Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza

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Indice:

  1. Il regime speciale per i dipendenti delle organizzazioni di tendenza
  2. Casistiche giurisprudenziali

1.Il regime speciale per i dipendenti delle organizzazioni di tendenza

Secondo l’art. 4 della legge n. 108/1990, per organizzazioni di tendenza si intendono quei “datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.[1] Per espressa previsione del suddetto articolo, ai dipendenti delle organizzazioni di tendenza non si applica l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tuttavia, l’articolo 4 della legge n. 108/1990 trova applicazione esclusivamente per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, in considerazione del superamento del vecchio regime speciale dettato dalla disposizione qui in commento, operato dall’art. 9 del dlgs. n. 23/2015 che prevede l’applicazione della disciplina contenuta nel decreto n. 23/2015, per “i datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.[2]

Ad ogni modo, ai lavoratori assunti prima della suindicata data, “continuerà ad applicarsi il vecchio regime della c.d. tutela obbligatoria”.[3]

I lavoratori, dunque, sottoposti alla disciplina del contratto c.d. a tutele crescenti, godranno del presidio di tutela di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970. Pur tuttavia, una parte di questi lavoratori non beneficerà del regime di tutela di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970. Il riferimento è ai prestatori dei piccoli datori di lavoro. In proposito, all’art. 9 co. 1 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, si legge che “ove il datore di lavoro non raggiunga i  requisiti  dimensionali d cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.  300  del 1970, non si applica l’articolo  3,  comma  2,  e  l’ammontare  delle indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è  dimezzato  e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. In sintesi, la disposizione appena passata in rivista, riguarda i lavoratori di datori di lavoro qualificabili organizzazioni di tendenza con meno di 16 dipendenti all’interno dell’unità produttiva, o meno di 16 prestatori nello stesso comune; qualora non si superino le predette soglie, con meno di 61 dipendenti a livello di organico complessivo.[4]

Sicché questi datori di lavoro, ancorché organizzazioni di tendenza, sono esclusi dalla sfera dell’operatività della tutela reale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 e, in ogni caso di licenziamento ingiustificato, sono tenuti a pagare un’indennità monetaria dimezzata che, tra l’altro, non può superare il limite di 6 mensilità.

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2. Casistiche giurisprudenziali

Secondo la giurisprudenza, per i lavoratori destinatari di licenziamento intimato per ragioni discriminatorie, sebbene appartenenti alle c.d. organizzazioni di tendenza, non opera il regime di esclusione dell’art. 4 della legge n. 108/1990; di talché, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia, va ordinata la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell’ente e la categoria di appartenenza del dipendente.[5]

L’applicazione della disciplina delle c.d. organizzazioni di tendenza dell’art. 4 (quindi l’esonero dalla applicazione dell’articolo 18 della legge n. 300/1970), presuppone l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto e, più in generale, qualunque attività prevalentemente ideologica, purché in assenza di una struttura imprenditoriale.[6] Ancora. Affinché il regime speciale di deroga alla tutela reale possa operare, non è sufficiente la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazioni di tendenza indicate dalla norma, essendo necessarie la mancanza di scopo di lucro e di un’organizzazione imprenditoriale, identificabile, quest’ultima, laddove l’attività dell’organizzazione sia strutturata a guisa d’impresa, secondo i criteri di economicità, a prescindere dalla effettiva ripartizione degli utili.[7] Da tale assunto, ne deriva che il datore di lavoro potrà invocare la deroga enunciata dall’art. 4 della legge n. 108/1990, allorquando sia in grado – non solo di svolgere una delle attività dell’anzidetto articolo – ma anche un’attività senza fini di lucro e con un assetto non imprenditoriale. [8] Secondo la giurisprudenza, infine, l’accertamento del requisito negativo in ordine alla organizzazione non imprenditoriale del datore di lavoro è preliminare alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma in disamina.[9]

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Note:

[1] V. l’art. unico del D.P.R. 9 aprile del 2003 per l’indizione del referendum per l’abrogazione del comma. Successivamente, con Comunicato 14 luglio 2003 (G.U. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come stabilito dall’art. 75, quarto comma, della Costituzione.

[2] Cfr. Di Paola, Le tutele per “i vecchi” e per i “nuovi assunti”, in AA.VV. Vicende ed estinzione del rapporto di lavoro, Milano, 2018, pag. 237

[3] Essa prevede che “quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.

[4] Cfr. A. Bellavista, La tutela indennitaria dimezzata per i lavoratori occupati dai piccoli datori di lavoro, in F. Carinci e C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), Adapt University Press, 2015

[5] C. 3.10.2016, n. 19695; C. 25.6.2008, n. 20500

[6] C. 27.5.2011, n. 11777

[7] C. 18.6.2018, n. 16031; C. 12.3.2012, n. 3868

[8] C. 4.3.2014, n. 4983; C. 10.11.2010, n. 22873; C. 14.8.2008, n. 21685

[9] C. 22.12.2014, n. 27228

Dott. Domenico Giardino

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