Il GDPR per gli avvocati

Redazione 20/09/18
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Il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, verrà applicato in maniera diretta alla disciplina degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

La materia riguarderà anche gli studi legali, a prescindere dalla loro dimensione, struttura e area d’impiego.

L’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha costantemente accesso ai dati sensibili dei propri clienti, in particolare tali dati possono riguardare: la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione familiare, dati di minori etc; il trattamento di questi ultimi è connesso alla tipologia di rapporto di fiducia e al rispetto del rispetto dei vincoli deontologici, tra cui spicca la garanzia al segreto professionale.

La divulgazione dei dati sensibili

L’ipotesi di un’eventuale divulgazione, anche accidentale, di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte. Il difensore sarà pertanto chiamato alla massima riservatezza e al rispetto dei dati personale, con l’obbligo di conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia.
La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere necessaria al fine del corretto esercizio del segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto.

Quali misure di protezione adottare?

Al fine di evitare i pericoli della perdita e della divulgazione non autorizzata di tali dati, gli avvocati dovranno prestare particolare attenzione a che:
1) il trattamento dei dati personali sia chiaro e definito;
2) siano poteste in essere misure di sicurezza (tanto informatica che fisica);
3) le persone coinvolte nella pratica devono essere informate sul processo di protezione dei dati personali.

Ugualmente, con l’avvento dei nuovi strumenti tecnologici per la conservazione dei dati personale l’avvocato dovrà rispettare gli obblighi deontologici e normativi: pertanto, anche nelle ipotesi in cui lo studio abbia esternalizzato a terzi alcuni servizi (ad esempio l’utilizzo di una segreteria virtuale, la conservazione dei dati su cloud), o utilizzi propri mezzi di comunicazione a terzi (sito web, blog, servizi di consultazione on line, utilizzo di siti terzi), dovrà prestare la massima attenzione a che i dati siano trattati in modo sicuro e nel rispetto delle norme.

Attività di consulenza del difensore

Il nuovo Regolamento disciplina i nuovi spazi di manovra dell’avvocato.  Infatti il procurato in veste di giurista ha le competenze necessarie  per svolgere attività di consulenza in materia di privacy ai propri clienti.
La presente guida vuole essere un aiuto agli avvocati per consentire loro di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

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