere, in via preliminare, dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande di annullamento del bando di gara e dei provvedimenti di esclusione delle società ricorrenti dalla procedura, in considerazione dell’intervenuta revoca, con determina del Dirigente del Servizio Formazione n. 212 del 21 ottobre 2010, della gara per l’appalto di servizi “percorsi formativi a sostegno dello sviluppo manageriale della Dirigenza INAIL” per il lotto 1 – percorso di sviluppo personale.

2. Occorre, invece, esaminare le censure relative alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza e all’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante poiché in relazione ai detti atti permane l’interesse all’impugnativa, in considerazione delle conseguenze dei medesimi sia in termini di possibilità di prendere parte a nuove gare bandite dalla Pubblica Amministrazione sia in termini economici.

3. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento in “parte qua”per le seguenti ragioni.

4. L’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento dai partecipanti alla gara, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

4.1. Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, infatti, sia di quelli cosiddetti di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.lgs. n.163/2006, sia di quelli specifici di cui al citato art. 48 comporta, oltre all’esclusione dalla procedura di gara, anche l’escussione della cauzione provvisoria. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende direttamente dall’art. 75, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per tale qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, e, quindi, non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali (cfr. Cons. Stato, VI, 4.8.2009, n. 4907).

4.2. Il presupposto per la segnalazione e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, è costituito dalla falsità delle dichiarazioni, con la conseguenza che ai fini delle predette attività debbono necessariamente essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione la sussistenza e la gravità delle falsità riscontrate.

4.3. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, sono fondate e meritevoli di accoglimento le censure esposte in fatto sub 4), 5) e 7) poiché nel caso in esame non sussiste la falsità delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti in sede di autocertificazione e, quindi, non ricorre il presupposto né per l’incameramento della cauzione, né per la segnalazione all’Autorità di Vigilanza.

4.4. E, infatti, risulta dagli atti di causa che le società ricorrenti Ricorrente a r.l. e Ricorrente due a r.l. hanno prodotto, a seguito del sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, gli attestati comprovanti le iniziative formative svolte dai docenti/formatori con otto anni di esperienza e dalla società ausiliaria afferenti la tematica oggetto del lotto 1 in materia di empowerment e self empowerment, ma dette iniziative, secondo la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, non sono risultate idonee a soddisfare il requisito richiesto.

4.5. Il capitolato d’oneri indica all’art. 3 quale scopo del processo formativo nel suo complesso lo sviluppo e il potenziamento della Dirigenza INAIL intesi come “capacità di apertura all’innovazione, all’efficienza, alla cultura dell’empowerment, all’orientamento verso la mission aziendale che l’Ente ritiene fondamentali per il proprio posizionamento strategico nel mondo del welfare pubblico”. Quindi al punto 3 viene specificato che la finalità del percorso formativo personale è quella di “sviluppare la propria autostima al fine di utilizzare al meglio le risorse di cui ciascuno dispone, investirle anche nella propria vita lavorativa determinando la crescita professionale propria e dei collaboratori”. Al successivo art. 5, intitolato oggetto del capitolato, viene precisato che il primo lotto concernente il percorso di sviluppo personale comprende tre step formativi relativi a “self empowerment, laboratori di ricerca di senso e significato, spazi creativi – empowerment community”. Infine l’art. 8 richiede che i professionisti che saranno utilizzati nei diversi percorsi formativi siano in possesso di una comprovata specifica esperienza e competenza nella tematica trattata sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista della padronanza delle tecniche specifiche dell’empowerment e del self empowerment, dimostrata mediante la pubblicazione di tre libri/monografie/articoli su riviste specializzate ovvero mediante la progettazione/gestione di almeno cinque interventi formativi nella tematica oggetto del lotto.

4.6. E’, quindi, proprio alla luce delle richiamate clausole della lex specialis e del capitolato d’oneri che occorre valutare se le odierne ricorrenti abbiano reso in corso di gara dichiarazioni non veritiere, giustificando, per tale via, le determinazioni assunte dall’Amministrazione resistente.

4.7. L’Amministrazione resistente all’esito dell’analisi delle iniziative formative gestite dai docenti con almeno otto anni di esperienza e dalla società ausiliaria, documentate dalle ricorrenti a seguito del sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ha ritenuto che le stesse consistessero essenzialmente in attività mirate alla riqualificazione e ricollocazione del personale in cassa integrazione e non, invece, specificamente la tematica dell’empowerment e del self empowerment, fatta eccezione per due delle esperienze indicate per uno dei formatori (dott. T_).

4.8. Dalla semplice lettura delle motivazioni in forza delle quali la stazione appaltante ha valutato le iniziative formative comprovate dalle ricorrenti inidonee ai fini della partecipazione alla procedura relativa al lotto 1 si evince che non si verte in un’ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese dal concorrente per partecipare alla gara. E, infatti, l’operazione condotta dalla stazione appaltante integra una valutazione circa i contenuti e le finalità specifiche di ciascuna iniziativa formativa indicata e comprovata dalle società Ricorrente a r.l. e Ricorrente due a r.l., senza mai dubitare della loro progettazione, della loro gestione e del loro effettivo svolgimento da parte delle concorrenti.

4.9. Ne discende, dunque, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e per la segnalazione all’Autorità di Vigilanza giacché, pur a voler accedere alla tesi dell’Amministrazione resistente e a ravvisare, quindi, la mancanza di un requisito di partecipazione, non è revocabile in dubbio che nella domanda di partecipazione e nelle altre dichiarazioni effettuate alla stazione appaltante non siano state rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri da parte delle ricorrenti.

4.10. Alla luce delle suesposte considerazioni deve, quindi, essere accolto il ricorso nella parte relativa ai provvedimenti assunti dall’INAIL in data 22 luglio 2010, concernenti la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’escussione della cauzione con conseguente annullamento degli stessi.

5. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione anche della successiva revoca della gara d’appalto da parte dell’Amministrazione resistente e della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti del 22 luglio 2010 dell’INAIL di segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e di escussione della cauzione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

************, Presidente

************************, Consigliere

Marina Perrelli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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