Il patto di famiglia

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Il patto di famiglia è quell’istituto attraverso il quale “l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”.

Detta normativa è stata introdotta nell’ordinamento giuridico con la legge n. 55/2006 che, con gli artt. 768 bis c.c., ha recepito l’esigenza dei genitori-imprenditori di tramandare il valore economico della propria azienda e di trasmettere i valori fondanti che ne hanno determinato il successo economico ed ha permesso, nel concreto, di agevolare il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese.

La morte dell’imprenditore o del socio di riferimento, infatti, creava spesso problematiche che compromettevano il futuro stesso dell’azienda: non sempre, infatti, i discendenti dell’imprenditore avevano le medesime capacità del predecessore. Talvolta, qualcuno si rivelava all’altezza del compito, ma era ostacolato da quelli che, non coinvolti, volevano comunque partecipare alla gestione pur senza averne l’abilità. Altre volte, invece, la conduzione familiare dell’impresa sfociava in una costante litigiosità, generata da contrasti sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi con i quali realizzarli. Il risultato finale, pertanto, era la dissoluzione e la scomparsa dal mercato dell’impresa creata dal de cuius la quale, in passato, si era rivelata in grado di produrre ricchezza e benessere.

Sino all’introduzione dell’istituto in parola, quindi, il divieto, senza alcuna deroga, dei patti successori poneva notevoli restrizioni alla pianificazione ed alla trasmissione dei patrimoni familiari in quanto sanciva la nullità di tutti gli accordi concernenti diritti su una successione non ancora aperta: l’ordinamento, infatti, si limitava a stabilire come l’eredità si devolvesse esclusivamente per legge o per testamento, escludendo in toto la fonte negoziale.

La problematica della facilitazione della trasmissione delle aziende familiari era stata affrontata anche dalla Commissione europea nel 1994, la quale, attraverso la Raccomandazione 1069/CE, aveva invitato gli Stati membri a sensibilizzare l’imprenditore in ordine ai problemi della successione in modo da indurlo a preparare l’operazione per tempo e, al contempo, aveva esortato i legislatori nazionali a fare in modo che il diritto della famiglia ed il diritto successorio non fossero di ostacolo per l’operazione de qua.

Con l’introduzione del nuovo istituto, la trasmissione della ricchezza familiare, rappresentata dall’impresa o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere programmata ed il rischio di dissoluzione è sicuramente ridimensionato.

La novità, comunque, non risiede tanto nella vicenda traslativa inter vivos, ma, soprattutto, nel mancato assoggettamento a riduzione o collazione della liberalità effettuata nei riguardi del discendente.

Prima della riforma del 2006, difatti, la successione di un imprenditore era quasi una missione impossibile: come testé evidenziato, da un lato, non era consentito stipulare patti durante la vita dell’imprenditore medesimo aventi ad oggetto le sorti dell’azienda di famiglia dopo la morte dell’imprenditore stesso e, dall’altro, era spesso impossibile compensare, per mancanza di sostanze, le ragioni dei familiari non imprenditori rispetto all’attribuzione dell’azienda al figlio o ai figli ritenuti idonei a proseguire l’attività genitoriale.

Nella novella sul patto di famiglia, invece, non solo è prevista la liceità del contratto con cui si effettua la liberalità, bensì è diposto che colui al quale viene attribuita l’azienda o alcune partecipazioni “compensi” gli altri eredi legittimari partecipanti alla stipula del accordo, a meno che a detta “compensazione” provveda direttamente colui che dona l’azienda, trasmettendo altri beni ai familiari non beneficiari della donazione medesima.

Occorre sottolineare poi come il legislatore abbia chiaramente qualificato l’istituto come “contratto” ed infatti trattasi di un accordo diretto a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici a carattere patrimoniale il quale pertanto esclude disposizioni concernenti diritti indisponibili.

Nello specifico, la norma sul patto di famiglia prevede la “donazione” di un’azienda o di un pacchetto di partecipazioni societarie ed un’attribuzione in denaro o in natura ai familiari non beneficiari dell’azienda a “compensazione”.

Per quanto concerne l’imprenditore, il termine deve essere inteso in senso ampio, per cui deve ricomprendersi anche colui che, pur non potendosi definire “imprenditore” da un punto di vista tecnico-giuridico, sia titolare di un’azienda o di partecipazioni sociali che la rappresentano.

In relazioni agli assegnatari dell’impresa di famiglia ovvero delle partecipazioni sociali, essi possono essere solamente i discendenti: dunque, non solo i figli, ma, eventualmente, anche i nipoti; è escluso che possano divenire assegnatari soggetti diversi come, ad esempio, il coniuge o i fratelli dell’imprenditore.

All’atto negoziale, che a pena di nullità deve rivestire la forma dell’atto pubblico, debbono necessariamente prendere parte l’imprenditore, i discendenti ai quali egli intende trasferire l’azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentino) ed anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione.

La necessità della partecipazione alla sottoscrizione dell’accordo di tutti i legittimari deriva dalla ragione che il negozio è configurato come un’“anticipazione” della distribuzione, almeno di parte, del patrimonio dell’imprenditore rispetto al momento dell’apertura della successione e per tale motivo, oltre al cedente e agli, devono partecipare il coniuge, anche se legalmente separato e sempre che la separazione non gli sia stata addebitata, i figli e, qualora questi non fossero più in vita, i loro discendenti e gli eventuali figli legittimati o adottivi e, in loro mancanza,  i loro discendenti.

La normativa non prende in considerazione il caso in cui uno dei legittimari, necessariamente chiamato a partecipare all’atto, sia minorenne e, dunque legalmente incapace d’agire: l’importanza e la portata, anche economica, degli effetti del negozio de quo inducono a ritenere che l’atto debba essere inquadrato tra quelli di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali la legge richiede l’autorizzazione preventiva del giudice tutelare; in caso di inosservanza della disciplina in questione, la conseguenza è quella dell’annullabilità del patto.

Qualora, invece, il legittimario sia un interdetto, al patto di famiglia prenderà parte il tutore munito dell’autorizzazione giudiziale.

Analoga è la soluzione in caso di soggetto inabilitato. In tale ipotesi, tuttavia, oltre all’autorizzazione del giudice, è necessario che alla sottoscrizione dell’accordo intervenga sia il legittimario incapace che il curatore il quale dovrà prestare il proprio consenso al compimento dell’atto.

Infine, quando il tutore o il curatore devono prendere parte al negozio personalmente, al fine di evitare il conflitto di interesse, è necessaria la nomina di un curatore speciale da parte del giudice.

Concretamente, le operazioni per realizzare lo scopo della trasmissione generazionale dell’azienda di famiglia sono il trasferimento della stessa o delle partecipazioni al capitale sociale da parte dell’imprenditore ai discendenti e la liquidazione degli altri familiari non assegnatari.

La disciplina del patto di famiglia cerca dunque di realizzare lo scopo di favorire il passaggio generazionale con il minor sacrificio possibile dei familiari non partecipi dell’attività aziendale ed è pertanto caratterizzata dalla ricerca del trattamento meno sperequativo possibile tra il familiare destinatario dell’azienda e gli altri suoi parenti.

Si ribadisce infatti come la normativa preveda che l’attribuzione dell’azienda sia “compensata” con un’attribuzione in denaro o in natura a favore di coloro che sarebbero i legittimari dell’imprenditore direttamente da colui che trasferisce l’azienda o le partecipazioni o dagli assegnatari.

Un accenno merita la tematica dell’invalidità del patto di famiglia.

L’art. 768 quinquies c.c. dispone in maniera del tutto apodittica che “il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti” del codice civile.

Altrettanto apodittico è il secondo comma del successivo art. 768 sexies, secondo il quale l’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 768 quinquies c.c..

Si rileva altresì come il patto possa essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che l’hanno stipulato o attraverso un nuovo contratto o attraverso la rescissione, solamente, però, se prevista nel patto e certificata da un notaio (art. 768 septies c.c.).

Ai sensi dell’art. 768 octies c.c., le eventuali controversie che dovessero scaturire sono devolute preliminarmente ad organismi di conciliazione (art. 768 octies c.c.).

Le opinioni sul patto di famiglia sono state molteplici: parte della dottrina ha sostenuto che detto negozio, oltre ad avere profili successori, ha certamente una funzione divisoria in quanto è evidente la tendenza ad assegnare ad uno o più discendenti, quelli più idonei alle funzioni d’impresa rispetto agli altri, l’azienda o le partecipazioni societarie in proprietà del soggetto disponente.

Non sono poi mancate opinioni che hanno visto nel patto di famiglia una componente di liberalità.

A dispetto comunque delle qualificazioni della dottrina e delle lacune presenti nella normativa, l’introduzione dell’istituto del patto di famiglia deve essere valutata con favore perché dimostra l’intenzione del legislatore di agevolare il passaggio tra una generazione e l’altra delle piccole-medie imprese che sono la grande ricchezza dell’economia nostrana.

Martino Maddalena

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