Il matrimonio acattolico o dei culti ammessi

Scarica PDF Stampa

Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno avuto la facoltà di potersi dotare di una propria organizzazione per potere funzionare adottando degli statuti con principi e norme che non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
 Dietro una precisa richiesta possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e accordarsi con lo Stato italiano per la definizione delle loro funzioni e dei loro rapporti.
 Si distinguono enti e confessioni prive di personalità giuridica che scelgono di avere altre forme costitutive, enti e culti ai quali è riconosciuta personalità giuridica, confessioni religiose che possono concludere un’intesa con lo Stato italiano.

Indice

1. Quali sono i culti ammessi?

I culti ammessi dotati di personalità giuridica, sono soggetti alle disposizioni espresse nella legge 1159/1929 e nel relativo regolamento di attuazione, contenuto nel Regio Decreto 289/1930, sia per il loro esercizio sia in relazione alla celebrazione del matrimonio secondo le precise modalità delle quali agli articoli da 25 a 28 del Regio Decreto.
 Attraverso queste disposizioni, che risalgono a un’epoca precedente alla Costituzione, si ammetteva la libertà di esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica di Stato, e la possibilità per i Ministri di culto di compiere atti capaci di produrre effetti giuridici per l’ordinamento italiano, a condizione di avere ottenuto dal Ministero dell’Interno decreto di approvazione della loro nomina.
 Le persone che vogliono contrarre matrimonio religioso secondo un culto acattolico devono rendere nota la loro volontà all’ufficiale dello stato civile e produrre il provvedimento di nomina del Ministro.
Non esiste nessuna limitazione territoriale in relazione all’esercizio delle funzioni dei Ministri di culto, e le loro funzioni possono essere esercitate sull’intero territorio nazionale.
In caso di impedimento, il Ministro può delegare un altro celebrante, che lo sostituisca a norma di legge e che abbia ottenuto sempre l’approvazione governativa per l’esercizio delle funzioni.
Una volta che vengono effettuate le pubblicazioni, con le stesse modalità di quelle previste per il matrimonio civile, si dovrà procedere in modo diverso a seconda che la celebrazione avvenga nello stesso Comune oppure che la scelta della coppia sia relativa un Comune diverso.
 Nel primo caso, l’ufficiale di stato civile rilascia un’autorizzazione alla celebrazione che deve  indicare i dati dei nubendi, specificare le generalità del Ministro di culto, gli estremi del decreto di nomina e la data.
 La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, dovrà essere rivolta agli sposi dal Ministro, che dovrà provvedere all’invio dell’atto di matrimonio in originale al Comune del luogo entro 5 giorni dall’avvenuta celebrazione e l’atto viene trascritto nei registri di stato civile.
Non è ammessa la trascrizione tardiva come accade per il matrimonio concordatario.
 Nell’altra situazione, l’ufficiale di stato civile trasmette una richiesta di celebrazione al Comune designato, specificando che si tratterà di un matrimonio religioso acattolico, precisando le generalità degli sposi, del Ministro di culto e i dati del provvedimento di nomina, in modo che l’autorizzazione per la celebrazione possa essere rilasciata dall’ufficio di stato civile di quel Comune.
In questa ipotesi l’atto di matrimonio dovrà essere trasmesso per la trascrizione al Comune o ai Comuni di residenza degli sposi.
 Un’altra precisazione è relativa alle dichiarazioni ammesse per gli sposi durante il matrimonio.
È possibile che la coppia effettui la scelta dei rapporti patrimoniali sia nei confronti del regime di separazione dei beni secondo la legge italiana, sia scegliendo una legge straniera in situazioni di transnazionalità secondo le istruzioni ministeriali dell’applicazione dell’articolo 30 della legge 218/1995, sostituito dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi.
Sembra possibile che i Ministri di culto ricevano anche altre dichiarazioni accessorie come quelle del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio.
Questo aspetto viene chiarito dal Ministero dell’Interno cheafferma che i Ministri di culto “possono ricevere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio”. 

Potrebbero interessarti anche:

2. Quali sono i culti regolati da intese?

I culti acattolici, ai quali venga riconosciuta personalità giuridica, possono in un secondo tempo, chiedere di firmare un apposito accordo con lo Stato italiano, per fare in modo che i rapporti reciproci risultino disciplinati non più dalle disposizioni della legge 1159/1929 e dal relativo regolamento, ma dalle norme contenute nell’intesa raggiunta.
 I Ministri di culto designati dalla singola confessione religiosa sono autorizzati nell’ambito della stessa Intesa alla celebrazione dei matrimoni, senza che sia richiesto il provvedimento di autorizzazione a firma del Ministro.
Gli effetti civili del matrimonio religioso si produrranno sempre se il rito sia stato preceduto da regolari pubblicazioni alle quali abbia fatto seguito il rilascio di un nulla osta in duplice originale.
Un originale del nulla osta resterà al Ministro di culto e l’altro verrà allegato all’atto di matrimonio che, dopo la celebrazione ed entro i successivi cinque giorni, dovrà essere trasmesso al Comune del luogo di celebrazione per essere inserito nel fascicolo degli allegati all’atto trascritto.
La lettura degli articoli del codice civile relativi al matrimonio che deve essere effettuata  da parte dell’ufficiale dello stato civile in fase di pubblicazione, ad eccezione dei casi nei quali la celebrazione avvenga secondo il rito ebraico o della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, dove la spiegazione dei diritti e doveri dei coniugi è affidata al Ministro di culto.
Nel nulla osta verrà menzionata l’avvenuta lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. Se i nubendi non dovessero essere presenti al momento della pubblicazione, e la richiesta venga presentata da un procuratore speciale, l’ufficiale dello stato civile dovrà dare lettura delle norme menzionate in un secondo momento ai nubendi che sono tenuti a presentarsi lo stesso davanti dinanzi a lui.
 Si conferma la possibilità anche per il caso delle confessioni religiose regolate da Intese di accogliere le dichiarazioni accessorie previste dalle norme di legge e da inserire nell’atto di matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Il regolamento dello stato civile

Il volume affronta la disciplina della formazione e tenuta dei registri di stato civile, seguendo l’articolato del d.P.R. 396/2000. Per affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che l’ufficiale dello stato civile è chiamato a svolgere nel corso  del proprio lavoro, che diviene ogni giorno più complesso, è necessario avere conoscenza dei principi fondamentali in materia di cittadinanza, filiazione, riconoscimento, adozione, diritto al nome, matrimonio, separazione e divorzio, unione civile, cioè di quella parte del codice civile che si occupa del diritto di famiglia, senza trascurare la normativa di diritto internazionale privato, i trattati e le convenzioni internazionali, le disposizioni di polizia mortuaria, ma anche la disciplina del procedimento amministrativo, le leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese. In sostanza, occorre avere chiaro un quadro normativo quanto mai vasto e in costante cambiamento ed evoluzione. A questo, si aggiungono i sempre più frequenti interventi della giurisprudenza che contribuiscono a delineare, ridefinire, ampliare istituti e concetti giuridici che producono immediati risvolti pratici sulle attività dell’ufficiale di stato civile che quegli istituti è tenuto ad applicare in prima persona: è un ruolo in continua crescita, sempre più centrale, al punto che le stesse pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ne sottolineano le funzioni e gli adempimenti. Nel volume vengono approfondite le tante problematiche legate all’applicazione del regolamento di stato civile, affrontando dapprima gli aspetti teorici necessari per la comprensione delle funzioni dell’ufficiale di stato civile e per lo svolgimento del proprio ruolo, per poi passare alla pratica operativa, attraverso la descrizione degli adempimenti procedurali e di una vasta casistica.L’ufficiale di stato civile è così in grado non solo di avere adeguata conoscenza dei compiti da svolgere, ma anche di avere precisa consapevolezza di come affrontare praticamente le diverse fattispecie. A tal fine, le parti di testo evidenziate in grigio consentono a chi legge di individuare facilmente, per ogni argomento, procedure pratiche e adempimenti operativi. Una ricca e aggiornata banca dati online, contenente modulistica personalizzabile, normativa, prassi e giurisprudenza, arricchisce l’opera rendendola uno strumento di lavoro completo e al passo con le esigenze degli operatori. L’acquisto del volume include la consultazione online della modulistica in formato compilabile e di tutta la documentazione necessaria (normativa, prassi e giurisprudenza). All’interno del volume sono presenti le istruzioni per accedere all’area riservata del sito www.approfondimenti.maggioli.it Renzo Calvigioni Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”.  

Renzo Calvigioni | Maggioli Editore 2018

60.00 €