Il Nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta

Redazione 08/05/17
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Il decreto correttivo al nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 5 maggio. Le correzioni e le integrazioni apportate al Codice Appalti entreranno in vigore il prossimo 20 maggio.
Sono molte le importanti novità che riguardano le concessioni e i contratti pubblici e che interessano stazioni appaltanti e professionisti. Il Codice Appalti varato solo un anno fa (D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50) aveva fatto registrare da subito numerose perplessità, e il nuovo decreto correttivo interviene su alcuni punti fondamentali come il compenso dei progettisti, il rating di impresa e il criterio del prezzo più basso. Ricapitoliamo insieme quali sono i punti principali del decreto.
Leggi a questo indirizzo il testo completo in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo al Codice Appalti.
 
Il decreto parametri e i compensi dei professionisti
Una delle novità più importanti introdotte dal decreto correttivo al Codice Appalti riguarda l’obbligo di riferimento al Decreto parametri per il calcolo dei compensi dei professionisti.
Il Decreto parametri (DM 17 giungo 2016) introduce specifiche tabelle e riferimenti per determinare i corrispettivi da porre a base delle gare di appalto per i servizi di architettura e di ingegneria. Grazie alla modifica dell’art. 24 comma 8 del Codice, in altre parole, i compensi dei professionisti dovranno essere calcolati in base a parametri certi e prefissati e non potranno essere più sottostimati.

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Il nuovo criterio del prezzo più basso
Molto interessante anche il cambiamento della disciplina del criterio del prezzo più basso: con il nuovo correttivo al Codice Appalti la soglia di utilizzo del massimo ribasso per poter assegnare i lavori è portata da uno a due milioni di euro.
Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che a base di gara sia posto un progetto esecutivo, e che si tratti di procedure ordinarie e non negoziate. La nuova normativa sul criterio del prezzo più basso è inoltre legata all’adozione del “metodo antiturbativa“, ossia l’esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso troppo inferiori o superiori alla media.
Il rating di impresa volontario
Il nuovo Codice Appalti stabilisce inoltre che il rating di impresa, fino a oggi obbligatorio, diventi volontario.
Il rating di impresa è uno strumento di valutazione delle aziende utilizzato nei contratti pubblici che si basa su specifici parametri come il rispetto dei tempi e dei costi previsti e il pagamento dei contributi. Con il decreto correttivo appena pubblicato in Gazzetta il rating diventa volontario e non più obbligatorio, ma darà diritto in caso di adozione a un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione delle offerte.
I requisiti di qualificazione delle imprese
Particolarmente positiva la ridefinizione dei requisiti di valutazione delle imprese per la partecipazione ai lavori pubblici. In particolare, grazie al nuovo correttivo al Codice, le aziende potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti prendendo a riferimento i 5 migliori anni di attività dell’ultimo decennio, e non esclusivamente il quinquennio precedente alla gara. In questo modo, accogliendo le richieste delle imprese, si permette di diluire l’effetto nocivo della crisi e della recessione economica.
Obbligo di pagamento entro 45 giorni
Ottime notizie anche per quanto riguarda i pagamenti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione. Per contrastare i cronici ritardi nelle retribuzioni, infatti, il correttivo al Codice Appalti stabilisce che le Amministrazioni dovranno emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dall’approvazione dello Stato di avanzamento lavori (Sal).
Le verifiche, però, aumenteranno: anche in caso di lavori effettuati con estrema urgenza, l’Amministrazione dovrà controllare il possesso dei requisiti prima di passare alla fase successiva del contratto.
Le nuove norme sull’appalto integrato
Il decreto correttivo al Codice Appalti, infine, cambia quanto previsto dal testo del 2016 e permette l’assegnazione degli appalti integrati, ma solo di quelli ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali e per le manutenzioni.
Per quanto riguarda poi i “vecchi” appalti integrati approvati al 19 aprile 2016, e cioè alla data di entrata in vigore del Codice Appalti che li vietava, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi in cui potranno essere nuovamente mandati in gara.
 
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