Il giudizio di permeabilità della società ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato

Lazzini Sonia 10/03/11
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Illegittimo recesso dal contratto con contestuale incameramento della relativa cauzione definitiva: il giudizio di permeabilità della società ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato

la segnalazione a carico dell’amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui ad un noto sodalizio criminale è formulata in termini generici, risolvendosi in affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari

l’emanazione di provvedimenti antimafia non può basarsi su affermazioni (quali il richiamo ad elementi “non ancora formalizzati”) incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, o su fonti confidenziali idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale

Con il ricorso in esame, successivamente integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, la Ricorrente Costruzioni s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, il provvedimento del Prefetto di Caserta del 10 luglio 2009 prot. n. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^, trasmesso all’******** s.p.a. con nota di pari protocollo e data, con cui è stata affermata la sussistenza nei confronti dell’impresa ricorrente e del suo amministratore unico Ricorrente ****** delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché ha gravato il conseguente provvedimento del Capo Compartimento della Viabilità per l’Umbria, prot. n. CPG – 0024857 – I del 19 novembre 2009 con cui l’******** s.p.a. ha disposto il recesso dal contratto rep. n. 116-550 del 5 maggio 2009 stipulato con la Ricorrente Costruzioni per lavori di manutenzione stradale con incameramento della relativa cauzione definitiva.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’informativa antimafia per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, invocando le pronunce con cui questa Sezione ha in precedenza annullato o sospeso analoghi provvedimenti resi nei suoi confronti dalla stessa Prefettura di Caserta.

Hanno resistito in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’******** s.p.a.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che il provvedimento interdittivo antimafia in questa sede impugnato (nota del 10 luglio 2009 prot. n. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^) richiama nel preambolo i medesimi atti istruttori posti a base delle informative antimafia interdittive di pari data emesse a carico della Ricorrente Costruzioni s.p.a. dal Prefetto di Caserta ed annullate da questa Sezione con sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010 e con sentenza in forma semplificata n. 1357 dell’11 marzo 2010.

Ne consegue che, per le stesse ragioni esposte nelle predette sentenze (cui può farsi sinteticamente rinvio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.) con riferimento ai vizi istruttori e motivazionali concernenti gli elementi addotti come rivelatori di una contiguità degli esponenti societari con la criminalità organizzata, è fondata anche la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo in questa sede impugnato e che i vizi di tale provvedimento si riflettono in vizi di invalidità derivata delle conseguenti determinazioni dell’******** s.p.a.

Può aggiungersi, peraltro, che il giudizio di permeabilità della società ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato neppure ex post da quanto riferito, successivamente al provvedimento impugnato, dalle Forze dell’ordine in riscontro a richieste di approfondimento formulate dall’****** di Caserta.

Nelle succitate decisioni, invero, la Sezione aveva ritenuto che la segnalazione a carico dell’amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui ad un noto sodalizio criminale fosse formulata in termini generici, risolvendosi in affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultavano richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. della riunione del 3 luglio 2009.

Nel corso del presente giudizio è stata depositata agli atti una nota della Questura di Napoli – Divisione anticrimine – Sez. 6 Misure di prevenzione antimafia del 18 febbraio 2010 in cui, quanto alle predette frequentazioni, ci si limita a rappresentare «che le stesse si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti».

Sennonché, come già ripetutamente osservato dalla Sezione, l’emanazione di provvedimenti antimafia non può basarsi su affermazioni (quali il richiamo ad elementi “non ancora formalizzati”) incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, o su fonti confidenziali idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale (TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010; n. 1357 del 11 marzo 2010; n. 16889 del 20 luglio 2007; ordinanza n. 1917 del 22 settembre 2010).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.

Nella natura degli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura di Caserta soccombente, come per legge.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 80 del 12 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 00080/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07182/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 7182 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

a) del provvedimento del dirigente amministrativo dell’ANAS SpA prot. CPG – 0024858-P del 19.11.2009, recante comunicazione di recesso dal contratto repertorio n. 116-550 del 5.5.2009 con contestuale incameramento della relativa cauzione definitiva; b) del provvedimento del Capo-Compartimento prot.n. CPG – 0024857 – I del 19.11.2009, ivi allegato, di recesso dal contratto di cui sopra ed incameramento della cauzione definitiva; c) della nota compartimentale del 05.11.2009 prot. CPG-0023704 e del relativo riscontro della Direzione Generale ANAS SpA del 13.11.2009 prot. CDG 0161498; d) del parere del Responsabile del procedimento, ivi richiamato; e) dell’informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. 252/98, ivi richiamata; f) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’******** S.p.A. e del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 la relazione del dott. ******************** e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, successivamente integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, la Ricorrente Costruzioni s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, il provvedimento del Prefetto di Caserta del 10 luglio 2009 prot. n. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^, trasmesso all’******** s.p.a. con nota di pari protocollo e data, con cui è stata affermata la sussistenza nei confronti dell’impresa ricorrente e del suo amministratore unico Ricorrente ****** delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché ha gravato il conseguente provvedimento del Capo Compartimento della Viabilità per l’Umbria, prot. n. CPG – 0024857 – I del 19 novembre 2009 con cui l’******** s.p.a. ha disposto il recesso dal contratto rep. n. 116-550 del 5 maggio 2009 stipulato con la Ricorrente Costruzioni per lavori di manutenzione stradale con incameramento della relativa cauzione definitiva.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’informativa antimafia per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, invocando le pronunce con cui questa Sezione ha in precedenza annullato o sospeso analoghi provvedimenti resi nei suoi confronti dalla stessa Prefettura di Caserta.

Hanno resistito in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’******** s.p.a.

La domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta con ordinanza n. 83 del 13 gennaio 2010.

L’******** s.p.a. ha proposto regolamento di competenza, dichiarato improcedibile con ordinanza del C.d.S., sez. IV, n. 2257 del 21 aprile 2010.

In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che il provvedimento interdittivo antimafia in questa sede impugnato (nota del 10 luglio 2009 prot. n. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^) richiama nel preambolo i medesimi atti istruttori posti a base delle informative antimafia interdittive di pari data emesse a carico della Ricorrente Costruzioni s.p.a. dal Prefetto di Caserta ed annullate da questa Sezione con sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010 e con sentenza in forma semplificata n. 1357 dell’11 marzo 2010.

Ne consegue che, per le stesse ragioni esposte nelle predette sentenze (cui può farsi sinteticamente rinvio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.) con riferimento ai vizi istruttori e motivazionali concernenti gli elementi addotti come rivelatori di una contiguità degli esponenti societari con la criminalità organizzata, è fondata anche la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo in questa sede impugnato e che i vizi di tale provvedimento si riflettono in vizi di invalidità derivata delle conseguenti determinazioni dell’******** s.p.a.

Può aggiungersi, peraltro, che il giudizio di permeabilità della società ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato neppure ex post da quanto riferito, successivamente al provvedimento impugnato, dalle Forze dell’ordine in riscontro a richieste di approfondimento formulate dall’****** di Caserta.

Nelle succitate decisioni, invero, la Sezione aveva ritenuto che la segnalazione a carico dell’amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui ad un noto sodalizio criminale fosse formulata in termini generici, risolvendosi in affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultavano richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. della riunione del 3 luglio 2009.

Nel corso del presente giudizio è stata depositata agli atti una nota della Questura di Napoli – Divisione anticrimine – Sez. 6 Misure di prevenzione antimafia del 18 febbraio 2010 in cui, quanto alle predette frequentazioni, ci si limita a rappresentare «che le stesse si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti».

Sennonché, come già ripetutamente osservato dalla Sezione, l’emanazione di provvedimenti antimafia non può basarsi su affermazioni (quali il richiamo ad elementi “non ancora formalizzati”) incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, o su fonti confidenziali idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale (TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010; n. 1357 del 11 marzo 2010; n. 16889 del 20 luglio 2007; ordinanza n. 1917 del 22 settembre 2010).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.

Nella natura degli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura di Caserta soccombente, come per legge.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in epigrafe (n. 7182/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento informativo antimafia (nota prot. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto della Provincia di Caserta) e le conseguenti determinazioni dell’*************** (provvedimento del Capo Compartimento della Viabilità per l’Umbria, prot. n. CPG – 0024857 – I del 19 novembre 2009) di recesso dal contratto rep. n. 116-550 del 5 maggio 2009 stipulato con la ricorrente e di incameramento della cauzione definitiva. —

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

********************, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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