Il matrimonio acattolico o dei culti ammessi

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Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno avuto la facoltà di potersi dotare di una propria organizzazione per potere funzionare adottando degli statuti con principi e norme che non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
 Dietro una precisa richiesta possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e accordarsi con lo Stato italiano per la definizione delle loro funzioni e dei loro rapporti.
 Si distinguono enti e confessioni prive di personalità giuridica che scelgono di avere altre forme costitutive, enti e culti ai quali è riconosciuta personalità giuridica, confessioni religiose che possono concludere un’intesa con lo Stato italiano.

Indice

1. Quali sono i culti ammessi?

I culti ammessi dotati di personalità giuridica, sono soggetti alle disposizioni espresse nella legge 1159/1929 e nel relativo regolamento di attuazione, contenuto nel Regio Decreto 289/1930, sia per il loro esercizio sia in relazione alla celebrazione del matrimonio secondo le precise modalità delle quali agli articoli da 25 a 28 del Regio Decreto.
 Attraverso queste disposizioni, che risalgono a un’epoca precedente alla Costituzione, si ammetteva la libertà di esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica di Stato, e la possibilità per i Ministri di culto di compiere atti capaci di produrre effetti giuridici per l’ordinamento italiano, a condizione di avere ottenuto dal Ministero dell’Interno decreto di approvazione della loro nomina.
 Le persone che vogliono contrarre matrimonio religioso secondo un culto acattolico devono rendere nota la loro volontà all’ufficiale dello stato civile e produrre il provvedimento di nomina del Ministro.
Non esiste nessuna limitazione territoriale in relazione all’esercizio delle funzioni dei Ministri di culto, e le loro funzioni possono essere esercitate sull’intero territorio nazionale.
In caso di impedimento, il Ministro può delegare un altro celebrante, che lo sostituisca a norma di legge e che abbia ottenuto sempre l’approvazione governativa per l’esercizio delle funzioni.
Una volta che vengono effettuate le pubblicazioni, con le stesse modalità di quelle previste per il matrimonio civile, si dovrà procedere in modo diverso a seconda che la celebrazione avvenga nello stesso Comune oppure che la scelta della coppia sia relativa un Comune diverso.
 Nel primo caso, l’ufficiale di stato civile rilascia un’autorizzazione alla celebrazione che deve  indicare i dati dei nubendi, specificare le generalità del Ministro di culto, gli estremi del decreto di nomina e la data.
 La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, dovrà essere rivolta agli sposi dal Ministro, che dovrà provvedere all’invio dell’atto di matrimonio in originale al Comune del luogo entro 5 giorni dall’avvenuta celebrazione e l’atto viene trascritto nei registri di stato civile.
Non è ammessa la trascrizione tardiva come accade per il matrimonio concordatario.
 Nell’altra situazione, l’ufficiale di stato civile trasmette una richiesta di celebrazione al Comune designato, specificando che si tratterà di un matrimonio religioso acattolico, precisando le generalità degli sposi, del Ministro di culto e i dati del provvedimento di nomina, in modo che l’autorizzazione per la celebrazione possa essere rilasciata dall’ufficio di stato civile di quel Comune.
In questa ipotesi l’atto di matrimonio dovrà essere trasmesso per la trascrizione al Comune o ai Comuni di residenza degli sposi.
 Un’altra precisazione è relativa alle dichiarazioni ammesse per gli sposi durante il matrimonio.
È possibile che la coppia effettui la scelta dei rapporti patrimoniali sia nei confronti del regime di separazione dei beni secondo la legge italiana, sia scegliendo una legge straniera in situazioni di transnazionalità secondo le istruzioni ministeriali dell’applicazione dell’articolo 30 della legge 218/1995, sostituito dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi.
Sembra possibile che i Ministri di culto ricevano anche altre dichiarazioni accessorie come quelle del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio.
Questo aspetto viene chiarito dal Ministero dell’Interno cheafferma che i Ministri di culto “possono ricevere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio”. 

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2. Quali sono i culti regolati da intese?

I culti acattolici, ai quali venga riconosciuta personalità giuridica, possono in un secondo tempo, chiedere di firmare un apposito accordo con lo Stato italiano, per fare in modo che i rapporti reciproci risultino disciplinati non più dalle disposizioni della legge 1159/1929 e dal relativo regolamento, ma dalle norme contenute nell’intesa raggiunta.
 I Ministri di culto designati dalla singola confessione religiosa sono autorizzati nell’ambito della stessa Intesa alla celebrazione dei matrimoni, senza che sia richiesto il provvedimento di autorizzazione a firma del Ministro.
Gli effetti civili del matrimonio religioso si produrranno sempre se il rito sia stato preceduto da regolari pubblicazioni alle quali abbia fatto seguito il rilascio di un nulla osta in duplice originale.
Un originale del nulla osta resterà al Ministro di culto e l’altro verrà allegato all’atto di matrimonio che, dopo la celebrazione ed entro i successivi cinque giorni, dovrà essere trasmesso al Comune del luogo di celebrazione per essere inserito nel fascicolo degli allegati all’atto trascritto.
La lettura degli articoli del codice civile relativi al matrimonio che deve essere effettuata  da parte dell’ufficiale dello stato civile in fase di pubblicazione, ad eccezione dei casi nei quali la celebrazione avvenga secondo il rito ebraico o della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, dove la spiegazione dei diritti e doveri dei coniugi è affidata al Ministro di culto.
Nel nulla osta verrà menzionata l’avvenuta lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. Se i nubendi non dovessero essere presenti al momento della pubblicazione, e la richiesta venga presentata da un procuratore speciale, l’ufficiale dello stato civile dovrà dare lettura delle norme menzionate in un secondo momento ai nubendi che sono tenuti a presentarsi lo stesso davanti dinanzi a lui.
 Si conferma la possibilità anche per il caso delle confessioni religiose regolate da Intese di accogliere le dichiarazioni accessorie previste dalle norme di legge e da inserire nell’atto di matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Dott.ssa Concas Alessandra

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