Il pagamento a semplice richiesta scritta impone al Comune l’obbligo di escutere la polizza (TAR Sent.N.01115/2012)

Lazzini Sonia 04/03/13
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Polizza a garanzia del pagamento sia dei contributi concessori rateizzati sia le eventuali sanzioni, con la previsione dell’obbligo dell’assicurazione di provvedere a prima richiesta

Il Tar numero 1115 del 24 aprile 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania_ riconosce il comportamento illegittimo dell’Amministrazione per non aver immediatamente escusso la garanzia

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1227 c.c., che avrebbero imposto all’Amministrazione comunale di richiedere immediatamente il pagamento delle rate al fideiussore in modo da evitare le sanzioni da ritardato pagamento dalle stesse

Tale doglianza sull’omesso, tempestivo incameramento della fideiussione è pertinente, poiché la relativa polizza (cfr art.5) era immediatamente esigibile, dovendo la società assicuratrice effettuare il pagamento al Comune entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del medesimo, e ciò senza la preventiva escussione del beneficiario ovvero di suo previo consenso. E il Comune medesimo, come evincesi testualmente dalla C.E., era perfettamente a conoscenza della esistenza e del contenuto della polizza suddetta (“le rate successive – id est : la seconda e la terza: n.d.r.- risultano garantite con polizza fideiussoria n.709706395 del 25.07.2006 stipulata con la compagnia Compagnia garante s.p.a., agenzia di Giarre”).

Ne segue che nel caso il comportamento del Comune ha palesemente violato il dovere di correttezza e di buona fede oggettiva desumibile dalla generale normativa civilistica di cui agli artt. 1175 e 1227 c.c.(cfr C.S. IV^, n.1357 /2.03.2011).

ATTENZIONE

Cassazione civile sez. III, 4 aprile 1995, n. 3940

Nell’assicurazione fideiussoria o cauzionale, la clausola di pagamento a semplice richiesta del creditore, che, derogando alla regola dell’art. 1945 c.c., preclude alla fideiussione l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale ed assicura, per tale via, al creditore garantito una disponibilità di denaro immediata con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale (dato che in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale costituito, nel primo caso, dalla richiesta della somma assicurata e nel secondo, dall’incameramento della cauzione) da’ luogo ad una obbligazione diretta ed autonoma dell’assicuratore nei confronti del beneficiario e ad una responsabilità dello stesso, per il puntuale adempimento di tale obbligazione, anche nei confronti del debitore principale che ha, pertanto, diritto di essere tenuto indenne degli effetti pregiudizievoli dell’eventuale ritardo dell’assicuratore, senza che a ciò osti la disciplina giuridica propria della fideiussione, dai cui schemi l’assicurazione cauzionale si differenzia per la funzione e per il maggiore e diverso oggetto, che non è solo la prestazione di una garanzia personale.

Si legga anche

decisione numero 1357 del 2 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Pagamento a semplice richiesta scritta: è sufficiente la semplice richiesta dal comune al fideiussore per ottenere il pagamento

ove una società, per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un impianto industriale abbia corrisposto la metà del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, mentre la parte residua sia stata rateizzata in due anni e sia stata consegnata al comune una fideiussione con espressa rinuncia al “beneficium excussionis” e l’obbligo del fideiussore di versare quanto richiesto in termini brevi previo semplice avviso, sussiste una obbligazione di garanzia del tutto autonoma rispetto al rapporto creditore-debitore principale; pertanto, è sufficiente la semplice richiesta dal comune al fideiussore per ottenere il pagamento, con la conseguenza che l’inerzia del comune va interpretata, in caso di controversia sul punto dell’applicabilità dell’art. 3 legge n. 47 del 1985, quale volontà da parte del comune di rinunziare alla clausola predetta e la successiva pretesa da parte dell’amministrazione degli interessi per ritardato pagamento costituisce violazione dei doveri di correttezza cui è tenuto il creditore per rendere meno gravosa la posizione del debitore nell’adempiere ad un’obbligazione”

Nella specie, come da delibera di Giunta n. 748 dell’1.9.1992, il Comune ha accettato la garanzia fideiussoria assicurativa, ma ha ritenuto di non escutere il garante e, quindi, non può essere sanzionato un inadempimento non imputabile all’obbligato, bensì al comportamento proprio tenuto in vicenda dall’amministrazione.

Sentenza collegata

38610-1.pdf 158kB

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