Il mantenimento del figlio maggiorenne cessa a 34 anni

Redazione 14/11/16
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Il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti non può proseguire a vita, ma si estingue quando questi raggiungono un’età e un’istruzione adatti alla ricerca di un lavoro. Con l’interessante ordinanza del 29 marzo 2016, il Tribunale di Milano ha stabilito tale età a 34 anni. Oltre questo limite, il figlio non può più pretendere il mantenimento e deve attivarsi autonomamente per diventare indipendente.

Vediamo con precisione fino a quando il figlio può essere mantenuto dai genitori.

 

Come funziona l’assegno di mantenimento?

La Costituzione e il Codice civile obbligano i genitori a “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente” i figli (art. 147 c.c.). Il mantenimento economico della prole può proseguire (e di norma prosegue) dopo il raggiungimento della maggiore età, anche quando i genitori siano separati. Si legge infatti all’art. 155-quinquies del Codice civile, come modificato dalla L. n. 54/2006, che il giudice “può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.

 

Quando termina il mantenimento del figlio maggiorenne?

In linea teorica, quindi, i genitori anche separati sono tenuti al mantenimento del figlio fino al momento del raggiungimento dell’indipendenza economica. Di fatto, però, come è facile immaginare, il versamento dell’assegno non può andare avanti all’infinito.

La legge prevede, infatti, che il figlio maggiorenne che si trova nelle condizioni di trovare una posizione lavorativa a lui consona per età e istruzione deve attivarsi operosamente per diventare indipendente. In altre parole, una volta completati gli studi e la formazione che da lui sono stati scelti, il figlio ormai adulto deve smettere di contare sull’assegno familiare.

 

La fine del mantenimento e la soglia dei 34 anni

Il momento preciso in cui il figlio maggiorenne diventa responsabile delle sue scelte anche lavorative ed economiche varia ovviamente di caso in caso, ma la recente ordinanza del Tribunale di Milano introduce, come accennato, un interessante limite temporale.

“In linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee”, infatti, lo stato di non occupazione del figlio non può più essere considerato come giustificazione del mantenimento “oltre la soglia dei 34 anni“. Oltre questo limite massimo, sottolineano i giudici, il mantenimento diventerebbe “un vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”.

 

Niente assegno in caso di negligenza

Niente assegno, dunque, oltre ragionevoli limiti di tempo e misura. Quando il mancato raggiungimento dell’indipendenza è causato da negligenza o è comunque imputabile al figlio, come in quasi tutti i casi dopo il compimento del 34° anno di età, il mantenimento non è più dovuto. L’unica eccezione chiaramente stabilita della legge è quella in cui il figlio maggiorenne sia in condizione di handicap grave.

Redazione

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