Il nuovo processo civile dopo il D.L. 132/2014

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LE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PROCESSO CIVILE DAL D.L. 132/2014 

Convegno: LE NOVITA’ NEL PROCESSO CIVILE
Cosa cambia dopo il D.L. n. 132/2014 (processo civile) e dopo la L. 114/2014 (uffici giudiziari)

MILANO 10 OTTOBRE 2014

BOLOGNA 17 OTTOBRE 2014

 

  • Trasferimento alla sede arbitrale degli avvocati di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello, non in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
  • L’accordo con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita). Si propone una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. 
  • Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile Viene previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
  • Passaggio dal rito ordinario al rito sommario. L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
  • Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. Si introduce una specifica norma mediante la quale la parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore.
  • Termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
  • Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.
  • Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi Al fine di evitare la strumentalizzazione dei tempi del processo civile il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  • Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. L’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.  Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
  • Competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
  • Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare garantisce una migliore efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei
  • Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
  • Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
  • Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
  • Infruttuosità dell’esecuzione Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Antonio Revelino

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