Il potere del Sindaco di emettere ordinanze con tingibili ed urgenti

sentenza 04/03/10
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Il potere riconosciuto al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

E cioè a dire, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.

Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una “urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in motivazione.

Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento, in definitiva, ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7, l. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità immanenti la fattispecie concreta e che non possono ritenersi astrattamente implicate dalla natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.

 

N. 00474/2010 REG.SEN.

N. 03071/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2006, proposto da:
*************, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Milano, via Pinamonte Da Vimercate, 2;

contro

Comune di Carate Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;

nei confronti di

********************, n.c.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n.0177 del 3.10.2006 dell’Ufficio Ecologia del Comune di Carate Brianza, concernente la eliminazione di inconvenienti igienico sanitari nell’immobile di via S. Pellico n.22, nonché di ogni altro atto presupposto e/o in essa richiamato, inclusa l’ordinanza n.2/2001 dello stesso ufficio.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 la dott. ******************* e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Col provvedimento indicato in epigrafe, il Sindaco del Comune di Carate Brianza ha ordinato al sig. *************: “1) (di) eliminare l’umidità previa identificazione delle cause che determinano le infiltrazioni nei muri confinanti di proprietà del sig. ********************; 2) (di) assicurare nel contempo un corretto drenaggio del suolo al fine di mantenere le condizioni iniziali di rapporto drenante previste in fase di progetto;…”.

L’esponente è insorto avverso la surriferita ordinanza, chiedendone l’annullamento sulla base dei motivi di seguito, in sintesi, riportati:

1) carenza di legittimazione passiva. Il sig. *****, infatti, non essendo proprietario dell’immobile da cui – in ipotesi – avrebbero avuto origine le lamentate infiltrazioni, non avrebbe alcun titolo per ottemperare all’ordine contenuto nel provvedimento gravato. Proprietaria dell’immobile in questione, almeno sino al luglio 2000, sarebbe stata la società “Immobiliare ******* s.r.l.”, titolare della concessione edilizia n.80/1998, società la cui attività risulta cessata per volontaria liquidazione in data 03.03.2003 e cancellata dal registro delle imprese il 06.03.2003;

2) violazione degli artt. 7 e ss legge 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in assenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

3) violazione dell’art. 3 legge 241 cit. e difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 50 d.lgs.n.267/2000. Pur richiamandosi, nelle premesse dell’atto gravato, l’art. 50, co.5° d.lgs. n. 267/00, ivi non si dice nulla sulle circostanze integranti la “emergenza sanitaria”, ovvero, sulle “ragioni di igiene pubblica locale” che avrebbero determinato l’amministrazione ad adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, pur dandosi atto, nel testo del medesimo provvedimento qui impugnato, che l’abitazione del contro interessato presenta “in misura lieve tracce di umidità sulla parete confinante con l’immobile oggetto dell’ordinanza”;

4) violazione del regolamento locale di igiene (artt. 3.2.1., 3.2.7., 3.5.9) eccesso di potere per illogicità e sviamento. Ciò, in quanto l’esercizio del potere-dovere sarebbe stato svolto, non già, nell’interesse pubblico, ma esclusivamente nell’interesse privato.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010 il Collegio, sentito il difensore del ricorrente, ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

I suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente per comodità espositiva.

L’ordinanza impugnata non risulta sufficientemente motivata né, in relazione alla legittimazione passiva dell’esponente in relazione ai fatti per cui è causa e, neppure, in relazione ai presupposti legittimanti l’adozione un provvedimento contingibile e urgente, quale è l’ordinanza n. 0177/2006, adottata ai sensi dell’art. 50 co.5° d.lgs. n.267 cit.

Con particolare riguardo alla norma da ultimo citata, poi, giova precisare che il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16 febbraio 2010 n. 868, che ha ritenuto illegittima una ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco di un Comune, sulla scorta di una nota dell’ASL competente per territorio, ha ingiunto a Poste Italiane s.p.a. di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari rilevati in un ufficio postale, nel caso in cui, sia nell’ordinanza stessa, che nella nota della ASL, non siano state indicate circostanze che, sotto il profilo igienico-sanitario, denotino un rischio per la pubblica incolumità, mancando nella specie una situazione comportante eccezionale pericolo per l’incolumità pubblica idonea a giustificare una ordinanza extra ordinem).

Analogamente, deve ritenersi fondata la censura che fa leva sulla violazione delle garanzie partecipative, atteso che, il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una “urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in motivazione (cfr., in tal senso, tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25 febbraio 2009 , n. 1083; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 27 dicembre 2007 , n. 4107; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 31 ottobre 2007 , n. 1901; T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168).

Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento, in definitiva, ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità immanenti la fattispecie concreta e che non possono ritenersi astrattamente implicate dalla natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.

Per le considerazioni che precedono, assorbiti i mezzi non specificamente trattati, il ricorso in epigrafe indicato deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati.

Quanto alle spese di causa, il Collegio condanna il Comune soccombente a rifondere alla parte ricorrente le spese, nella misura liquidata in dispositivo. Compensa per il resto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, accoglie il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente nella misura di complessivi euro 2.500,00 (oltre IVA e CPA).

Spese compensate nei confronti del contro interessato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***********, Presidente

*******************, Referendario, Estensore

***************, Referendario

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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