Il mero ritardo del versamento dei contributi previdenziali non è causa di esclusione (né di escussione della cauzione provvisoria)

Lazzini Sonia 20/11/08
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il semplice ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali può concretare la violazione dell’articolo 75 del D. P. R. 31 dicembre 1999 numero 554, il quale richiederebbe la sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate?di conseguenza, vanno annullati gli atti di esclusione dalla procedura e la relativa escussione della cauzione provvisoria?
 
Poiché gli atti depositati dalla ricorrente riguardano il provvedimento del consiglio della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 31 luglio 2002 con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico della società ricorrente instaurato per la verifica della violazione di cui all’articolo 75 del DPR 21 dicembre 1999 numero 554, in merito alla mancata rispondenza della realtà rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda partecipazione alla gara. e considerato che la norma in esame prevede la commissione di gravi infrazioni debitamente accertate, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici, e tenuto conto che nel caso di specie, si era trattato di un mero ritardo del versamento dei contributi previdenziali, circostanza che non può considerarsi rientrante nella fattispecie indicata dalla disposizione sopra richiamata, va annullata l’esclusione della procedura con la relativa escussione della cauzione provvisoria
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1776 del 18 settembre 2008 ,emessa dal Tar Sardegna, Cagliari
 
<La società ricorrente impugna gli atti con cui la Camera di Commercio di Cagliari la ha esclusa dalla gara d’appalto per i lavori di realizzazione di nuovi uffici, nonché il conseguente atto con il quale la stessa Camera di commercio ha richiesto l’escussione della cauzione provvisoria alla società assicuratrice.
 
La commissione di gara ha escluso la ditta ritenendola sprovvista dei requisiti richiesti al momento della partecipazione alla gara d’appalto perché le dichiarazioni rese in ordine alla regolarità sarebbero inattendibili.
 
Secondo la ricorrente la commissione avrebbe errato nel ritenere che il semplice ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali potesse concretare la violazione dell’articolo 75 del D. P. R. 31 dicembre 1999 numero 554, il quale richiederebbe la sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate.
 
La Camera di Commercio si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.
 
Con ordinanza numero 20 del 30 gennaio 2002 è stata accolta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
 
     All’udienza pubblica del 5 dicembre 2007 la difesa della società ricorrente ha fatto notare di aver depositato un documento rilevante ai fini della decisione, riguardante un provvedimento del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici inerente il procedimento sanzionatorio originato dalla segnalazione della Camera di Commercio; tuttavia il legale dell’ente non ha acconsentito al deposito.
 
     La sezione ha rilevato che nel fascicolo di causa risultava comunque un atto privo del timbro di deposito presso la segreteria del tribunale, riguardante la archiviazione di un procedimento riguardante il rappresentante legale della ALFA. in relazione allo stesso episodio; conseguentemente, ha ritenuto di acquisire i suddetti documenti ordinando alla ricorrente di depositarli in giudizio.
 
     La decisione definitiva è stata inviata all’udienza del 9 luglio 2008.
 
     Gli atti depositati dalla ricorrente riguardano il provvedimento del consiglio della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 31 luglio 2002 con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico della società ricorrente instaurato per la verifica della violazione di cui all’articolo 75 del DPR 21 dicembre 1999 numero 554, in merito alla mancata rispondenza della realtà rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda partecipazione alla gara.
 
     Rileva in effetti il collegio che la norma in esame prevede la commissione di gravi infrazioni debitamente accertate, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici.
 
     Invece, nel caso di specie, si era trattato di un mero ritardo del versamento dei contributi previdenziali, circostanza che non può considerarsi rientrante nella fattispecie indicata dalla disposizione sopra richiamata (Tar Marche Ancona 12 aprile 2005 numero 292; Tar Toscana sezione seconda 8 ottobre 2004 numero 4359).
 
     Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.>
 
 
A cura di *************
 
 
Sent.n. 1776/2008
Ric. n. 1603/2001
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1603/2001 proposto da ALFA. ******, rappresentata e difesa dagli avvocati **************** e ****************, con elezione di domicilio in Cagliari, via Bacaredda numero 1, presso il loro studio;
contro
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato *****************, presso il cui studio in Cagliari via Tiziano numero 11 è elettivamente domiciliata;
e nei confronti di
ditta BETA, Impresa costruzioni ************, Impresa edile ************, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto in data 21 settembre 2001 adottato dalla commissione della gara d’appalto della Camera di Commercio di Cagliari e del conseguente provvedimento con il quale la Camera di commercio ha richiesto l’escussione della cauzione provvisoria;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 luglio 2008 il consigliere ************************;
     UDITI l’avvocato ****************, su delega, per la ******à ricorrente e l’avvocato ***************** per l’amministrazione resistente;
     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente impugna gli atti con cui la Camera di Commercio di Cagliari la ha esclusa dalla gara d’appalto per i lavori di realizzazione di nuovi uffici, nonché il conseguente atto con il quale la stessa Camera di commercio ha richiesto l’escussione della cauzione provvisoria alla società assicuratrice.
La commissione di gara ha escluso la ditta ritenendola sprovvista dei requisiti richiesti al momento della partecipazione alla gara d’appalto perché le dichiarazioni rese in ordine alla regolarità sarebbero inattendibili.
Secondo la ricorrente la commissione avrebbe errato nel ritenere che il semplice ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali potesse concretare la violazione dell’articolo 75 del D. P. R. 31 dicembre 1999 numero 554, il quale richiederebbe la sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate.
La Camera di Commercio si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.
Con ordinanza numero 20 del 30 gennaio 2002 è stata accolta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
     All’udienza pubblica del 5 dicembre 2007 la difesa della società ricorrente ha fatto notare di aver depositato un documento rilevante ai fini della decisione, riguardante un provvedimento del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici inerente il procedimento sanzionatorio originato dalla segnalazione della Camera di Commercio; tuttavia il legale dell’ente non ha acconsentito al deposito.
     La sezione ha rilevato che nel fascicolo di causa risultava comunque un atto privo del timbro di deposito presso la segreteria del tribunale, riguardante la archiviazione di un procedimento riguardante il rappresentante legale della ALFA. in relazione allo stesso episodio; conseguentemente, ha ritenuto di acquisire i suddetti documenti ordinando alla ricorrente di depositarli in giudizio.
     La decisione definitiva è stata inviata all’udienza del 9 luglio 2008.
     Gli atti depositati dalla ricorrente riguardano il provvedimento del consiglio della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 31 luglio 2002 con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico della società ricorrente instaurato per la verifica della violazione di cui all’articolo 75 del DPR 21 dicembre 1999 numero 554, in merito alla mancata rispondenza della realtà rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda partecipazione alla gara.
     Rileva in effetti il collegio che la norma in esame prevede la commissione di gravi infrazioni debitamente accertate, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici.
     Invece, nel caso di specie, si era trattato di un mero ritardo del versamento dei contributi previdenziali, circostanza che non può considerarsi rientrante nella fattispecie indicata dalla disposizione sopra richiamata (Tar Marche Ancona 12 aprile 2005 numero 292; Tar Toscana sezione seconda 8 ottobre 2004 numero 4359).
     Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
     Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della Camera di commercio mentre possono rimanere compensate nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Camera di commercio  industria artigianato e agricoltura di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessive euro 2500,00 (duemilacinquecento,00) oltre IVA e CPA come per legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
     Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 luglio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori:
**************, Presidente;
************************, consigliere – estensore;
*****************, consigliere; 
Depositata in segreteria oggi: 18/09/2008
Il Direttore di sezione
 

Lazzini Sonia

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