Il permesso di soggiorno: nozione, richiesta, termini, durata ed oneri

DS redazione 04/03/16
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Il permesso di soggiorno è l’autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla questura della provincia in cui lo straniero si trova, che lo autorizza a soggiornare nel territorio nazionale in condizione di regolarità. La disciplina del soggiorno regolare è indicata – in linea generale – all’art. 5, t.u.i., mentre altre disposizioni contengono le regolamentazioni specifiche dei titoli di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, per motivi familiari, per studio, cure mediche, protezione internazionale, per motivi religiosi ecc.

Tutti gli stranieri sono obbligati a richiedere il rilascio del titolo di soggiorno al questore entro otto giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio dello Stato, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del t.u.i. (d.P.R. 394/1999) pena l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. b), t.u.i., salvo i casi di forza maggiore.

A seguito della stipula di una convenzione tra Ministero dell’interno e Poste italiane s.p.a., le istanze di rilascio e rinnovo di alcuni permessi di soggiorno vengono materialmente inoltrate presso gli uffici postali abilitati tramite lo “Sportello amico”, utilizzando un apposito kit nei casi e con le modalità indicati sul portale di Poste italiane www.poste.it sotto la voce “Guida per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno”, mentre negli altri casi lo straniero deve rivolgersi direttamente in questura.

L’art. 5, c. 1, t.u.i. prescrive che possono soggiornare in Italia gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4, t.u.i.: v’è quindi una stretta correlazione tra ingresso e soggiorno, non solo perché di norma il soggiorno regolare presuppone un ingresso altrettanto regolare (salvo i casi di permesso di soggiorno per motivi di inespellibilità, per motivi di protezione sociale, asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari), ma anche perché la durata e i motivi del permesso di soggiorno sono quelli previsti dal visto d’ingresso, con

la rilevante eccezione del permesso per motivi di lavoro che è rinnovabile in ragione del perdurare dei rapporti si lavoro.

La legge determina la durata massima dei titoli di soggiorno nei seguenti termini:

  1. tre mesi per visite, affari, turismo;
  2. un anno per la frequenza di un corso di studio o formazione, salva la possibilità di rinnovo annuale nel caso di corsi pluriennali;
  3. in relazione alle necessità specificamente documentate negli altri casi.

La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può superare i seguenti limiti (salvo rinnovo):

a)  nove mesi per i contratti stagionali,

b)  un anno per lavoro subordinato autonomo,

c)  due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, t.u.i. il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica della sussistenza delle condizioni che ne avevano consentito l’originale rilascio.

Deve tuttavia essere precisato che tale termine è meramente ordinatorio, infatti alcuna conseguenza è prevista per l’omessa richiesta di rinnovo nei sessanta giorni anteriori alla scadenza del titolo di soggiorno.

Il permesso di soggiorno è rilasciato entro sessanta giorni dalla data della richiesta (termine ordinatorio).

Invece, il rinnovo del titolo di soggiorno deve essere richiesto obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla sua scadenza: tale termine è perentorio, in difetto è prevista l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. b), t.u.i., ma la domanda tardiva di rinnovo deve comunque essere ricevuta se precedente al provvedimento di espulsione.

Sia al momento della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno che in occasione del suo rinnovo il richiedente è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, al fine di verificare la sussistenza di cause ostative – originali o sopravvenute – anche sotto altre generalità.

Oltre al pagamento delle spese della procedura di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (ammontanti a 72,12 e per il costo del permesso di soggiorno elettronico, bollo e raccomandata), lo straniero è tenuto al pagamento di un contributo il cui importo è fissato – tra un minimo di 80 e un massimo di 200 e – con decreto ministeriale, secondo la previsione dell’art. 5, c. 2-ter t.u.i. La metà di tale contributo serve a finanziare il Fondo rimpatri di cui all’art. 14-bis, t.u.i. Pertanto, con la “tassa sul permesso di soggiorno” lo straniero regolare contribuisce altresì a rifondere le spese del suo rimpatrio se e quando cesserà la sua condizione di regolarità di soggiorno.

Sono esentati dal contributo in esame, secondo il c. 2-ter cit., le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria e motivi familiari.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2011 (pubblicato in G.U. n. 334 del 31 dicembre 2011), è stata determinata la misura del versamento contributivo nei seguenti termini:

− 80 euro per i permessi di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

− 100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

− 200 euro per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i permessi di cui all’art. 27, c. 1, lett. a) t.u.i. inerenti l’ingresso e il soggiorno di dirigenti o personale altamente specializzato.

Ai sensi del d.m. citato sono esenti dal contributo, oltre alle tipologie di permesso di soggiorno già indicate dalla legge e sopra riportate, anche:

− i minori regolarmente presenti,

− i figli minori di cui all’art. 29, c. 1, lett. b), t.u.i.,

− gli stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e i loro accompagnatori,

− i richiedenti la conversione o l’aggiornamento del permesso di soggiorno in corso di validità.

DS redazione

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