Il licenziamento nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

Redazione 04/04/11
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Nelle scorse settimane presso la Corte di Cassazione sono state depositate varie
sentenze aventi ad oggetto la tematica del licenziamento. Tra le più rilevanti
vanno ricordate:
a) la sent. 7046 del 28 marzo (sezione lavoro): licenziamento e
principi di correttezza e buona fede
. Con questa pronuncia la Suprema Corte
ha affermato che il datore di lavoro, anche in quelle ipotesi in cui il licenziamento
sia legittimato da un giustificato motivo oggettivo (nel caso di specie un’esigenza
di riduzione del personale) e in cui non sia applicabile la disciplina dei licenziamenti
collettivi, non è libero di decidere arbitrariamente con quale dipendente
interrompere il rapporto, ma deve comunque operare nel rispetto dei principi di
"correttezza" e "buona fede". In concreto ciò si traduce
in un’applicazione analogica, "pur nella diversità dei relativi regimi"
dei criteri previsti dall’articolo 5 della legge 223/1991 per i licenziamenti
collettivi, nei casi in cui gli accordi sindacali non prevedano diversi e condivisi
criteri di scelta. Ne consegue che qualora si proceda alla riduzione di personale
"omogeneo" e "fungibile" e al quale dunque non si possono
applicare i consueti criteri di valutazione (utilità della singola posizione
o possibilità di ripescaggio in altre funzioni aziendali), dovranno considerarsi
come criteri obbligatori i carichi di famiglia e l’anzianità
del dipendente
;
b) la sent. 6498 del 22 marzo (sezione lavoro): licenziamento per giusta
causa e utilizzo di impianti audiovisivi
. L’art. 4, comma 2, dello Statuto
dei lavoratori (L. 300/1970) autorizza l’installazione sui luoghi di lavoro di
impianti e apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro; se dal loro utilizzo può
derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività
dei lavoratori, l’installazione richiede il previo accordo delle rappresentanze
sindacali aziendali. Laddove sia rispettata questa procedura, le riprese eventualmente
effettuate, e dalle quali si ricava un comportamento del dipendente che integra
gli estremi di una giusta causa di licenziamento (furto di beni aziendali), possono
essere lecitamente utilizzate nel processo che ne è seguito;
c) la sent. 6283 del 18 marzo (sezione lavoro): licenziamento collettivo
e unicità del criterio di uscita
. In questa ipotesi la Corte di Cassazione
ha chiarito che, ai fini della scelta in merito ai lavoratori da collocare in
mobilità o nei confronti dei quali procedere a licenziamenti collettivi,
il criterio di scelta deve risultare privo di discrezionalità.
I datori di lavoro e i sindacati sono liberi di definire anche un unico criterio
(nel caso di specie si trattava di quello della prossimità al pensionamento)
purché esso permetta il formarsi di una graduatoria rigida che non consenta
al datore di lavoro alcun margine di discrezionalità.

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