Il forum non conveniens e il giudice italiano, giudice dell’Unione europea

Redazione 30/01/20
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di Caterina Silvestri

Sommario

1. Introduzione

2. Significato e tradizione della dottrina del forum non conveniens

3. Il forum non conveniens e l’ordinamento UE: la dismissione della competenza ai sensi dell’art. 15 del Reg. 2001 del 2003

4. Segue. La dismissione della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del Reg. 650 del 2012

1. Introduzione

L’Unione Europea non soltanto promuove direttamente l’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri mediante la normativa comune, ma si offre anche quale luogo di incontro culturale in grado di intensificare quello stesso processo di avvicinamento e la circolazione degli istituti attraverso meccanismi indiretti, quali l’imitazione delle idee, resi attivi dalla contiguità tra le diversità che l’Unione realizza.

Ormai risalenti sono gli studi che hanno segnalato l’avvio di questo fenomeno, avvenuto naturalmente e senza l’impulso istituzionale[1].

Nell’ambito del diritto processuale civile questo fenomeno ha riguardato in maniera particolare e massiccia la giurisdizione, versante rimasto, invece, tradizionalmente più al riparo dalle contaminazioni culturali, volte più alla esportazione di schemi procedimentali o di singoli istituti, piuttosto che a profili di sistema[2].

La ricorrenza di un potere discrezionale del giudice concernente la valutazione della propria competenza sul piano della sua «opportunità», e non soltanto dell’usuale profilo della ricorrenza dei criteri di collegamento giurisdizionale fissati dalla legge, costituisce un peculiare esempio di questa osmosi culturale e giuridica concernente la giurisdizione, che chiama il giudice italiano, quale giudice europeo, a misurarsi, perlomeno entro i limiti indicati nei paragrafi che seguono, con meccanismi a lui inusuali.

[1] M. Cappelletti, Dimensioni della giustizia nella società contemporanea, Bologna, 1994, p. 25 ss.; id., La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, Milano, 1962; V. Denti, Diritto comparato e scienza del processo, in L’apporto della comparazione alla scienza giuridica, Milano, 1980, p. 212 ss.

[2] Così osserva M. Taruffo, Aspetti fondamentali del processo civile di Civil Law e di Common Law, in Revista da Faculdade de Direito UFPR, 2001, p. 43. Sulla formazione del diritto processuale civile europeo e l’opera delle corti sovranazionali: N. Trocker, La formazione del diritto processuale europeo, Torino, 2011.

2. Significato e tradizione della dottrina del forum non conveniens

La dottrina del forum non conveniens costituisce un frutto tipico dei paesi di common law: la sua apparizione è tradizionalmente collocata nella Scozia del XVIII secolo[3], da cui si sarebbe diffuso nel Regno Unito, sia pure con peculiarità proprie come si ricorderà di seguito[4].

In applicazione della dottrina del forum (non) conveniens il giudice adito può declinare la propria competenza indicando che v’è un foro più «conveniente» per decidere la controversia.

Il criterio in questione è di conio giurisprudenziale ed esprime un potere eminentemente discrezionale del giudice di sospendere o di rifiutare l’esercizio del proprio potere giurisdizionale, altrimenti esistente in virtù dei criteri di collegamento normativamente previsti, sulla base di una valutazione circa l’appropriatezza della scelta effettuata dall’attore. La discrezionalità permane, dunque, sia quando questo potere è espresso in termini negativi, cioè quale declinazione della competenza giurisdizionale (forum non conveniens), sia quando lo stesso è espresso in termini positivi, cioè quale assunzione della competenza giurisdizionale (forum conveniens).

Esso risponde storicamente alla necessità di temperare la rigidezza del criterio del physical power, anch’esso tipico dei sistemi di common law, basato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale a un dato Stato in forza della (sola) presenza fisica della parte convenuta sul territorio dello Stato medesimo. La necessità di ridimensionare l’operatività di un siffatto criterio di attribuzione della giurisdizione, tradizionalmente annoverato tra i fori esorbitanti, si fa stringente con l’estensione dei traffici e l’accresciuta mobilità delle persone proprie dell’epoca moderna, la quale, per altro verso, richiede di estendere il potere dello Stato di affermare la propria jurisdiction anche in difetto della presenza fisica del convenuto sul territorio[5].

Benché la discrezionalità costituisca sempre il cuore dell’istituto e lo stesso sia oggetto di una continua elaborazione giurisprudenziale che mira a individuare criteri tali da condurre il giudizio del giudice in maniera da non creare disparità di trattamento tra le parti o da porre uno dei due contendenti in una posizione di svantaggio, vi sono rilevanti differenze tra la concezione sviluppatasi in Inghilterra e quella accolta negli Stati Uniti. In questi ultimi, il principio costituzionale del due process ha condotto allo sviluppo del canone del minimum contacts quale garanzia di correttezza, fairness, dell’esercizio del potere del giudice nei confronti della parte convenuta.

Il potere discrezionale delle Corti inglesi di sospendere il procedimento per ragioni di giustizia è già presente nei Judicature Acts del 1873: si tratta di una facoltà indicata come power to stay proceedings, che le modifiche introdotte con il Judicature (Consolidation) Act del 1925, estendono ai casi in cui vi sia prova di «vexation or oppression» da parte dell’attore[6].

In particolare è con il caso St Pierre v South American Stores[7] che si delineano i criteri per la concessione dello stay. Il balance of convenience, elaborato dalle corti scozzesi, non è reputato sufficiente per ottenere lo spostamento della lite dinanzi a un altro foro per il quale, piuttosto, è reputato necessario che il convenuto richiedente tale provvedimento, provi che la prosecuzione dell’azione in Inghilterra «would cause an injustice that was oppressive or vexatious to him, or would be an abuse of the process of court in some way», e che lo stay non causerebbe un’ingiustizia all’attore.

Si tratta della regola nota come the 1936 rule, che rende molto difficile l’ottenimento dello spostamento della lite.

E’ interessante ricordare che questa regola, nota anche quale abuse of the process of the court, comprende i casi di litispendenza, i quali costituiscono uno degli aspetti valutati per stabilire l’esistenza di un abuso da parte dell’attore perpetrata con la scelta di radicare la lite in Inghilterra[8].

E’, tuttavia, il caso The Atlantic Star del 1973[9] che segna l’avvio dell’elaborazione della dottrina del forum non conveniens in Inghilterra, destinata a trovare la propria originale declinazione in due successivi pronunciamenti, il caso MacShannon del 1978[10] e il caso The Abidin Daver del 1984[11].

Con la sentenza The Atlantic Star, la House of Lords espunge la mala fede dell’attore dal concetto di azione oppressiva e vessatoria e indica quali elementi da valutare a tal fine l’avanzamento e la natura della causa, l’eventuale litispendenza e gli effettivi vantaggi di cui può beneficiare l’attore dalla giurisdizione inglese. Per tutti i contendenti giudiziari, Lord Denning non rinuncia a enfatizzare la qualità della giustizia delle corti inglesi, ricordando che «No one who comes to these courts asking for justice should come in vain… This right to come here is not confined to Englishmen.»[12].

In occasione della successiva pronuncia McShannon, Lord Diplock crea un test bifase per decidere sulla concessione dello stay, secondo il quale devono essere soddisfatte due condizioni, una positiva e l’altra negativa: a) il convenuto deve indicare alla corte l’esistenza di un altro foro giurisdizionale idoneo a offrire giustizia alle parti con minori inconvenienti o spese; b) lo stay non deve privare l’attore dei legittimi i vantaggi personali o giuridici che l’hanno condotto a adire la giurisdizione inglese[13]. Lord Keith aggiunge che il convenuto dovrà mostrare l’esistenza a suo carico di «very serious disadvantage» che superano di gran lunga gli eventuali vantaggi dell’attore[14].

La valutazione comparativa delle posizioni dell’attore e del convenuto è ripresa nel caso The Abidin Daver nel quale, ancora Lord Diplock, nell’individuare quelle condizioni che permettono a un giudizio di procedere in Inghilterra, recupera quel «balancing of advantage and disadvantage to plaintiff and defendant», cioè il canone del bilanciamento già enucleato dalle corti scozzesi, affermando che l’ora è giunta di dire con franchezza che il criterio cui è pervenuta la House of Lord con la propria giurisprudenza «is indistinguishable from the Scottish legal doctrine of forum non conveniens»[15].

Nello stesso passo, Lord Diplock torna anche a porre l’accento sulla necessità che i vantaggi o gli svantaggi alla base del giudizio di bilanciamento debbano basarsi su «objective standards supported by evidence».

La chiave di volta di questa elaborazione è costituita dal caso The Spiliada[16], ancor oggi punto di riferimento per la dottrina in questione, benché vi siano stati interventi giurisprudenziali successivi[17].

Protagonista del consolidamento e schematizzazione dei principi cardine è Lord Goff il quale: a) in via generale, Evidenzia come l’espressione conveniens sia da intendersi come foro «appropriato»; b) l’onere della prova che esiste un altro foro più appropriato rispetto a quello inglese, grava sul convenuto. Tuttavia, qualora l’attore intenda dimostrare che vi sono speciali circostanze per mantenere la lite dinanzi alle Corti inglesi, il relativo onere probatorio graverà su di lui; c) se la giurisdizione è fondata as of right, secondo la legge di Inghilterra e Galles e non vi sono altri fori naturali, sarà mantenuta la giurisdizione così stabilita; d) la considerazione dei maggiori fattori di connessione «reali e sostanziali» tra l’azione e il foro, quali quelli che riguardano profili di maggior convenienza o spese (come, per esempio, la presenza di testimoni), ma anche la legge applicabile al contratto, la residenza delle parti o il place of business; e) se la corte dovesse valutare in base a questi elementi che esiste un altro foro più appropriato per il processo, lo stay non sarebbe comunque garantito quando risulti stabilito da cogenti prove che, di fatto, l’attore non potrebbe ottenere giustizia dinanzi alla giurisdizione straniera; f) ulteriori fattori di vantaggio per l’attore, quali la possibilità di ottenere dinanzi a una certa giurisdizione un risarcimento danni più elevato, il potere della giurisdizione di concedere gli interessi, un più ampio termine di prescrizione[18].

[3] A. Arzander, Forum (non) conveniens in England. Past, Present, and Future, London, 2018, p. 20 ss.; J. G. Starke, The High Court and the doctrine of «forum non conveniens», in Australian Law Journal, 1988, p. 671; W. M. Finch, Forum conveniens e forum non conveniens: judicial discretion and appropriate forum, in Queensland University of Technology Law Journal, v. 6, 1990, p. 67 ss.; M. Lupoi, Conflitti transnazionali di giurisdizione, Milano, 2002, p. 146.

[4] Anche negli Stati Uniti v’è stata la diffusione della dottrina in questione, sviluppatasi con profili di originalità; sul tema P. Hay, R. J. Weintraub, P. J. Borchers, Conflict of law, New York, 2000, p. 172 ss; Lupoi, Conflitti transnazionali di giurisdizione, cit., p. 187 ss.

[5] In connessione con la dottrina del forum non conveniens si sviluppa la, così detta, assumed jurisdiction, concernente i casi in cui il convenuto non è sul territorio: in queste ipotesi, originariamente disciplinate nei par. 18 e 19 del Common Law Procedure Act del 1852 e poi nell’Order 11 delle Rules of the Supreme Court e oggi nelle Civil Procedure Rules integrate con le Practice Direction, l’attore deve ottenere un permesso (permission) da parte del giudice per notificare fuori dalla giurisdizione inglese (service out the jurisdiction), come previsto per esempio dalla Rule 6.36. Diffusamente Lupoi, Conflitti transnazionali di giurisdizione, cit., p. 187.

[6] A. Mandaraka-Sheppard, Modern Maritime Law and Risk Management, Londra, 2009 (per l’edizione qui consultata), p. 160 ss. Il leading case è McCurry v Lewis (1882) 21 Ch D 202, seguito nelle decisioni successive quali Peruvian Guano v BocKwoldt and others (1883) 23 Ch D225; Human v Helm (1883) 24 Ch D 531; Logan v Bank of Scotland (1906) 1 Kb 141. Sul tema: N. Trocker, Italian National Report, in J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford, 1995, p. 209 ss.; Mandakara-Shepard, Maritime, cit., p. 161 ss.

[7] (1936) 1 KB 382 (CA). Si vedano le osservazioni di D. McClean, Jurisdiction and judicial discretion, in International Comparative Law Quarterly, 1968, p. 939.

[8] J. J. Fawcett, General Report, in Declining Jurisdiction in Private International Law, cit. p. 3.

[9] (1973) 2 Lloyd’s Rep., 197, peraltro criticato da Lord Reid, (1972) Lloyd’s Rep. 146.

[10] (1978) 1 All ER 625 (HL).

[11] (1984) 1 All ER 470.

[12] (1972) 2 Lloyd’s Rep. 446. Mandaraka-Sheppard, Modern Maritime Law, cit., p. 162 ss. e ivi ampi stralci delle opinion della pronuncia in esame.

[13] (1978) 1 All ER 625, p. 630.

[14] (1978) 1 All ER 625, p. 644 ss.

[15] (1978) 1 All ER 625, p. 476 ss.

[16] (1987) 1 AC 460 (HL).

[17] Come, per esempio, Lubbe v Cape plc Africa and Others (2000) 2 Lloyd’s Rep 383 (HL) and (2000) 1 Lloyd’s Rep, 139 (CA). Per gli sviluppi più recenti della dottrina in questione Arzander, Forum (non) conveniens in England. Past, Present, and Future, cit., p. 110 ss.

[18] Più diffusamente, Mandaraka-Sheppard, Modern Maritime Law, cit., p. 168 ss.

3. Il forum non conveniens e l’ordinamento UE: la dismissione della competenza ai sensi dell’art. 15 del Reg. 2001 del 2003

La breve sintesi resa nel paragrafo che precede è sufficiente a esplicitare i profili di originalità della dottrina del forum non conveniens e la sua incompatibilità strutturale con le regole che presiedono all’individuazione della giurisdizione nella tradizione di civil law, generalmente fondata sul principio del giudice precostituito per legge, su un alto grado di prevedibilità delle norme sulla competenza e sul generale principio del forum rei. Si tratta di criteri consolidati nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell’Unione Europea, per utilizzare un’espressione cara alla Corte di giustizia, e ribaditi anche nel 15° considerando del Reg. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis) riguardante, come noto, la competenza in materia civile e commerciale e la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo.

Benché il criterio del forum non conveniens sia stato considerato dalla Corte di giustizia espressamente non compatibile con questo sistema nel caso Owusu[19], peraltro suscitando aspre critiche da parte della dottrina inglese[20], la possibilità di spostamento della lite rispetto al foro adito ha comunque fatto il suo ingresso nella normativa di diritto internazionale processuale a fonte Ue.

Il primo esempio di una contenuta recezione di questo approccio alla giurisdizione è offerto dall’art. 15 del Reg. 2201 del 2003 dettato in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale[21].

Sotto il titolo «trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», l’art. 15 individua alcune ipotesi nelle quali l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente a conoscere del merito sulla base delle norme dettate dallo stesso regolamento, può «in via eccezionale», come precisa la norma in apertura, disporre il trasferimento della competenza ad altro giudice di uno Stato membro ritenuto, per l’appunto, più adatto a conoscere della lite radicata dinanzi a lui. Il discrimine di tale maggior adeguatezza è il «legame particolare» che il minore abbia con altro Stato e la stessa disposizione, al par. 3, indica alcuni parametri rilevanti per valutare tale legame[22]. L’eccezione in questione può essere formulata da una delle parti, ma anche dall’ufficio e finanche dall’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che ritenga di avere col minore il legame particolare evocato dalla norma, ipotesi queste ultime nelle quali, peraltro, il trasferimento è subordinato all’accettazione di almeno una delle parti.

Il par. 4 della stessa norma prevede la fissazione di un termine entro il quale deve avvenire l’audizione dell’autorità straniera, in difetto del quale «la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14»[23].

La Corte di giustizia, con la pronuncia del 27 ottobre 2016, C-428/15[24], ha precisato che, nel compiere la valutazione di maggior adeguatezza di altra giurisdizione, il giudice adito deve accertare che il trasferimento del caso «sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in detto altro Stato membro», mentre per stabilire se il trasferimento corrisponde «all’interesse superiore del minore», il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertare «che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente» sulla situazione del minore stesso.

Specificamente la Corte indica anche circostanze che non devono interferire con tale processo valutativo, quali la «incidenza di un possibile trasferimento di detto caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore interessato» e il «motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considerazioni di questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di tale minore.»

[19] Corte giust., Grande Sezione, 1° marzo 2005, C-281/02, può leggersi integralmente e con le conclusioni dell’avv. gen. Léger al seguenti indirizzo internet: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-281%252F02&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=966252. La pronuncia ha attirato l’attenzione anche della dottrina italiana: T. Ballarino, I limiti territoriali della Convenzione di Bruxelles secondo la sentenza Owusu, in Il Corriere giuridico, 2006, p. 93 ss.; M. De Cristofaro, L’incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l’ultima parola? in Riv. dir. proc., 2006, p. 1381 ss.; M. Lupoi, L’ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?, Corr. giur., 2006 p.15 ss.

[20] A. Briggs, The impact of recent judgements of the European court on English procedural law and practice, in Int’l Lis, 2005, p. 3; id. The Death of Harrods: Forum non conveniens and the European Court, in The Law Quarterly Review, 2005, p. 535 ss.; id., Forum non conveniens and ideal Europeans, in Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 2005, p. 378 ss.; R. Fentiman, English domicile and the staying of actions, Cambridge Lj, 2005, 303 ss.

[21] Tra i molti contributi: A.A.V.V., Brussels II bis Regulation, a cura di Magnus, Mankowski, Monaco, 2012; M. Lupoi, Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del consiglio, del 27 novembre 2003, relativa alla competenza, riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale in materia di responsabilità genitoriale, in Manuale di diritto processuale europeo, a cura di Taruffo, Varano, Torino, 2011, p. 107 ss.;A.A.V.V., Diritto di famiglia e Unione europea, a cura di Carbone, S.M., Queirolo, Torino, 2008; – A.A.V.V., Persona e famiglia, a cura di De Cesari, in Trattato di diritto privato dell’Unione europea, diretto da Ajani, Benacchio, Torino, 2008; B. Ancel, H. Muir Watt, L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement de Bruxelles II bis, in Rev. crit. dr. int. pr., 2005, p. 569; R. Baratta, Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 573; M. C. Baruffi, Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis, in La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, a cura di Bariatti, Milano, 2007, p. 175.

[22] Il par. 3, art. 15, prevede che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro «a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o b) è la precedente residenza abituale del minore; o c) è il paese di cui il minore è cittadino; o d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o / e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.».

[23] F. Falconi, Il trasferimento di competenza nell’interesse del minore alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, p. 662 ss.; C. Honorati, La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell’esecuzione delle decisioni, in Riv. dir. int. priv. proc., n. 2, 2017, p. 247 ss.

[24] La sentenza può leggersi integralmente sul sito della Corte di giustizia al seguente identificativo ECLI:EU:C:2016:819. Sempre sull’art. 15, anche C. Giust., 4 ottobre 2018, C-478/17, può leggersi integralmente sul sito della Corte di giustizia al seguente identificativo ECLI:EU:C:2018:812.

4. segue. La dismissione della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del Reg. 650 del 2012

A partire dal 7 agosto 2015 è entrato in vigore il Reg. 650 del 2012, il quale, come noto, istituisce il certificato successorio europeo e contiene una disciplina tendenzialmente completa della materia sia sul piano della competenza giurisdizionale e della circolazione delle decisioni e degli atti pubblici, sia della legge applicabile[25].

Il legislatore ha ben espresso nei considerando l’importanza riconosciuta alla legge applicabile a tutta la successione[26], rilievo da cui è derivato un peculiare meccanismo di interrelazione tra la legge applicabile e la competenza giurisdizione del foro dello Stato corrispondente. Questo rapporto si manifesta quando il de cuius ha scelto la legge applicabile alla successione, circostanza a cui è collegata la possibilità di una investitura del relativo foro a seguito di un meccanismo valutativo svolto dal giudice di un diverso Stato membro preventivamente adito.

Il regolamento localizza il foro generale nella residenza abituale del defunto al momento della sua morte (art. 4), previsione alla quale affianca una serie di casi in cui tale titolo di collegamento variamente cede.

Una di queste ipotesi è prevista dall’art. 6, lett. a), il quale, limitatamente alle successioni in cui il testatore ha scelto la legge applicabile alla propria successione, prevede la facoltà del giudice adito ai sensi dell’art. 4 (ma anche ai sensi dell’art. 10), su richiesta di una delle parti del procedimento «di dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni». Il successivo art. 7, lett. a) completa il meccanismo della traslazione del giudizio, sancendo la competenza giurisdizionale dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto «se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6».

Si osservi che l’unica legge che il testatore può scegliere è, ai sensi dell’art. 22, quella della sua cittadinanza. Ne deriva che il meccanismo di spostamento della lite previsto dall’art. 6, lett. a), è destinato a operare soltanto quando tale legge appartenga a quella di uno Stato dell’Unione e non anche quando la legge sia quella di uno Stato extra Ue: il regolamento sancisce, infatti, all’art. 20, l’universalità della legge applicabile alla successione, consentendo la scelta della legge corrispondente alla cittadinanza anche quando essa appartenga a uno Stato terzo, mentre la competenza giurisdizionale, non avendo pari applicabilità universale, resta subordinata alla residenza del de cuius entro uno Stato membro, salva l’applicabilità del forum necessitatis di cui all’art. 11.

Come poco sopra osservato, l’art. 6, lett. a), conferisce al giudice adito il potere di ritenere più adatto a decidere il giudice dello Stato membro della lex successionis, ma la coincidenza tra foro e legge non costituisce l’unico aspetto da soppesare, dovendo trovare valutazione anche la residenza delle parti e il luogo in cui si trovano i beni. La disposizione non precisa il grado di rilevanza che questi ultimi elementi assumono rispetto al criterio legge-foro nella valutazione svolta dal giudice a quo, mentre il tenore dell’art. 7, lett. a), consente di ritenere che per radicare la competenza dinanzi il giudice ad quem (pur sempre appartenente a uno Stato membro), sia sufficiente la declaratoria di incompetenza del giudice preventivamente adito[27].

[25] Sul Reg. 650 del 2012 tra i molti contributi: L. Baroni, La regolamentazione europea della circolazione delle “decisioni” e degli “atti pubblici” in materia successoria e il Certificato successorio europeo come strumenti di attuazione trasnazionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 1, 2017, p. 37 ss.; M. Castellaneta, C. licini, Commissione Europea. Successioni, Osservatorio internazionale e comunitario, in Notariato, 2017, p. 697; Z. Crespi Reghizzi, Succession and property rights in EU Regulation No. 650/2012, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, p. 63 ss.; S. Patti, Il certificato successorio europeo nell’ordinamento italiano, in Familia, Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, n. 1-2, 2016, pp. 9-19; I. Riva, Internazionalità della successione e certificato successorio europeo, in Studium Iuris, n. 12, 2016, p. 1476.

[26] La non parcellizzazione della legge applicabile alla successione è stata già confermata da Corte. giust., 12 ottobre 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755 e da C. giust., 21 giugno, 2018, Oberle, C-20/17, ECLI:EU:C:2018:485.

[27] In senso sostanzialmente conforme al testo A. Bonomi, P. Wautelet, Il regolamento europeo sulle successioni, Milano, 2015, p. 144; A. Davì, a. Zanobetti, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell’Unione Europea, in Cuadernos de Dereco Transnacional, 2013, p. 117.

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