Il mero rapporto di parentela è di per sé insufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità – quantomeno a livello di frequentazione – tra il laico ed il m

Lazzini Sonia 07/10/10
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il mero rapporto di parentela è di per sé insufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità – quantomeno a livello di frequentazione – tra il laico ed il mafioso

è illegittima l’informativa prefettizia negativa fondata sul mero rapporto di parentela o affinità, di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, essendo necessari anche altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata

l’informativa sulla sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa che, ai sensi dell’art. 4 d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, preclude la stipulazione di contratti con le Pubbliche amministrazioni, non richiede la prova dell’intervenuta “occupazione” mafiosa, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisiste tramite gli organi di polizia si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata. A legittimare l’adozione dell’informativa prefettizia è, pertanto, sufficiente che ad esito di un’adeguata istruttoria siano emersi elementi indiziari che, complessivamente considerati, rendano attendibile l’ipotesi del tentativo di ingerenza da parte delle organizzazioni criminali, con la conseguenza, sul piano del sindacato giurisdizionale che, stante l’ampia discrezionalità riservata all’autorità prefettizia, tale sindacato resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.

le c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori e ai fini dell’esercizio di eventuali atti di autotutela della p.a.) possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all’art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa prevista dall’art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall’art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486. (Consiglio Stato , sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

Il criterio distintivo, si rinviene nella circostanza che, diversamente dall’informativa tipica, che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall’art. 4 d.lg. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione – tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della società o dell’impresa), l’informativa atipica non ha carattere interdittivo ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.; pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull’idoneità morale del concorrente e non producono l’esclusione automatica dalla gara.(Consiglio Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6902)

Le informative del genere di quelle per cui è causa rappresentano quindi una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività: da tale impostazione, si è fatta discendere la conseguenza che “l’informativa prefettizia antimafia di cui all’art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 e all’art. 10, d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, e prescinde quindi da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa.” (Consiglio Stato , sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867)

Si è puntualizzato, in proposito, infatti, che “in forza del combinato disposto dell’art. 4 d.lg. 8 agosto 1994, n. 490 e dell’art. 1 septies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, si deve ritenere che legittimamente l’amministrazione erogatrice, nell’esercizio dei poteri discrezionali autonomamente assentiti dalla legge, disponga la revoca di un’aggiudicazione provvisoria di lavori di completamento di un’azienda ospedaliera nei confronti di una società a carico della quale risultino, sulla scorta delle comunicazioni prefettizie, pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata, pur se nelle informative stesse si affermi che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, una valutazione certa con riguardo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte ed indirizzi della società stessa. Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice che, per “ragione di pubblico interesse” può agire con un atto di autotutela.” (Consiglio Stato , sez. IV, 01 marzo 2001, n. 1148).

Sotto il profilo del grado di approfondimento probatorio che deve essere ad esse sotteso, v’è concordanza di vedute in giurisprudenza nel ritenere che l’art. 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 costituisce una misura di tipo preventivo intesa a contrastare l’azione del crimine organizzato poiché dà rilievo, ai fini ostativi della contrattazione degli appalti di opere pubbliche, anche agli elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica. (Consiglio Stato , sez. VI, 02 ottobre 2007, n. 5069).

Non è superfluo evidenziare il rapporto di strettissima correlazione sussistente tra il grado di plausibilità richiesto e l’elemento finalistico cui esse sono destinate.

Tale aspetto è stato colto dalla pronuncia che di seguito si riporta, secondo cui

“l’informativa prefettizia di cui agli art. 4 d.lg. 29 ottobre 1994 n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la p.a., determinando l’esclusione dell’imprenditore, sospettato di detti legami, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività. La fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa, si concreta essenzialmente nell’acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare). A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni.” (Consiglio Stato , sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574).

Il parametro valutativo, quindi, non è quello della “certezza”, ma quello della “qualificata probabilità”.

 

L’art. 10 del DPR n. 252/1998, poi, stabilisce, al comma VII, che “ Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.”

La tipizzazione legislativa delle “fonti” dalle quali è possibile trarre il convincimento in parola, risponde ad un criterio di tassatività posto quale elementare presidio di tutela per i terzi che aspirino a contrattare con le amministrazioni.

Ma tale tipizzazione, non intacca la circostanza che il giudizio deve rispondere pur sempre a criteri probabilistici.

Si è condivisibilmente affermato, a tale proposito, che “nel rendere le informazioni richieste dal comune ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. c) d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il prefetto non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.(Consiglio Stato , sez. VI, 02 agosto 2006, n. 4737)

Tale ultimo profilo pare al Collegio rivestire portata nodale: non si postula, quale condizione per l’applicabilità delle disposizioni in parola, che ci si trovi al cospetto di una impresa “criminale” (posseduta/gestita/controllata da soggetti dediti ad attività criminali, cioè).

Ma che vi sia la “possibilità” che essa possa, “anche in via indiretta” favorire la criminalità.

Ciò premesso, deve rilevarsi che -sotto il profilo della astratta legittimazione a fondare il giudizio prognostico censurato dall’appellante – non sembra alla Sezione che siano stati travalicati i limiti enucleati dalla giurisprudenza (ed il dato, lo si anticipa, rileverà anche in sede di verifica della fondatezza del petitum risarcitorio).

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5880 del 18 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 05880/2010 REG.DEC.

N. 03911/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2009, proposto da:
Ricorrente S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Sistina 121;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Reggio Calabria-Uff. Terr. Governo R.Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

nei confronti di

Argi S.p.A.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA – n. 00117/2009, resa tra le parti, concernente RILASCIO INFORMAZIONI ANTIMAFIA EX ART. 10 DPR N.252/98.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria- Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Consigliere ************** e uditi per le parti l’ Avvocato ******** e l’ Avvocato dello Stato *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tar della Calabria – Sede di Reggio Calabria- ha respinto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’ odierna appellante l’annullamento della nota prot. n. 65143/06W/Area I del 17 novembre 2006, con cui la Prefettura – ****** di Reggio Calabria aveva rilasciato alla società AR.Gi s.p.a. informazioni antimafia di natura interdittiva ex art. 10 DPR n. 252/98 a carico della predetta ricorrente ed il ricorso per motivi aggiunti volto a censurare la nota prot. n.36207/08 Area I del 29 maggio 2008, con cui la Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria aveva rilasciato alla società AR. Gi S.p.a. informazioni antimafia ex art. 10 D.P.R. n.252/1998 a carico del ricorrente di natura interdittiva

I primi Giudici nel corso del giudizio di primo grado avevano emesso ordinanza istruttoria e, in ottemperanza alla medesima, la Prefettura aveva fatto pervenire una nota della Questura di Reggio Calabria del 28 ottobre 2006 relativa a A. Domenico, rappresentante ed amministratore unico della Ricorrente srl, e di Romanina Antonio, socio, rispettivamente figlio e genero di ***********, nei cui riguardi segnalava la sussistenza di numerosi pregiudizi penali, nonché l’ulteriore rapporto di parentela con la famiglia C. (con la quale era pure indagato per reato di lottizzazione abusiva), atteso che la figlia ******, sorella del ********, aveva sposato *********, capo dell’omonimo sodalizio mafioso e detenuto perché condannato all’ergastolo in quanto riconosciuto mandante di numerosi omicidi.

Con ordinanza n. 602 del 18 dicembre 2007 il Tar, rilevato che con decisione n. 3707 del 27 giugno 2007 la VI sezione del Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Tar n. 551/06, aveva annullato una precedente informativa della Prefettura di Reggio Calabria del 4 luglio 2005, fondata sui medesimi fatti riportati nella nota della Questura del 18 ottobre 2006, rilevando che “il mero rapporto di parentela non è di per sé sufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità” aveva accolto la domanda incidentale di sospensione.

L’amministrazione aveva proceduto al riesame della posizione dell’odierna appellante.

Con ulteriore ricorso notificato l’11 luglio 2008 e ritualmente depositato la società ARC aveva impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. 36207/08/Area I del 29 maggio 2008 con la quale la Prefettura, in esito al riesame avviato in ottemperanza dell’ordinanza n. 602/07, e tenuto conto degli elementi acquisiti mediante nuovi accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia, aveva confermato il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose “a motivo del perdurare dei vincoli di parentela ed affinità intercorrenti tra i componenti della società in oggetto, *********** e *********, il primo, già destinatario di misura di prevenzione, è ritenuto vicino a consorteria mafiosa ed il secondo, condannato all’ergastolo in quanto riconosciuto mandante di numerosi omicidi di mafia, appartiene a nota cosca mafiosa operante in Siderno”.

Inoltre, si era evidenziato da parte dell’Amministrazione, che manifestazioni di concreta contiguità erano rintracciabili in particolare, anche, dalle seguenti circostanze: 1) in data 27 ottobre 2006 il padre dell’************, era stato controllato all’interno dell’abitazione ove si trovava il genero *********, mentre fruiva di un breve permesso di tre ore; 2) la sorella ******, moglie di C., insieme ai figli, era sostentata economicamente dalla famiglia A.; 3) padre e figlio risiedevano nella stessa contrada, in Siderno, nella quale pure aveva sede legale la società Ricorrente.

L’odierna parte appellante era insorta avverso la suddetta, terza, informativa, in quanto asseritamente meramente riproduttiva della prima già annullata dal Consiglio di Stato.

Essa aveva contestato altresì pure le tre nuove circostanze, volte a provare la sicura contiguità tra la Arc e le famiglie mafiose della zone, evidenziando che l’incontro tra il C. ed il **************** era avvenuto in occasione di una visita alla madre del primo, e comunque, in presenza delle forze dell’ordine che scortavano il detenuto.

Inoltre, secondo l’appellante, il sostentamento da parte della famiglia di origine della congiunta ****** doveva considerarsi non solo normale, ma doveroso e la vicinanza geografica delle abitazioni e della sede legale della società oltre ad essere irrilevante era pure insussistente in punto di fatto.

I primi Giudici hanno respinto il ricorso ( previa dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale, considerato che la nota del 29 maggio 2008 sostituiva la precedente ed era stata ritualmente impugnata).

Nel merito, il Tar ha evidenziato che la Prefettura muoveva dal rilievo della sussistenza di vincoli di parentela ed affinità intercorrenti tra l’amministratore unico della società interessata, A. Domenico (cl. 71) e soggetti da ritenere vicini o appartenenti a cosche mafiose (in particolare del padre, *********** (cl. 36), prima amministratore unico della stessa società, destinatario di misura di prevenzione, da ritenersi vicino a consorteria mafiosa, e del cognato, C. Cosimo, condannato all’ergastolo perché mandante di numerosi omicidi di mafia).

Quanto alla figura del primo, la appellante aveva lamentato che l’amministrazione non aveva tenuto in considerazione i plurimi elementi giudiziari a lui favorevoli ed in particolare il fatto che non aveva mai subito condanne penali (al contrario, era stato assolto da ogni imputazione).

Il Tar ha sul punto chiarito che nella informativa non vi era traccia della sopravvenienza della sentenza di assoluzione nei confronti di R. Carlo A., ma ciò era comprensibile in quanto non vi era cenno dell’intera vicenda giudiziaria e neppure, infatti, della pronuncia di condanna di primo grado.

Autonoma menzione era stata data soltanto alla misura di prevenzione, che gli era stata irrogata nel 1995.

Rispondeva al vero che dagli accertamenti eseguiti il 29 novembre 2007 si evinceva che la misura di prevenzione era stata revocata.

Secondo il Tar, tuttavia, la revoca, intervenuta nel 2000, operava ex nunc e non poteva elidere la valutazione negativa precedente.

Ciò che però assumeva maggior rilievo, era il perdurante contatto col gruppo C., il quale non trovava la sua esclusiva giustificazione nel legame di affinità con il C. Cosimo (la cui posizione giudiziaria assai grave era incontestata), ma lasciava intendere una contiguità di azione e di interessi con l’omonimo clan.

La Questura aveva posto in risalto la denuncia del 2003 dell’A. padre per lottizzazione abusiva di un vasto appezzamento di terreno, unitamente a persone ritenute associate o comunque vicine al clan C., come elemento che denota una comunanza di interessi illeciti e la presenza di A. padre all’interno dell’abitazione di C. Angela, madre del predetto ******, il quale nella circostanza stava fruendo di un permesso di tre ore.

Era stato inoltre evidenziato che *********, sorella dell’Amministratore unico, moglie di *********, dal momento in cui quest’ultimo era stato tratto in arresto, agli inizi degli anni ’90, aveva continuato a vivere con i propri quattro figli, apparentemente priva di autonomi mezzi di sostentamento, seppur mantenendo un tenore di vita agiato.

Ciò secondo gli inquirenti poteva essere sintomatico del fatto che la famiglia di origine dell’*********, probabilmente provvedeva al loro sostentamento.

Tali dati, il fatto in sé non anomali né censurabili, secondo i primi Giudici erano indicativi del dato della vicinanza dei due nuclei familiari.

Ne discendeva, secondo i primi Giudici, che (pur ritenendosi che il mero rapporto di parentela fosse di per sé insufficiente a far desumere il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità) l’equivocità del dato desumibile da un singolo rapporto di parentela era in concreto superato: a) dal più ampio intreccio di rapporti familiari emersi (Amministratore unico e socio, rispettivamente, figlio e genero di soggetto, destinatario di misura di prevenzione e a sua volta suocero di soggetto condannato all’ergastolo quale mandante di omicidi commessi nell’ambito di guerre di mafia, il quale era, dunque, a sua volta cognato dei primi due);

b) dalla individuazione di elementi che denotavano una reale contiguità, che trascendeva il rapporto parentale, tra il laico ed il gruppo mafioso.

L’ elevata intensità del vincolo (ed il contesto militante nel senso della sua sicura rilevanza, dato l’ambito geografico di riferimento e data anche la struttura societaria caratterizzata da un numero limitato di soci tra loro parenti) facevano sì che il quadro delineato fosse nell’insieme idoneo a sorreggere la conclusione circa il pericolo di condizionamento mafioso gravitante sulla società originaria ricorrente.

L’appellante ******à ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima e ribadendo le considerazioni esposte nel ricorso in appello in una articolata memoria conclusiva.

Era in primo luogo errata la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale perché parte appellante manteneva l’interesse alla impugnazione degli atti ivi censurati ( e perché nel ricorso principale erano state articolate doglianze – quale quella relativa volta a censurare l’informativa in quanto mera reiterazione della precedente annullata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3707/2007).

Peraltro la “nuova” informativa di cui alla nota del 29.5.2008 valorizzava circostanze ininfluenti, ed in ogni caso verificatesi antecedentemente alla decisione del Consiglio di Stato n. 3707/2007.

L’exceptio rei judicatae proposta con specifica censura e non esaminata dal Tar era certamente fondata e rivestiva portata assorbente ex art. 112 cpc.

Nel merito, comunque, la sentenza era errata: pur muovendo dalla condivisibile premessa della insufficienza del rapporto di parentela a produrre la conseguenza del “pericolo infiltrativo”, giungeva a conclusioni del tutto non condivisibili.

Obliava che la presenza del C. – sotto scorta e per tre ore- in casa della madre era dovuta alla circostanza che quest’ultima era moribonda (decedette il 22.1.2007), e che alle medesime ragioni era ascrivibile la presenza dell’***********, padre dell’amministratore unico.

Che poi quest’ultimo aiutasse economicamente la propria figlia ******, ed i quattro nipoti, era circostanza logica e naturale (oltreché prescritta ed addirittura imposta dall’ordinamento, ex art. 433 CC).

Nessuna prova era stata depositata in atti della asserita denuncia dell’***********o, padre dell’amministratore unico, per lottizzazione abusiva:era anzi stata fornita la prova contraria.

Il fatto che l’abitazione degli A. padre e figlio fosse vicina alla sede della società, considerato che entrambe erano ubicate in Siderno, centro urbano di non vaste dimensioni, era ininfluente

Il Tar aveva errato non esaminando la domanda risarcitoria proposta dall’appellante società, che doveva essere accolta versando l’amministrazione in palese grave colpa.

Con memoria datata 22.06.2010 parte appellante ha puntualizzato e ribadito le suindicate censure.

L’appellata amministrazione ha depositato una sintetica memoria ed ha chiesto respingersi il ricorso in appello in quanto infondato nel merito e volto a censurare una manifestazione di discrezionalità amministrativa immune da vizi e abnormità: l’informativa del 29.5.2008 era stata resa a seguito di riesame, per cui non incorreva nell’asserito vizio di violazione del giudicato, posto che non prendeva in considerazione il rapporto di parentela intercorrente tra il padre dell’amministratore unico ed il C..

DIRITTO

L’appello deve essere accolto nel merito, nei termini di cui alla motivazione che segue, con conseguente riforma dell’appellata sentenza ed accoglimento del ricorso di primo grado, ad esclusione del petitum risarcitorio .

Al fine di perimetrare il thema decidendi quanto al denunciato vizio ex art. 112 cpc asseritamente attingente la impugnata decisione, ritiene la Sezione di condividere la tradizionale impostazione secondo cui “l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 112, c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo.”

(Consiglio di Stato , sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 98).

“Il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.”(Consiglio di Stato , sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2009).

I primi giudici, all’evidenza, hanno condiviso l’impianto sostanziale del provvedimento impugnato nella parte in cui quest’ultimo è stato definito “informativa nuova” fondata su nuovi elementi di fatto differenti da quelli già vagliati con la decisione demolitoria della Sezione n. 3707/2007

Appare evidente pertanto che, sia pure non fornendo analitica e partita risposta sulla denunciata exceptio rei judicatae, essi si sono implicitamente pronunciati sulla medesima, respingendola, avendo riscontrato la legittimità degli atti impugnati in primo grado sotto profili assorbenti rispetto alla portata della censura medesima.

Ritiene la Sezione di potere condividere detto modus procedendi, e che nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna lesione del principio di cui all’art. 112 cpc, potendosi sul punto richiamare l’orientamento della Sezione, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, a tenore del quale “Il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile. (Consiglio Stato , sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 189).

 

In ogni caso, si deve rilevare che “l’omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.”(Consiglio Stato , sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3289)

Nel merito, ritiene comunque il Collegio che il ricorso in appello sia fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono (ad esclusione del petitum risarcitorio) e debba essere accolto.

 

Non appare inopportuno fare precedere la disamina delle doglianze prospettate dall’appellante da una breve ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali di recente espressi in materia, nella convinzione che da essi possano immediatamente trarsi utili spunti alla risoluzione dei quesiti per cui è processo.

In particolare,la Sezione condivide pienamente l’impostazione classificatoria seguita dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale le c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori e ai fini dell’esercizio di eventuali atti di autotutela della p.a.) possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all’art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa prevista dall’art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall’art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486. (Consiglio Stato , sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

Il criterio distintivo, si rinviene nella circostanza che, diversamente dall’informativa tipica, che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall’art. 4 d.lg. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione – tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della società o dell’impresa), l’informativa atipica non ha carattere interdittivo ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.; pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull’idoneità morale del concorrente e non producono l’esclusione automatica dalla gara.(Consiglio Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6902)

Le informative del genere di quelle per cui è causa rappresentano quindi una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività: da tale impostazione, si è fatta discendere la conseguenza che “l’informativa prefettizia antimafia di cui all’art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 e all’art. 10, d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, e prescinde quindi da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa.” (Consiglio Stato , sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867)

Si è puntualizzato, in proposito, infatti, che “in forza del combinato disposto dell’art. 4 d.lg. 8 agosto 1994, n. 490 e dell’art. 1 septies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, si deve ritenere che legittimamente l’amministrazione erogatrice, nell’esercizio dei poteri discrezionali autonomamente assentiti dalla legge, disponga la revoca di un’aggiudicazione provvisoria di lavori di completamento di un’azienda ospedaliera nei confronti di una società a carico della quale risultino, sulla scorta delle comunicazioni prefettizie, pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata, pur se nelle informative stesse si affermi che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, una valutazione certa con riguardo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte ed indirizzi della società stessa. Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice che, per “ragione di pubblico interesse” può agire con un atto di autotutela.” (Consiglio Stato , sez. IV, 01 marzo 2001, n. 1148).

Sotto il profilo del grado di approfondimento probatorio che deve essere ad esse sotteso, v’è concordanza di vedute in giurisprudenza nel ritenere che l’art. 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 costituisce una misura di tipo preventivo intesa a contrastare l’azione del crimine organizzato poiché dà rilievo, ai fini ostativi della contrattazione degli appalti di opere pubbliche, anche agli elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica. (Consiglio Stato , sez. VI, 02 ottobre 2007, n. 5069).

Non è superfluo evidenziare il rapporto di strettissima correlazione sussistente tra il grado di plausibilità richiesto e l’elemento finalistico cui esse sono destinate.

Tale aspetto è stato colto dalla pronuncia che di seguito si riporta, secondo cui

“l’informativa prefettizia di cui agli art. 4 d.lg. 29 ottobre 1994 n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la p.a., determinando l’esclusione dell’imprenditore, sospettato di detti legami, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività. La fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa, si concreta essenzialmente nell’acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare). A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni.” (Consiglio Stato , sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574).

Il parametro valutativo, quindi, non è quello della “certezza”, ma quello della “qualificata probabilità”.

 

L’art. 10 del DPR n. 252/1998, poi, stabilisce, al comma VII, che “ Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.”

 

La tipizzazione legislativa delle “fonti” dalle quali è possibile trarre il convincimento in parola, risponde ad un criterio di tassatività posto quale elementare presidio di tutela per i terzi che aspirino a contrattare con le amministrazioni.

Ma tale tipizzazione, non intacca la circostanza che il giudizio deve rispondere pur sempre a criteri probabilistici.

Si è condivisibilmente affermato, a tale proposito, che “nel rendere le informazioni richieste dal comune ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. c) d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il prefetto non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.(Consiglio Stato , sez. VI, 02 agosto 2006, n. 4737)

Tale ultimo profilo pare al Collegio rivestire portata nodale: non si postula, quale condizione per l’applicabilità delle disposizioni in parola, che ci si trovi al cospetto di una impresa “criminale” (posseduta/gestita/controllata da soggetti dediti ad attività criminali, cioè).

Ma che vi sia la “possibilità” che essa possa, “anche in via indiretta” favorire la criminalità.

Ciò premesso, deve rilevarsi che -sotto il profilo della astratta legittimazione a fondare il giudizio prognostico censurato dall’appellante – non sembra alla Sezione che siano stati travalicati i limiti enucleati dalla giurisprudenza (ed il dato, lo si anticipa, rileverà anche in sede di verifica della fondatezza del petitum risarcitorio).

E’ invero incontestabile la sussistenza di un legame familiare che lega l’amministratore unico della società interessata, A. Domenico (cl. 71) e soggetti da ritenere vicini o appartenenti a cosche mafiose: viene a questo riguardo in rilievo la figura del padre, *********** (cl. 36), prima amministratore unico della stessa società, destinatario in passato di misura di prevenzione.

Ma soprattutto emerge il nesso che lega l’amministratore unico predetto al clan C., posto che la sorella ****** ha sposato *********, capo dell’omonimo sodalizio mafioso e in atto detenuto perché condannato all’ergastolo in quanto riconosciuto mandante di numerosi omicidi.

Come già rilevato dal Tar, il profilo relativo alla figura del genitore dell’amministratore unico (A. R. Carlo) è stato funditus vagliato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3770/2007, il cui percorso motivazionale vale la pena di riportare di seguito.

Ivi è dato riscontrare l’affermazione per cui “i precedenti cautelari e le misure di prevenzione a carico di A. padre non ricevevano autonoma menzione nell’informativa prefettizia, ma erano stati tutti smentiti dalle successive decisioni degli organi giurisdizionali, addirittura sfociate nel riconoscimento di 264.000 euro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.”

In detta decisione, peraltro, si è affermato del pari che “cancellate tutte le pendenze giurisdizionali relative alla partecipazione di A. padre all’associazione mafiosa, la rilevanza del suo rapporto con il capo cosca C. Comiso scolorisca alquanto e ancor di più quello con A. figlio, fondato su una sorta di applicazione della proprietà transitiva.

Più in generale deve ritenersi che il mero rapporto di parentela sia di per sé insufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità – quantomeno a livello di frequentazione – tra il laico ed il mafioso.”

 

Orbene: a fronte di elementi che, secondo la prospettazione dell’amministrazione appellata, costituirebbero attualizzazione del periculum infiltrativo rispetto al tempo in cui fu resa la sentenza demolitoria n. 3707/2007, e laddove si tenga presente che tali fatti concernono la posizione dell’amministratore della società appellante, ed in quanto storicamente riscontrati (a livello di contatti intercorsi) ancora in tempi recenti non potevano considerarsi né remoti né inattuali non sussiste alcuna abnormità nell’azione dell’amministrazione.

Ciò che rileva infatti, è che i fatti non siano talmente remoti da essere reputati superati ed in alcun modo reiterabili,: chè altrimenti argomentando, sarebbe sufficiente un lasso di tempo intercorso in assenza di (prova di) contatti per rendere impossibile l’accertamento prefettizio.

Sotto altro profilo, in via generale, è bene rammentare che più volte la Sezione si è interrogata sul rilievo dimostrativo di rapporti parentali ed ha avvertito l’esigenza di affermare che “è illegittima l’informativa prefettizia negativa fondata sul mero rapporto di parentela o affinità, di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, essendo necessari anche altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.”(Consiglio di Stato , sez. VI, 02 maggio 2007, n. 1916: nell’iter motivazione della decisione predetta, si è richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale in una vicenda in cui si discuteva del possesso delle “qualità morali e di condotta” per l’ammissione ai concorsi in magistratura, secondo cui è certamente arbitrario……presumere che valutazioni e comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo – Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 108-).

Si è altresì affermato in giurisprudenza che ove si tratti di fatti vagliati dal Giudice penale, non è escluso comunque l’autonomo apprezzamento dell’amministrazione, non vincolato dagli esiti processuali.

Ciò che non si vuole, tuttavia, è che tale apprezzamento (che pure deve sempre esservi, tanto più a fronte di pronunce assolutorie) sia illogico od arbitrario.

E’ questo il limite dell’approfondimento motivazionale prefettizio prima ed amministrativo, di seguito.

Ed è questo, altresì, il parametro valutativo cui deve attenersi il Giudice amministrativo.

La Sezione ha conseguentemente affermato, in passato, che “l’informativa sulla sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa che, ai sensi dell’art. 4 d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, preclude la stipulazione di contratti con le Pubbliche amministrazioni, non richiede la prova dell’intervenuta “occupazione” mafiosa, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisiste tramite gli organi di polizia si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata. A legittimare l’adozione dell’informativa prefettizia è, pertanto, sufficiente che ad esito di un’adeguata istruttoria siano emersi elementi indiziari che, complessivamente considerati, rendano attendibile l’ipotesi del tentativo di ingerenza da parte delle organizzazioni criminali, con la conseguenza, sul piano del sindacato giurisdizionale che, stante l’ampia discrezionalità riservata all’autorità prefettizia, tale sindacato resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.”(Consiglio Stato , sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3470).

Rilevato quindi che l’ amministrazione si è trovata a dover valutare condotte ed eventi asseritamente concernenti un soggetto rivestente posizione apicale nella organizzazione societaria, devono essere respinte le censure volte a prospettare uno “straripamento di potere” in capo all’appellata amministrazione.

Tale statuizione, tuttavia, ovviamente non esaurisce il compito della Sezione, dovendo prendersi in esame il secondo gruppo di doglianze prospettato dall’appellante, e concernente il quomodo dell’esercizio di tale potere.

Tale profilo di censura merita accoglimento.

Deve premettersi che ad avviso del Collegio non è fondata la tesi estrema dell’appellante secondo cui ci si troverebbe in presenza di una preclusione discendente dalla decisione n. 3707/2007 regiudicata.

Invero gli elementi supportanti la deliberazione amministrativa impugnata non sono (soltanto) quelli vagliati dalla suindicata decisione del Consiglio di Stato n. 3707/2007.

Vi sono certamente tali elementi: ma insieme a questi, ne sono stati “segnalati” dall’amministrazione degli altri (come peraltro ammesso in ultimo da parte appellante nella propria conclusiva memoria).

Peraltro nulla vieta che, a fronte di una progressione investigativa ed accertativa, precedenti elementi indiziari ritenuti insufficienti da una pregressa decisione giurisdizionale possano essere rivalutati, alla stregua delle nuove resultanze sopraggiunte (il che avviene anche in sede penale, in punto di rimozione della sentenza di proscioglimento resa ex art. 425 cpp, e, a fortiori, di riapertura delle indagini a seguito di provvedimento di archiviazione).

L’operato dell’amministrazione non appare sul punto censurabile.

Con riguardo all’odierno giudizio quindi, il vaglio deve seguire il seguente iter: non disconoscere che su taluni elementi sottesi alla informativa v’è già una pronuncia giurisdizionale demolitoria.

Al contempo, tenere conto della circostanza che, la peculiarità del “nuovo” giudizio impugnatorio sotteso alla “nuova” informativa, non può limitarsi a non tenere conto degli elementi pregressi già vagliati, come se sui medesimi fosse calato un giudicato irrefragabile postulante l’ininfluenza e la non decisività dei medesimi qual dimostrativi del pericolo infiltrativo.

Al contrario, come in ogni fattispecie complessa segnata da uno stratificarsi di elementi oggetto (almeno secondo l’ipotesi d’accusa) di una progressione delle acquisizioni investigative, occorre interrogarsi sulla attitudine delle nuove emergenze probatorie a saldarsi alle pregresse acquisizioni (già vagliate e ritenute insufficienti) “superando” il pregresso giudizio di inettitudine a dimostrare il pericolo infiltrativo.

Ciò che appunto appare insufficiente al Collegio, anche nell’ottica valutativa complessiva volta a ricomprendere l’insieme degli elementi emersi, è la portata dimostrativa del pericolo infiltrativo desumibile dai “nuovi” fatti posti a sostegno del proprio convincimento da parte dell’amministrazione.

La insufficienza emerge in primo luogo con riferimento alla tesi per cui la circostanza che la famiglia A. sia rimasta in contatto con la A. Teresa, a propria volta coniuge del C., sia significativa, a propria volta, di un legame tra la famiglia A. predetta ed il clan C..

Detta tesi incorre in un vizio logico evidente, laddove trascura una serie non indifferente di elementi: in primo luogo non è affatto dimostrato che la predetta sia a propria volta in contatto con altri esponenti del clan (a parte, ovviamente, il legame con il detenuto coniuge), né risulta o è mai stato adombrato che essa abbia svolto un ruolo attivo.

In secondo luogo la stessa è figlia, e sorella degli A. indicati nell’informativa predetta: tale elemento, “giustifica” di per sé, a sufficienza, i contatti intercorsi, ed è senz’altro elemento che consente di valutare in termini assolutamente neutri la circostanza che la A. Teresa (ed i propri figli) sia stata aiutata finanziariamente dai propri congiunti.

Salva prova contraria – inesistente nel caso di specie – il dato si risolve in un aiuto finanziario (ed in contatti) intercorsi con la (rispettivamente) figlia e sorella, e con i figli di quest’ultima, e non certo con la prova di “contatti con il clan”.

La tesi dell’appellata amministrazione ha natura esclusivamente deduttiva, non essendo fondata su nuove (o pregresse e rivalutate) emergenze probatorie( si è unicamente segnalato che *********, sorella dell’Amministratore unico, moglie di *********, dal momento in cui quest’ultimo era stato tratto in arresto, agli inizi degli anni ’90, aveva continuato a vivere con i propri quattro figli, apparentemente priva di autonomi mezzi di sostentamento, seppur mantenendo un tenore di vita agiato. Ne discendeva, secondo l’ipotesi della prefettura recepita dal Tar, che probabilmente essa riceveva i mezzi per vivere dal proprio nucleo familiare d’origine, il che costituiva riprova del contatto tra il predetto nucleo d’origine ed il clan C.).

Detto primo “nuovo” elemento è quindi per il Collegio del tutto ininfluente in chiave “accusatoria”, in quanto, sotto un primo profilo, non fondato su alcun approfondito riscontro della situazione patrimoniale reddituale della A.( di guisa che appare maggiormente fondato su dati ipotetico-deduttivi piuttosto che su analisi patrimoniali/bancarie/immobiliari).

Secondariamente, esso, come dianzi chiarito, oblia la circostanza che il legame familiare diretto della A. Teresa è proprio quello intrattenuto con il proprio germano e con il proprio padre.

In terzo luogo, contiene un salto logico evidente.

Ammesso che l’amministratore unico dell’appellante società ed il padre di questi, aiutino economicamente *********, è evidente che questi concorrano a sostentare la propria (rispettivamente) germana e figlia, ed i propri quattro nipoti, figli di quest’ultima.

Tale circostanza non integra possibile “contatto con il clan C.”, essendo all’evidenza, semmai, aiuto alla propria congiunta, coniugata con il capoclan suindicato.

Si sarebbe dovuto dimostrare, invece, per integrare compiutamente il ragionamento logico-deduttivo accusatorio, o che la A. Teresa rivestisse a propria volta un qualsivoglia ruolo nel clan, ovvero che per il tramite di questa l’amministratore unico dell’appellante società ed il padre di questi versassero risorse esuberanti rispetto a quelle necessarie per il sostentamento del nucleo familiare della sorella e dirette al clan.

In carenza di – sia anche embrionale- dimostrazione di tali elementi la tesi dell’amministrazione può essere considerata mera illazione ipotetica, ed ha errato il Tar ad attribuirle uno spessore superiore a quello attribuibile alla mera congettura.

Quanto agli altri due “nuovi” elementi prospettati dall’amministrazione essi riposano nella circostanza che nel 2003 l’A. padre era stato denunciato per lottizzazione abusiva di un vasto appezzamento di terreno, unitamente a persone ritenute associate o comunque vicine al clan C., e nella presenza di A. padre all’interno dell’abitazione di C. Angela, madre del predetto ******, il quale nella circostanza stava fruendo di un permesso di tre ore.

Il secondo di essi, come è agevole riscontrare, ricade negli stessi vizi logici dianzi evidenziati.

In sostanza la presenza di A. padre all’interno dell’abitazione di C. Angela, madre del predetto ******, il quale nella circostanza stava fruendo di un permesso di tre ore, non appare dimostrativa di una “permanenza di contatti” che esuberi rispetto al vincolo di affinità trasmodando (a livello prognostico, ovviamente) nel “rapporto con il clan” alla stregua delle considerazioni che seguono.

La difesa ha infatti documentato che la visita del C. alla propria madre (per un periodo di breve durata, e sotto scorta) era ascrivibile alle gravissime condizioni di salute della medesima (consuocera dell’A. padre, per quanto si è finora chiarito).

Alla stregua di tali elementi, appare estremamente improbabile che la (non anticipatamente programmabile) visita del C. alla propria genitrice moribonda costituisse possibile “occasione” di incontro al fine di attualizzare contatti illeciti, posto che la stessa, a tacer d’altro, si era svolta alla costante presenza delle forze dell’ordine in condizione di monitorare tutto ciò che ivi sarebbe accaduto (ed in effetti essi hanno dato atto della contemporanea presenza dell’A. padre).

Quanto al primo di tali elementi “nuovi”, non è dimostrato né l’esito di tale segnalazione per lottizzazione abusiva, né la effettiva sussistenza di tale procedimento (circostanza recisamente contestata da parte appellante con affermazioni rimaste incontestate da parte delle difesa erariale dell’amministrazione), né la connotazione del medesimo in termini prognostico-infiltrativi, posto che l’amministrazione, neppure nella memoria in ultimo depositata, ha chiarito chi fossero i concorrenti nel reato asseritamente perpetrato dal padre dell’amministratore unico, in base a quali elementi si potrebbe desumere un legame di questi ultimi con il clan C., ed ogni altro elementare dato dal quale eventualmente desumere la fondatezza del periculum paventato.

E ciò a tacere della circostanza che la fattispecie illecita in esame non attiene allo svolgimento dell’attività societaria, e comunque non sarebbe ascrivibile all’amministratore unico della società ma (anche laddove riscontrata, il che non è) al genitore di questi.

In ultimo, la contiguità “geografica” tra società ed abitazioni degli A. nulla dimostra, tanto più ove riferibile ad un piccolo centro urbano.

Tale carenza di autonoma portata dimostrativa del periculum attinge pertanto sia intrinsecamente i singoli elementi, che i medesimi complessivamente considerati: l’appello merita accoglimento e, in riforma dell’appellata decisione, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, nei termini di cui alla motivazione.

E’ invece inaccoglibile la pretesa risarcitoria.

I fatti posti a sostegno dell’informativa non erano né cervellotici né inifluenti sul convincimento in tema di (possibilità di) permeabilità della società appellante a condotte a natura infiltrativa da parte di organizzazioni criminali.

I precedenti giudiziari del padre dell’amministratore e il legame di affinità che lega quest’ultimo con un esponente del clan C. autorizzavano l’estrema cautela adottata dall’amministrazione.

Non si ravvisa nella condotta di quest’ultima alcun elemento colposo, neppure di natura lieve, dal che discende che il petitum risarcitorio deve essere certamente disatteso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e parte appellata deve pertanto essere condannata alla rifusione delle medesime nella misura che appare congruo determinare in € 3000,00 (Euro tremila/00) oltre *** e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie in parte nei termini di cui alla motivazione e con esclusione della richiesta risarcitoria e, per l’effetto, annulla l’appellata decisione ed in accoglimento del ricorso di primo grado annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna l’appellata amministrazione al pagamento delle spese processuali di € 3000,00 (Euro tremila/00) oltre *** e CPA come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

*****************, Consigliere

****************, Consigliere

******************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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