Il giudice nazionale potrà chiedere pareri sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni della CEDU

Redazione 25/10/13
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Anna Costagliola

È stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e delle Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali il Protocollo n. 16 che contempla la possibilità anche per i giudici nazionali di richiedere alla Corte di Strasburgo pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. L’estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l’attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà.

L’opportunità resa alle più alte giurisdizioni nazionali di rivolgersi in via pregiudiziale alla CEDU per ottenere pareri consultivi in merito all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione mira, come è evidente, a chiarire le disposizioni della stessa Convenzione e a diffondere la giurisprudenza della Corte, fornendo in tal modo ulteriore attività di indirizzo al fine di aiutare gli Stati parte ad evitare future violazioni.

Questi i principi cardine della nuova procedura secondo le disposizioni del Protocollo n. 16 alla Convenzione:

a) le autorità giudiziarie competenti «possono» richiedere alla Corte un parere consultivo, meramente facoltativo; ciò implica che l’autorità giudiziaria che presenta la richiesta può ritirarla in ogni momento;

b) competenti a richiedere un parere consultivo della Corte sono «le più alte giurisdizioni di un’alta parte contraente», con tale locuzione intendendosi le autorità giudiziarie al vertice del sistema giudiziario nazionale;

c) le questioni sulle quali una giurisdizione interna può richiedere il parere consultivo della Corte sono le «questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli»;

d) la richiesta di parere consultivo deve essere presentata nell’ambito di una causa pendente dinanzi all’autorità giudiziaria che avanza la richiesta, la quale dovrà chiarire il contesto giuridico e fattuale della causa pendente;

e) spetta alla Corte, riunita in un collegio di 5 giudici, decidere se accogliere o meno la richiesta di parere consultivo presentata da un’autorità nazionale, fermo restando che ogni eventuale rigetto della richiesta deve essere motivato; quando il collegio accoglie la richiesta è la Grande Camera ad emettere il parere;

f) i pareri consultivi devono essere motivati; se il parere non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata;

g) i pareri consultivi non sono vincolanti. Essi vengono emessi nell’ambito di un dialogo tra la Corte e le autorità giudiziarie nazionali, per cui l’autorità richiedente ha il potere di decidere degli effetti del parere consultivo nel procedimento nazionale.

Il Protocollo in questione è atto normativo di rilevante importanza, istituendo l’inedita possibilità per i giudici nazionali di ultima istanza di rivolgersi direttamente alla Corte EDU, prima di assumere la propria decisione, per chiedere un’opinione «non vincolante» in ordine all’interpretazione del diritto della CEDU. La ratio dell’istituto non è quella di trasferire la causa alla Corte, quanto, piuttosto, di conferire all’autorità giudiziaria che presenta la richiesta i mezzi necessari per garantire il rispetto dei diritti previsti nella Convenzione durante l’esame della causa pendente dinanzi ad essa e, in prospettiva, di evitare l’intervento dei giudici sovranazionali successivamente all’esaurimento delle vie di ricorso interne.

I pareri resi in conformità al Protocollo in oggetto non hanno effetto diretto sugli eventuali successivi ricorsi; tuttavia essi andranno a fare parte della giurisprudenza della Corte, insieme alle sentenze e alle decisioni. L’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli contenuta in tali pareri consultivi sarà, infatti, analoga nei suoi effetti ai principi interpretativi stabiliti dalla Corte nelle sentenze e nelle decisioni.

Il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui almeno 10 tra le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo medesimo. L’Italia ha sottoscritto il Protocollo ma deve ancora ratificarlo.

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