Il parametro che fissa al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente, nonchè all’analogo criterio fissato dal DPR 554/1999 art. 122

Lazzini Sonia 12/10/06
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In merito alla quantificazione del danno da riconoscere a seguito di illegittimo annullamento di un’aggiudicazione, merita di essere segnalato il pensiero espresso dal Tar Toscana, Firenze, con la sentenza numero 441 del 17 febbraio 2006:
 
in primo luogo:
 
<considerate le modalità in cui si è svolta la vicenda che ha portato alla revoca innanzi dichiarata illegittima, il Collegio ritiene sussistenti i requisiti necessari per porre a carico dell’amministrazione aggiudicatrice l’obbligo di risarcire alla ricorrente i danni subiti (a causa dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione della gara); peraltro tale responsabilità va circoscritta nei limiti dello stretto interesse negativo (rappresentato dalle spese affrontate per partecipare alla gara e dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti vantaggiosi); i danni, quindi, vanno risarciti per equivalente pecuniario perchè nel casi di specie, da un lato, non è emerso se l’intervento edilizio sia stato comunque eseguito o se, comunque, l’interesse a realizzarlo e le connesse condizioni di provvista finanziaria siano tuttora persistenti, mentre, dall’altro, lo stesso quadro tecnico economico predisposto per l’intervento in questione non risulta utilizzabile a causa dell’errore di computo sopra evidenziato; il risarcimento per equivalente, inoltre, in assenza di quantificazione da parte della ricorrente ed in conformità alla richiesta formulata dalla stesa in via subordinata, va determinato in via equitativa e quantificato nella misura del 5% del valore dell’offerta, considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della mancata utilizzazione di mezzi finanziari e di maestranze nel periodo previsto per l’esecuzione delle opere in controversia e, quindi, della patita perdita della chance di altri profitti>
 
ma ancor di più appare interessante quanto sotto riportato:
 
Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata nella determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara si fa riferimento in via analogica al criterio indicato dall’art. 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni, che fissa al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente, nonchè all’analogo criterio fissato dal DPR 554/1999 art. 122 (per il caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A.), ma tale parametro va oggettivamente ridotto (nel caso di specie si ritiene congruo il 5% del valore dell’offerta) ove, come nel caso all’esame, l’impresa ricorrente non abbia dimostrato di non aver potuto impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della prestazione in controversia (vedi C.d.S., V, 11.11.2004 n. 7346); sull’importo che sarà determinato spettano gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.>
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
– II^ SEZIONE –
 
ha pronunciato la seguente:
             ANNO 2000
 
Motivazioni di cui al Dispositivo n. 8/2006
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 2818/2003 proposto da ING. *** S.R.L. COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante, con sede in Varese, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massimo Pozzi e con lo stesso domiciliato in Firenze Lungarno A. Vespucci n. 20;
 
c o n t r o
 
– l’A.T.E.R. di Livorno, in persona dell’amministratore straordinario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Toscano di Pisa e Roberto Volti, in Firenze domiciliata presso il T.A.R. Toscana Via Ricasoli n. 40;
 
e   n e i   c o n f r o n t i   d e l l a
 
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante,
 
e   d e l l a
 
Società *** S.p.a., in persona del legale rappresentante con sede in Bologna, nessuna delle due costituita in giudizio;
 
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o
 
della delibera 8 agosto 2000 n. 111 con cui l’amministratore straordinario dell’A.T.E.R. di Livorno ha disposto la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione di 18 alloggi in Comune di Rosignano Marittimo (già disposta a favore della ricorrente con deliberazione propria 31.5.2000 n. 74) con la contestuale aggiudicazione della gara stessa alla S.p.a. *** e l’incameramento della cauzione prestata dalla ricorrente a garanzia della stipula del contratto, nonché del Quadro tecnico economico Q.T.E. relativo all’intervento edilizio in questione della lettera d’invito alla gara nonché di ogni altro atto connesso.
 
n o n c h é   p e r   l a   c o n d a n n a
 
dell’A.T.E.R. di Livorno al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, per lucro cessante e danno emergente, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario nonché alla restituzione della cauzione, ove incamerata, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Vista la costituzione in giudizio dell’A.T.E.R. di Livorno;
 
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006, gli avv.ti Chiara Rigoni delegata da Francesco Massimo Pozzi ed Alessandra Barzan delegata da Giuseppe Toscano;
 
Visto il dispositivo di sentenza n. 8/2006;
 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
F A T T O e D I R I T T O
 
1. Con deliberazione del maggio 2000 l’amministratore straordinario dell’A.T.E.R. di Livorno disponeva l’aggiudicazione in via definitiva a favore della soc. Ing. *** Costruzioni S.r.l. di Varese della licitazione privata esperita (con il criterio del massimo ribasso) per la costruzione di 18 alloggi nel Comune di Rosignano Mar.mo per un importo di Lire 1.724.628.700, approvando contestualmente anche il mod. Q.T.E. n. 2 relativo al programma di intervento in questione.
 
Ma l’aggiudicataria, convocata per la stipula del contratto per il 24 luglio 2000, con nota del 20 luglio esponeva le proprie perplessità in ordine ai prezzi unitari determinati dalla stazione appaltante per alcune lavorazioni e richiedeva spiegazioni e quindi, dopo un infruttuoso incontro con l’azienda livornese il 3 agosto, in data 4 agosto richiedeva alla medesima copia del Q.T.E. e del computo metrico, dando comunque, la propria disponibilità a perfezionare "l’iter amministrativo" dell’appalto in oggetto in una successiva data indicata al 5 settembre 2000 (vedi nota 3 agosto).
 
Ma l’A.T.E.R. di Livorno con fax del 7 agosto 2000 invitò l’aggiudicataria a sottoscrivere il contratto il giorno 8 agosto presso la sede dell’azienda, avvisando che – in difetto – avrebbe provveduto immediatamente ad escutere le polizze fideiussorie prestate a garanzia; quindi, rilevata alla data stabilita l’assenza dell’aggiudicataria, con delibera 8 agosto 2000 l’amministratore straordinario A.T.E.R. (di concerto con il coordinatore) revocò l’aggiudicazione della gara alla soc. Ing. *** Costruzioni, incamerandone la cauzione, e contestualmente aggiudicò l’appalto alla seconda in graduatoria, Soc. *** S.p.a. di Bologna per un importo complessivo di Lire 1.744.684.300.
 
Avverso tale determinazione (unitamente al Q.T.E. e ad altri atti connessi meglio indicati in epigrafe) l’ex aggiudicataria ha proposto il ricorso all’esame, chiedendone l’annullamento per i seguenti articolati motivi.
 
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di diritto, violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta Regionale 18.3.1996 n. 328 e 26.4.1999 n. 459.
 
Infatti, nel determinare il costo di realizzazione tecnica dell’intervento, l’A.T.E.R. sarebbe incorsa in un errore di computo evidente nella determinazione del costo dei lavori a base d’asta e, quindi, complessivamente, del costo di realizzazione tecnica – C.R.N. dell’intervento calcolato in lire 1.970.395.000 anziché in quello maggiore di Lire 2.051.009.254, moltiplicando la superficie da costruire *** a mq. 1.637,45 per il costo unitario per mq. *** a lire 1.252.563.
 
Inoltre l’ATER, in seguito al miglioramento di qualità dell’intervento, ha previsto opere che comporterebbero un incremento del costo base di realizzazione *** a circa il 19%, mentre le maggiorazioni di costo sono riconosciute all’imprenditore soltanto entro la misura massima del 12% del costo base.
 
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti poichè, non essendosi l’impresa sottratta alla stipulazione del contratto ingiustificatamente, non sussisterebbero i presupposti per l’adozione dello stesso provvedimento di revoca.
 
3) Violazione della legge 07.08.1990 n. 241 art. 7, nonchè eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, poichè all’aggiudicatario non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.
 
4) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e carenza di motivazione in quanto l’ATER con telegramma del 7 agosto aveva convocato l’impresa ricorrente per il giorno successivo per procedere alla stipula del contratto e, pertanto, non avrebbe concesso un termine (minimo) congruo per la sottoscrizione del contratto, anche ove l’invito avesse avuto la funzione di diffida ad adempiere.
 
Pertanto la ricorrente ha chiesto, oltre l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, anche la condanna dell’ATER di Livorno, ai sensi dell’art. 35 d. leg.vo n. 80/1998, al risarcimento dei danni subiti (sotto il profilo del lucro cessante e del danno emergente, anche a titolo di responsabilità per contrattuale e sotto l’ulteriore profilo della perdita di chances) attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario; infine, nel caso di incameramento della cauzione nelle more del giudizio, l’interessato ha chiesto la condanna dell’ATER alla restituzione della somma ed al risarcimento dei danni anche sotto il profilo degli interessi legali e della svalutazione monetaria; la ricorrente si riserva di quantificare l’ammontare di tutti i danni in corso di causa ovvero chiede che siano determinati nella misura che risulterà di giustizia ( o mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio disposta dal TAR) oppure con criterio equitativo ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
 
Si è costituita in giudizio con atto formale l’ATER di Livorno chiedendo il rigetto del ricorso; con memoria difensiva del gennaio 2006, inoltre, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poichè, trattandosi di una controversia attinente ad una fase successiva a quella di evidenza pubblica, si tratterebbe di valutare posizioni di diritto soggettivo e, quindi, di competenza del giudice ordinario; nel merito, poi, l’azienda livornese ha insistito per il rigetto del ricorso, controdeducendo puntualmente alle avverse censure.
 
Parte ricorrente, con memoria difensiva depositata nell’imminenza dell’udienza, ha illustrato con ulteriori elementi la propria posizione di fatto e di diritto, insistendo per l’accoglimento del ricorso in toto, con particolare riguardo alla domanda di risarcimento del danno, anche in via equitativa, nei termini indicati nel ricorso introduttivo.
 
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006, uditi i difensori presenti, la causa è stata introitata per la decisione.
 
In data 20 gennaio 2006 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 8 ai sensi dell’art. 4 della legge n. 205/2000.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno della revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente della gara per la costruzione di 18 alloggi da realizzare nel Comune di Rosignano Marittimo (già disposta con determinazione dell’amministratore straordinario dell’ATER di Livorno con deliberazione del maggio 2000) nonchè della contestuale aggiudicazione della gara alla concorrente Spa *** di Bologna, seconda classificata, con conseguente incameramento della cauzione prestata dalla ricorrente a garanzia della stipula del contratto.
 
Va, peraltro, preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla parte resistente nella memoria difensiva del gennaio 2006.
 
L’eccezione, però, non appare condivisibile.
 
Invero, come si rileva dalla stessa giurisprudenza invocata dall’azienda livornese resistente, nel caso di controversie relativa alla fase successiva all’aggiudicazione (ma precedente la sottoscrizione del contratto) la giurisdizione di cui avvalersi va accertata con riguardo alla tipologia della posizione giuridica coinvolta e cioè valutando se trattasi di interessi legittimi o diritti soggettivi.
 
Nel caso di specie, considerato che la revoca impugnata costituisce il contrarius actus dell’aggiudicazione, il collegio ritiene che in capo alla ricorrente va configurata una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio della potestà pubblicistica di revoca.
 
Ne, al fine di pretendere la sussistenza della giurisdizione ordinaria giova alla resistente asserire che l’amministrazione livornese si è limitata a “prendere atto della volontà della società di sottrarsi alla stipula del contratto, in tal modo ponendo in essere un atto ***tetico di decadenza”: infatti in punto di fatto va precisato, nel caso di specie la ricorrente non ha espresso la volontà di non stipulare più il contratto di appalto, ma con la nota 3 agosto 2000 – ultima sua comunicazione prima della revoca dell’aggiudicazione – si è dichiarata disponibile “ad aderire al perfezionamento dell’iter amministrativo” ed ha proposto la data del 5 settembre 2000 (dopo le ferie estive ormai iniziate), restando in attesa di riscontro.
 
Inoltre la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in una recente pronuncia (5 settembre 2005 n. 6) ha avuto modo di affermare che, comunque, l’art. 6 della legge n. 205/2000 ha dato vita ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudica amministrativo, attribuendogli “tutte” le controversia tra privato e Pubblica Amministrazione riguardanti la fase anteriore alla stipula del contratto di lavori, forniture e servizi; tanto vero che al giudice amministrativo la nuova normativa citata conferisce – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica dai quali il privato aveva tratto posizioni vantaggiose – la cognizione, secondo il diritto comune, anche degli affidamenti suscitati nel privato dalle statuizione favorevoli poi ritirate e, quindi, gli attribuisce la giurisdizione esclusiva anche sulle controversie in materia di responsabilità precontrattuale.
 
Pertanto, sotto qualsiasi profilo venga presa in considerazione, l’eccezione di difetto di giurisdizione non risulta condivisibile.
 
2.1 Nel merito il ricorso appare fondato con particolare riguardo alle censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore del presupposti, nonchè per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e del giusto procedimento dedotte con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso.
 
Partendo dal terzo motivo (che per ragioni di priorità logica viene esaminato per primo) si rileva che in ordine al mancato avviso di avvio del procedimento di revoca (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990) l’ATER di Livorno si è limitata a controdedurre che la comunicazione non sarebbe stata necessaria trattandosi di finanziamento pubblico.
 
In realtà, però, l’argomentazione non appare risolutiva in quanto (avendo convocato l’impresa per la stipula del contratto per la prima volta il giorno 24 luglio 2000) alla data dell’8 agosto 2000 non sussistevano ragioni di urgenza specifiche e circostanziate idonee – per prevalenti ragioni di interesse pubblico – ad esonerare la stazione appaltante all’obbligo di dare avviso dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto con il connesso incameramento della cauzione provvisoria.
 
Nè, l’altra parte, la stessa deliberazione di revoca (e contestuale aggiudicazione alla seconda classificata) contiene alcun riferimento nè all’obbligo dell’avviso nè alla sussistenza di circostanze di urgenza, limitandosi – invece – soltanto a dar conto della mancata sottoscrizione del contratto alla data del 24 luglio ed alla assenza della ditta alla nuova convocazione presso l’ATER per l’8 agosto 2000 (cui era stata invitata con telegramma del giorno precedente).
 
Nè, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di avviso, sarebbe sufficiente l’avvertenza, inserita nel telegramma del 7 agosto, secondo cui in difetto della sottoscrizione del contratto il giorno 8 agosto (presso la sede dell’azienda) l’amministrazione avrebbe provveduto senza ulteriore avviso all’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia: infatti, anche a voler considerare le ulteriori implicazioni sfavorevoli all’aggiudicatario implicitamente connesse all’incameramento preannunciato della cauzione provvisoria, tuttavia resta il fatto che all’interessato non è stata offerta alcuna possibilità di partecipare attivamente al procedimento mediante la previsione di un termine per la presentazione di osservazioni attraverso le quali l’aggiudicatario avrebbe potuto, da un lato, dare la propria disponibilità per una nuova data e, dall’altro, rivedere alcune proprie valutazioni critiche espresse sui prezzi unitari di alcune lavorazioni a seguito della presa visione del computo metrico estimativo (richiesto con nota 4 agosto 2000 e ricevuto soltanto nei primi giorni del settembre 2000).
 
Sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 (terzo motivo).
 
2.2 Peraltro, considerati gli atti esibiti dalla stessa stazione appaltante, non trova conferma la motivazione del provvedimento di revoca secondo cui l’aggiudicataria aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto “adducendo motivazioni assolutamente inaccoglibili” e, quindi, non appaiono sussistenti i presupposti nè della revoca dell’aggiudicazione per l’ingiustificato rifiuto dell’impresa di sottoscrivere il contratto nè dell’incameramento della cauzione quale automatica ulteriore conseguenza (secondo motivo).
 
Infatti, a prescindere dalla esattezza o meno delle contestazioni formulate sui prezzi unitari dall’aggiudicataria, comunque il provvedimento di revoca è stato adottato in assenza di un chiaro ed univoco rifiuto ad adempiere da parte della ricorrente, mentre, sotto altro profilo, l’azienda livornese non ha ritenuto di fornire chiarimenti ai rilievi formulati dall’aggiudicataria, limitandosi – invece – ad imputarle la mancata sottoscrizione del contratto per “motivazioni assolutamente inaccoglibili”.
 
Nè la individuazione di un termine ultimo per adempiere è stata preceduta da una diffida ad adempiere, per cui neanche per questa via appare plausibile concludere che l’aggiudicataria si sia rifiutata di stipulare
 
Nè, poi, va trascurata la circostanza che, comunque, la revoca è stata disposta prima di trasmettere alla ricorrente la documentazione sul computo metrico estimativo richiesta con nota 4 agosto e prima che si compisse il termine per stipulare indicato nella lettera d’invito (10 giorni dalla data stabilita) atteso che tale termine va computato dal giorno 8 agosto 2000, data della convocazione successiva ai rilievi sollevati dalla aggiudicataria, e non del 24 luglio 2000, data della prima convocazione in cui non fu sottoscritto il contratto a causa delle delucidazioni richiesta dalla aggiudicataria sui prezzi unitari e sul computo del prezzo base dell’asta.
 
Nè tanto meno la circostanza che dalla data dell’aggiudicazione definitiva fossero trascorsi più dei 60 giorni previsti dall’art. 109 del DPR 554/1999, per la stipula del contratto, comportava la revoca automatica dell’aggiudicazione poichè, pur trattandosi di un termine a favore dell’amministrazione, tuttavia non si tratta di un termine perentorio al cui perfezionarsi consegua la decadenza automatica dell’aggiudicazione.
 
2.3 Infine il Collegio ritiene insussistenti i presupposti della revoca in questione poichè i rilievi formulati dall’aggiudicataria in ordine al computo del prezzo posto come base d’asta non appaiono privi di fondamento.
 
In particolare la ricorrente rileva un errore nel calcolo del costo totale di realizzazione tecnica (C.R:N.) che nel progetto è quantificato in un importo inferiore (di circa lire 80.000.000) a quello risultate dalla moltiplicazione della superficie da costruire (S.C. *** a mq. 1637,45) per un costo un unitario (costo di realizzazione tecnica per mq. C.R.N. *** a lire/mq. 1.252,563): pertanto nella lettera di invito è stato indicato un importo (dei lavori) a base d’asta inferiore a quello corrispondente ad un esatto calcolo del costo dell’intervento, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri economici stabiliti dalla regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionati ai sensi della legge n. 457/1978, art. 35, nonchè, per il caso specifico, dal quadro tecnico economico Q.T.E.1 (salvo il suddetto errore di computo) predisposto per l’intervento edilizio in questione e completo di visto di conformità regionale del giugno 2000.
 
In argomento la difesa dell’ATER resistente nulla di specifico controdeduce limitandosi ad asserire che l’errore di calcolo censurato non sussiste.
 
Invece l’ATER in via di principio contesta la valenza del Quadro Tecnico Economico ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta, osservando che quest’ultimo, diversamente, va determinato attraverso il computo metrico estimativo, con la conseguenza che qualunque errore rilevabile nel Q.T.E. sarebbe irrilevante rispetto alla determinazione esatta dell’importo da porre a base d’asta.
 
L’argomentazione, però, non risulta condivisibile.
 
A condurre ad una diversa conclusione (conforme alla censura dedotta nel primo motivo) è sufficiente l’esame della delibera con cui il Commissario straordinario dell’ATER, nel “ratificare” l’aggiudicazione provvisoria, ha richiamato la precedente deliberazione dell’ottobre 1999 con cui contestualmente aveva approvato sia il progetto esecutivo dei lavori sia il mod. Q.T.E. 1 nell’ammontare complessivo finale del costo dell’intervento e nelle sue specifiche voci tra cui la prima è costituita dal costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) risultate dall’importo offerto dall’aggiudicataria più il costo degli allacciamenti.
 
Pertanto, a differenza di quanto asserito dall’ATER nelle sue difese, è evidente il nesso procedurale e funzionale sussistente tra i contenuti del Mod. Q.T.E. 1 e la delibera di approvazione del progetto esecutivo ed indizione della gara di appalto e quella di aggiudicazione definitiva; d’altra parte, in punto di fatto, è agevole constatare la esatta coincidenza tra l’importo posto a base d’asta e quello relativo al costo di realizzazione tecnica (oggetto della censura) rilevabile dal Q.T.E. 1 dell’intervento in questione.
 
2.4 Per le sopraesposte considerazioni, quindi, poichè risultano inesatte in parte qua la lettera d’invito ed il connesso Q.T.E. 1 relativo all’intervento edilizio oggetto della gara, inevitabilmente la revoca dell’aggiudicazione risulta illegittima anche sotto questo ulteriore profilo sostanziale, non potendosi qualificare come immotivato rifiuto di stipulare il comportamento dell’aggiudicataria che aveva chiesto chiarimenti ed accesso ai documenti.
 
Pertanto, assorbita ogni altra censura per economia di mezzi, la deliberazione ATER di revoca dell’aggiudicazione a favore della ricorrente va annullata con il conseguente travolgimento anche del disposto incameramento della cauzione e dell’aggiudicazione alla concorrente seconda classificata; inoltre, poichè dagli atti si rileva che allo stato l’importo della cauzione provvisoria non sarebbe stato ancora corrisposto (essendo pendente specifico giudizio civile innanzi al Tribunale di Livorno) alla ricorrente sulla cifra in questione non spettano nè interessi nè rivalutazione monetaria.
 
3. Infine, considerate le modalità in cui si è svolta la vicenda che ha portato alla revoca innanzi dichiarata illegittima, il Collegio ritiene sussistenti i requisiti necessari per porre a carico dell’amministrazione aggiudicatrice l’obbligo di risarcire alla ricorrente i danni subiti (a causa dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione della gara); peraltro tale responsabilità va circoscritta nei limiti dello stretto interesse negativo (rappresentato dalle spese affrontate per partecipare alla gara e dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti vantaggiosi); i danni, quindi, vanno risarciti per equivalente pecuniario perchè nel casi di specie, da un lato, non è emerso se l’intervento edilizio sia stato comunque eseguito o se, comunque, l’interesse a realizzarlo e le connesse condizioni di provvista finanziaria siano tuttora persistenti, mentre, dall’altro, lo stesso quadro tecnico economico predisposto per l’intervento in questione non risulta utilizzabile a causa dell’errore di computo sopra evidenziato; il risarcimento per equivalente, inoltre, in assenza di quantificazione da parte della ricorrente ed in conformità alla richiesta formulata dalla stesa in via subordinata, va determinato in via equitativa e quantificato nella misura del 5% del valore dell’offerta, considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della mancata utilizzazione di mezzi finanziari e di maestranze nel periodo previsto per l’esecuzione delle opere in controversia e, quindi, della patita perdita della chance di altri profitti.
 
Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (vedi C.d.S. A.P. n. 6 del 5 settembre 2005, nonchè Sez. V, 27.09.2004 n. 6302 e 11.05.2004 n. 2962) nella determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara si fa riferimento in via analogica al criterio indicato dall’art. 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni, che fissa al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente, nonchè all’analogo criterio fissato dal DPR 554/1999 art. 122 (per il caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A.), ma tale parametro va oggettivamente ridotto (nel caso di specie si ritiene congruo il 5% del valore dell’offerta) ove, come nel caso all’esame, l’impresa ricorrente non abbia dimostrato di non aver potuto impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della prestazione in controversia (vedi C.d.S., V, 11.11.2004 n. 7346); sull’importo che sarà determinato spettano gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
 
4. In conclusione, quindi, in conformità a quanto statuito nel dispositivo n. 8/2006 pubblicato ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la deliberazione dell’ATER di Livorno 08.08.2000 n. 111 va annullata con le precisazioni di cui sopra; l’ATER di Livorno va, inoltre, condannata al risarcimento dei danni a favore della ricorrente, determinati in via equitativa nella misura del 5% del valore dell’offerta vincitrice della gara, oltre agli interessi legali da computarsi dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
 
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati come in dispositivo, sono posti a carico dell’ATER di Livorno, nulla a carico delle altre parti non costituite in giudizio.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera n. 111 dell’8 agosto 2000; condanna, pertanto l’ATER di Livorno al risarcimento del danno a favore della ricorrente nei limiti di cui in motivazione.
 
Pone gli oneri di lite, liquidati in €. 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, a carico dell’ATER di Livorno.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, il 20 gennaio 2006,. dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEBBRAIO 2006

Lazzini Sonia

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