Il potere di annullamento d’ufficio, in autotutela, dell’aggiudicazione, anche dopo la stipula del contratto d’appalto, è ben possibile, in presenza di gravi ragioni di opportunità e di un interesse pubblico attuale, prevalente sull’affidamento, ormai con

Lazzini Sonia 28/06/07
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in tema di potere di autotutela ad annullare una gara, merita di essere segnalata la sentenza numero 5687 del 25 maggio 2007 del Tar Campania, Napoli.
 
<Com’è stato osservato in giurisprudenza, infatti: “È ben configurabile il potere di annullamento d’ufficio in autotutela dell’aggiudicazione, anche in epoca successiva alla stipulazione del contratto di appalto con l’aggiudicatario e quando sono in corso i lavori da parte di quest’ultimo, ma il suo esercizio deve rendere conto sia della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale sia della sua prevalenza sul consolidato affidamento dell’aggiudicatario alla conservazione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione”
 
In senso analogo, si tenga presente la seguente ulteriore massima: “Anche nel caso in cui l’aggiudicazione abbia perfezionato il contratto di appalto, ciò non ne inibisce il riesame – trattandosi pur sempre di atto avente natura provvedimentale – da parte dello stesso organo nell’esercizio della potestà di autotutela, fermo restando che alla revoca può pervenirsi soltanto in presenza di concrete e adeguate ragioni d’interesse pubblico; pertanto, attesa la sua incidenza su aspettative del contraente ormai consolidate, tale potere può essere legittimamente esercitato solo se imposto da gravi motivi di opportunità e se attuato in modo da ledere in minor misura possibile le dette aspettative>
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE dELLA CAMPANIA – NAPOLI
 
SENTENZA
sul ricorso n. 11096/2003, proposto da:
*** IMPIANTI S.R.L.
contro
AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO –
– SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
per l’annullamento
–           a) del decreto del Commissario Straordinario, n. 2062 dell’8.07.03, recante l’annullamento della gara d’appalto per il servizio biennale di gestione dell’impianto di osmosi inversa, aggiudicata alla società ricorrente;
–           b) della nota n. 003774/X del 18.07.03, di comunicazione del decreto sub a), recante anche declaratoria di nullità della “lettera contratto prot. n. 819 X del 18.03.2003”;
–           c) d’ogni altro atto presupposto, preordinato e conseguente, ivi compresi quelli d’eventuale rinnovazione del procedimento di gara, e/o di aggiudicazione del servizio in concorso ad altra ditta o società, ovvero d’affidamento diretto, anche mediante gara informale, ovvero procedura negoziata o proroga del precedente rapporto contrattuale, allo stato non conosciuti, non notificati, né comunicati, in relazione ai quali resta riservata la proposizione di motivi aggiunti, se ed in quanto vengano pienamente conosciuti;
nonché per la condanna
–           dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, contrattuale od extracontrattuale,   in favore della ricorrente;   
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore, Primo Ref. **************;
Uditi altresì, per le parti, i relativi difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società *** Impianti a r. l., premesso che era stata invitata a partecipare – dall’Amministrazione resistente – alla gara indetta per l’affidamento dell’appalto per la gestione biennale del servizio di osmosi inversa, presso le Divisioni di Nefrologia e di Medicina Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico, da aggiudicarsi mediante trattativa privata, ex art. 6 co. 1 lett. d) del d. l.vo n. 157/95, con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. a) dello stesso decreto legislativo, (gara, nella cui lettera d’invito era specificato che l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto sarebbero state subordinate alla definitiva approvazione, da parte del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera); che la gara in questione le era stata, in effetti, provvisoriamente aggiudicata, con verbale di gara del 26 febbraio 2003, mentre con “lettera – contratto” del 18.03.03, n. 819/X, l’Amministrazione le aveva comunicato l’avvenuta aggiudicazione definitiva e l’affidamento, in suo favore, del servizio, al netto del ribasso offerto del 13,50%, invitandola a costituire la cauzione definitiva, nonché a sottoscrivere la stessa lettera ed a restituirla – nei dieci giorni successivi – “in segno di ricevuta ed incondizionata accettazione dei patti e delle condizioni contrattuali, ivi stabilite”; premesso, ancora, che la stessa società aveva sottoscritto, per accettazione, la suddetta lettera – contratto e l’aveva restituita all’Amministrazione, insieme alla polizza assicurativa, costituita per la prestazione della cauzione definitiva; che, all’esito del contratto d’appalto così perfezionato, la ricorrente, in data 1.07.03, s’era portata presso l’Azienda Ospedaliera, per assumere il servizio e ricevere in consegna gli impianti da gestire, peraltro non riuscendovi, per il rifiuto opposto dai tecnici della precedente ditta, assuntrice del servizio, rifiuto che la costringeva ad abbandonare i luoghi ed a denunciare l’accaduto alla stazione appaltante; che, tuttavia, del tutto inopinatamente, con l’impugnata lettera del 18.07.03, prot. n. 3774/X, l’Amministrazione, per la prima volta, le aveva dato notizia del già avvenuto annullamento del contratto (con decreto commissariale, del pari impugnato, n. 2062 dell’8.07.03) e le aveva comunicato che la lettera contratto del 18.03.03 doveva ritenersi nulla; tanto premesso, la società ricorrente impugnava gli atti sopra specificati, avverso cui articolava le seguenti censure:
–           1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, NONCHE’ DEGLI ARTT. 6 E 23 DEL D. L.VO 157/95, DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA L. 241/90 E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DI LEGALITA’ E D’IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, ISTRUTTORIA ERRATA E CARENTE, TRAVISAMENTO, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, PERPLESSITA’ E FALSA CAUSA: oltre a denunciare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, sfociato nei provvedimenti impugnati, la ricorrente evidenziava come la motivazione, posta a base dell’annullamento della gara, fosse ancorata a “due inconsistenti circostanze di fatto”, vale a dire: a) ad una nota – prot. n. 41 del 21.06.03 – con cui il Primario di Nefrologia aveva chiesto di conoscere quali fossero le specifiche competenze della ricorrente nel settore della dialisi e b) ad una nota – fax della medesima ricorrente, inviata all’Amministrazione in data 28.05.03 (rectius: 24.06.03), in risposta alla predetta richiesta, con la quale la stessa *** Impianti avrebbe dichiarato di non svolgere servizi di manutenzione d’impianti ad osmosi inversa per la dialisi; da tali circostanze, secondo l’Amministrazione, sarebbe derivata “la mancanza ab origine di un requisito essenziale per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dal bando di gara”; al contrario, osservava la ricorrente che, da un lato le referenze, di cui s’era assunta la mancanza in capo alla medesima, non erano inserite tra i requisiti, prescritti dalla lettera d’invito, e che, dall’altro, le sole ipotesi di risoluzione contrattuale, previste nel C. S. A., riguardavano ipotesi del tutto differenti (subappalto non autorizzato, sopravvenuto fallimento dell’aggiudicatario, etc.); inoltre, rilevava come il provvedimento gravato non tenesse adeguatamente conto della circostanza che essa aveva comunque svolto il servizio di manutenzione di impianti d’osmosi inversa, destinati alla potabilizzazione ed alla produzione di acque destinate ad uso sanitario;            
–           2) VIOLAZIONE DEL DIRITTO CONTRATTUALE E DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO DELLA RICORRENTE; FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA DECISORIA; RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE OVVERO PER RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE EX ART. 2043 COD. CIV. O PRECONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO, EX ARTT. 1218 E 1337 COD. CIV.: l’effetto conformativo, proprio dell’invocato annullamento degli atti impugnati, sarebbe stato inidoneo a rendere effettiva la tutela azionata, senza la necessaria tutela reintegratoria, in forma specifica o per equivalente; poiché, peraltro, non era praticabile nella specie la reintegrazione in forma specifica, era inevitabile, secondo la ricorrente, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, derivante da responsabilità contrattuale (per inadempimento) ovvero da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. ovvero ancora precontrattuale (da contatto sociale), ex artt. 1218 e 1337 cod. civ. (qualora il requisito della referenza manutentiva di impianti ad osmosi inversa nel settore della dialisi fosse stato ritenuto comunque necessario a realizzare le finalità, cui tendeva il servizio appaltato); ciò in quanto, nella prima ipotesi (art. 2043 cod. civ.) l’attività illecita dell’Amministrazione aveva determinato una lesione dell’interesse legittimo pretensivo della ricorrente, rappresentato dal ragionevole affidamento nella positiva conclusione dell’iter procedimentale attivato dalla P. A. e sfociato nella stipula del contratto; mentre nella seconda ipotesi (artt. 1218 – 1337 cod. civ.) s’era verificata, nella relazione instauratasi tra P. A. e cittadino, una violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede in senso oggettivo, fondante la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione; affermata quindi la sussistenza, nella specie, di tutti i requisiti, elaborati dalla giurisprudenza, per l’affermazione di una responsabilità della P. A., quanto alla quantificazione del danno subito la società ricorrente affermava che esso era “facilmente stimabile con riguardo al mancato utile” cui la stessa aveva diritto, da calcolarsi nella misura del 25% dell’importo netto dell’appalto (pari ad € 60.550,00) e così in € 15.137,50.
Si costituiva in giudizio, in data 6.11.2003, l’Azienda Universitaria Policlinico della Seconda Università degli Studi di Napoli, sostenendo l’infondatezza delle avverse censure; premessa una ricostruzione dei fatti che avevano condotto all’annullamento del provvedimento d’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, la difesa dell’Amministrazione osservava – quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della l. 241/90 – che in data 24.06.03 era stato chiesto, alla *** Impianti, l’elenco delle referenze relative al servizio di osmosi inversa per la dialisi; nel merito, rilevava come la ditta avesse assunto un comportamento temerario, al fine d’aggiudicarsi l’appalto, pur nella consapevolezza di non possedere i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio; sul piano tecnico, infatti, era noto che la funzionalità dell’anello idrico della dialisi era strettamente connesso all’efficienza dell’impianto, il cui malfunzionamento poteva comportare una ipercalcemia anche grave nei pazienti.
Seguiva il deposito di memoria di replica, nell’interesse della ricorrente.
All’udienza in camera di consiglio del 3.12.2003 la Sezione respingeva la domanda cautelare, formulata nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza pubblica del 4.04.2007 il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
 Il ricorso non può trovare accoglimento.
E’ d’uopo ripercorrere sinteticamente le vicende, che hanno condotto l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti oggetto d’impugnazione.
Com’emerge dalla memoria difensiva dell’Amministrazione e dalla documentazione allegata alla medesima, nonché dagli stessi documenti allegati al ricorso, in data 8.02.2003, con provvedimento n. 84, a firma del Commissario Straordinario dell’Azienda Policlinico della Seconda Università degli Studi di Napoli, veniva indetta gara, di durata biennale, da espletarsi mediante trattativa privata, ex art. 6 co. 1 lett. d) del d. l.vo 157/95, con aggiudicazione in favore della ditta che avesse offerto il prezzo più basso, relativamente ad un importo annuo presunto di € 35.000,00 oltre IVA, per la gestione dell’impianto di osmosi inversa, in funzione presso la Divisione di Nefrologia dell’adulto e del bambino e la II Divisione di Medicina Generale e Nefrologia dell’********; con verbale di gara del 26.02.03, l’Amministrazione Universitaria proponeva d’affidare il servizio alla società ricorrente, che aveva offerto un ribasso del 13,50% sull’importo a base di gara; con provvedimento n. 399 del 14.03.03 il Commissario Straordinario dell’******** aggiudicava la gara alla stessa società; seguiva la trasmissione, da parte dell’Amministrazione, alla società aggiudicataria, di lettera contratto, che veniva regolarmente firmata per accettazione e ritrasmessa all’Amministrazione, unitamente alla polizza fideiussoria accesa per la prestazione della cauzione definitiva; con nota del 21.06.03 il prof. ********, Primario della Divisione di Nefrologia dell’Azienda, in previsione della prossima assunzione del servizio da parte della concorrente risultata vincitrice della suddetta gara, chiedeva al Commissario Straordinario di verificarne l’idoneità ad espletare il servizio oggetto dell’appalto, e in data 23.06.03 l’ing. *******, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda, chiedeva analogamente al Commissario Straordinario di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa appaltatrice del servizio, ex art. 7 d. l.vo 626/94, il che assumeva particolare importanza nella specie, potendo derivare, dal malfunzionamento dell’impianto d’osmosi inversa, “severe conseguenze per la salute dei pazienti”; pertanto, in data 24.06.03 il Capo dell’Ufficio Contratti ed Appalti dell’Azienda chiedeva alla ricorrente d’inviare, a mezzo fax, l’elenco delle referenze relative al servizio in questione, specificando gli impianti di osmosi inversa per la dialisi, dei quali aveva svolto o svolgeva la manutenzione; nella stessa data del 24.06.03, la *** Impianti riscontrava la nota di cui sopra, riferendo di non svolgere, nell’attualità, servizi di manutenzione di impianti ad osmosi inversa per la dialisi, nonché specificando di aver svolto, in passato, servizi di manutenzione di impianti di tal genere, destinati alla potabilizzazione od alla produzione di acque destinate ad uso sanitario, dei quali, per l’urgenza della risposta, non era in grado peraltro di fornire attestazioni, anche perché non richieste dal capitolato speciale d’appalto; seguiva tuttavia, in data 25.06.03, ulteriore comunicazione, all’********, da parte della *** Impianti, dove venivano specificate le referenze, concernenti gli impianti di osmosi inversa, costituite da un impianto di potabilizzazione dell’acqua presso un’azienda agricola e da due analoghi impianti, in favore di altri due committenti, verosimilmente privati (*** ****** e *** Marco); nella data dell’1.07.03, fissata per l’inizio dell’appalto, la società ricorrente comunicava all’Azienda che propri tecnici s’erano recati, quel giorno, presso i reparti ospedalieri interessati, onde assumere il servizio, ma che, a causa della presenza in loco dei tecnici della ditta, precedente assuntrice dell’appalto, “per evitare confusione” gli stessi s’erano allontanati dai reparti in questione; con note del 2.07.03 e del 3.07.03 il prof. ******** rispettivamente comunicava d’aver chiesto alla ditta ricorrente di soprassedere al trattamento dell’impianto dedotto in appalto, poiché la stessa “non possedeva alcuna esperienza nel settore dialitico” e consigliava di affidare il servizio ad una ditta esperta, in quanto l’anno precedente, a causa del cattivo funzionamento dell’impianto, alcuni pazienti avevano presentato episodi clinici scaturiti da “acqua dura”; seguiva l’adozione, da parte del Commissario Straordinario dell’Azienda Universitaria, del provvedimento dell’8/07/03, n. 2062, con il quale, premessa l’esposizione delle vicende che avevano caratterizzato la gara de qua, la stessa veniva annullata, in autotutela, in considerazione del preminente interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti in trattamento dialitico, attività rispetto alla quale la società aggiudicataria non aveva dimostrato specifiche competenze; e la comunicazione, con la nota prot. 3774/X del 18.07.03, a firma dello stesso Commissario Straordinario, di tale provvedimento alla ricorrente, con la precisazione che la lettera – contratto prot. n. 819/X del 18.03.2003 doveva ritenersi, in considerazione dell’intervenuto annullamento della procedura di gara, anch’essa nulla.
Fin qui la narrativa dei fatti, caratterizzanti il ricorso in esame, per completare la quale occorre solo aggiungere che, com’emerge dalla memoria difensiva dell’Amministrazione e dalla lettura del certificato camerale della *** Impianti, ad essa allegato, non è risultata, da parte di tale società, una specifica competenza nella manutenzione d’impianti d’osmosi inversa per il servizio di dialisi, essendo tra le altre comprese, nell’oggetto sociale, le seguenti generiche attività: costruzione, installazione e manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature per il trattamento e la depurazione delle acque e dell’aria.
Ciò posto, la legittimità dell’annullamento – in autotutela – della gara in esame è stato contestato dalla ricorrente, la quale – oltre a invocare la violazione dell’art. 7 l. 241/90 – ha osservato come il requisito delle specifiche competenze nel settore dell’osmosi inversa per la dialisi non fosse stato inserito, dall’Amministrazione, nella lex specialis di gara, né fosse indicato tra le cause di possibile risoluzione del vincolo contrattuale; la ricorrente sé anche doluta dell’adozione del provvedimento, per effetto di una mera segnalazione del Primario di Nefrologia, ed ha evidenziato il possesso da parte sua, in ogni caso, di competenze nel settore della osmosi inversa destinata alla potabilizzazione delle acque, debitamente rappresentate all’Amministrazione, che la rendevano idonea all’espletamento del servizio.      
Le censure della ricorrente non colgono nel segno.
Com’è stato osservato in giurisprudenza, infatti: “È ben configurabile il potere di annullamento d’ufficio in autotutela dell’aggiudicazione, anche in epoca successiva alla stipulazione del contratto di appalto con l’aggiudicatario e quando sono in corso i lavori da parte di quest’ultimo, ma il suo esercizio deve rendere conto sia della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale sia della sua prevalenza sul consolidato affidamento dell’aggiudicatario alla conservazione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione” (Consiglio Stato, sez. IV, 17 luglio 2002, n. 3997); in senso analogo, si tenga presente la seguente ulteriore massima: “Anche nel caso in cui l’aggiudicazione abbia perfezionato il contratto di appalto, ciò non ne inibisce il riesame – trattandosi pur sempre di atto avente natura provvedimentale – da parte dello stesso organo nell’esercizio della potestà di autotutela, fermo restando che alla revoca può pervenirsi soltanto in presenza di concrete e adeguate ragioni d’interesse pubblico; pertanto, attesa la sua incidenza su aspettative del contraente ormai consolidate, tale potere può essere legittimamente esercitato solo se imposto da gravi motivi di opportunità e se attuato in modo da ledere in minor misura possibile le dette aspettative” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 settembre 1997, n. 473).
Come può notarsi, il potere di annullamento d’ufficio, in autotutela, dell’aggiudicazione, anche dopo la stipula del contratto d’appalto, è ben possibile, in presenza di gravi ragioni di opportunità e di un interesse pubblico attuale, prevalente sull’affidamento, ormai consolidato, dell’aggiudicatario.
Tal è il caso in esame, dove l’interesse pubblico concreto ed attuale, prevalente sulle aspettative della società ricorrente alla conservazione degli effetti dell’aggiudicazione, è rappresentato dalla salvaguardia della salute dei pazienti in terapia dialitica, di tale rilievo – attese la gravità delle conseguenze, potenzialmente derivanti dall’uso di acque non adeguatamente trattate – da giustificare il sacrificio dell’aspettativa giuridicamente qualificata, sorta nella sfera giuridica dell’aggiudicatario medesimo, per effetto dello stato d’avanzamento della procedura, sino alla conclusione dell’accordo contrattuale.
Né rileva, evidentemente, il modo in cui il Commissario Straordinario dell’******** abbia acquisito la notizia dell’assenza, in capo alla *** Impianti, del requisito – implicito – costituito dalle specifiche competenze in ambiente dialitico, e segnatamente che ciò sia avvenuto su segnalazione iniziale del Primario di Nefrologia (tra l’altro – pare al Collegio – più che qualificato ad intervenire in materia); quel che importa è che, verificata la carenza di tale ineludibile requisito (attese le possibili ripercussioni degli impianti da manutenere sulla salute umana) il Commissario Straordinario abbia adeguatamente motivato circa le ragioni che imponevano d’annullare, ab imis, la procedura di gara in oggetto.
Né del resto può ritenersi, con la società ricorrente, che l’aver svolto servizi di manutenzione d’impianti d’osmosi inversa, genericamente destinati alla potabilizzazione delle acque (in favore, oltre che di un’azienda agricola, di due privati) rappresentasse sufficiente garanzia d’esperienza nel settore degli analoghi impianti, da utilizzare in reparti ospedalieri di nefrologia.
E’ di palmare evidenza, infatti, che l’interferenza degli impianti in questione con il delicato equilibrio idrodinamico di pazienti, in terapia dialitica, richiedeva necessariamente il possesso di specifiche competenze nel settore del trattamento delle acque ad uso sanitario, da parte dell’aggiudicataria, tali da costituite, ad avviso del Collegio, una sorta di requisito implicito od inespresso, da verificare in capo all’aggiudicataria, e ciò pur in mancanza di un’esplicita previsione – che sarebbe stata ovviamente opportuna – nel bando di gara o nel capitolato speciale d’appalto.
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 7 l. 241/90, ritiene il Tribunale che la trasmissione alla ricorrente, da parte dell’******** – e segnatamente del Capo Ufficio Contratti ed Appalti – della nota prot. n. 466 del 24.06.03, con cui si chiedeva alla *** Impianti d’inviare, a mezzo fax, l’elenco delle referenze relative al servizio per la gestione dell’impianto di osmosi inversa, specificando gli impianti di osmosi inversa per la dialisi, presso i quali aveva svolto o svolgeva attualmente il servizio di manutenzione, fosse idonea a rendere partecipe, la stessa ditta, dell’avvio di un procedimento teso a verificare il possesso, da parte sua, delle specifiche competenze per l’espletamento del servizio de quo, com’è fatto del resto palese dalla circostanza che, dopo aver ricevuto la nota in questione, la ricorrente ha fornito, all’Amministrazione, i chiarimenti richiesti, in tal modo fornendo il suo apporto partecipativo al procedimento in questione.    
In definitiva, l’esercizio del potere d’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, da parte dell’Amministrazione, si sottrae alle censure sollevate dalla ricorrente.
Ne consegue che va respinta la richiesta di risarcimento, avanzata dalla ricorrente, sia del danno contrattuale (da inadempimento), sia di quello extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.), non sussistendone evidentemente i presupposti.
Residua la questione se nella specie debba essere riconosciuto, in favore della ricorrente, il danno da responsabilità precontrattuale – ex art. 1337 cod. civ. – in base all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “Premesso che non può escludersi la possibile coesistenza tra attività provvedimentale legittima e comportamento illecito della p. a., appare configurabile una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo a un’amministrazione la quale dapprima aggiudichi in via definitiva la gara a una impresa, comunichi alla stessa l’avvenuta aggiudicazione, chieda e acquisisca dall’aggiudicataria la documentazione al fine di procedere al perfezionamento del contratto, stipuli il contratto d’appalto e, alla fine, decida di annullare in via di autotutela l’aggiudicazione e di disporre la caducazione automatica, con effetto ex tunc, del contratto già sottoscritto: se è vero che l’annullamento in via di autotutela è stato disposto, complessivamente, in modo legittimo, è vero anche che l’amministrazione nel richiedere e nell’acquisire dalla impresa la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, ha colpevolmente determinato un danno patrimoniale alla impresa medesima, la quale, confidando incolpevolmente nella legittimità di procedura e aggiudicazione, aveva nel frattempo sostenuto delle spese per produrre la documentazione sopra menzionata; in altre parole la responsabilità dell’amministrazione consiste, in tal caso, non nell’essere illegittimamente ricorsa all’autotutela quanto, invece, nell’avere colposamente indotto l’impresa ricorrente a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto” (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 15 marzo 2006, n. 602).
Peraltro, rileva il Collegio che, come emerge dalla stessa decisione del T.A.R. Veneto, sopra citata, in tema di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nell’ambito di una gara di appalto per avere annullato, in autotutela, un provvedimento di aggiudicazione, caducando il contratto già stipulato, il danno va risarcito nei limiti del cosiddetto interesse contrattuale negativo, consistente nel pregiudizio subito per avere ragionevolmente, ma inutilmente, confidato nella conclusione del contratto; pertanto, la somma va correlata alle spese, documentate, sostenute in seguito all’aggiudicazione per la stipula del contratto e alle spese in rapporto di consequenzialità immediata e diretta con queste ultime.
Orbene, poiché la ricorrente non ha dedotto di aver affrontato esborsi in seguito all’aggiudicazione, risarcibili a titolo di interesse contrattuale negativo, né tanto meno li ha debitamente documentati – come sarebbe stato necessario – la relativa domanda neppure può trovare accoglimento.
Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.                               
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 11096/2003 R. G.), lo respinge.
Respinge la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla società ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 4 e del 12 aprile 2007.
Il Presidente
(dott. *************)
 
 
L’estensore
(dott. **************)

Lazzini Sonia

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