Il Fondo di garanzia del Tfr deve intervenire anche se non c’è fallimento dell’imprenditore

Redazione 05/04/11
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Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione del 1° aprile 2011
(la n. 7585) il Fondo di garanzia del Tfr gestito dall’Inps deve provvedere al
pagamento del trattamento di fine rapporto anche in quelle ipotesi in cui l’imprenditore
non sia stato oggetto di una procedura fallimentare.
Come è noto il Fondo di garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di
lavoro in caso di insolvenza dello stesso nel pagamento del trattamento di fine
rapporto (art. 2 L. 297/1982). Tra le condizioni che devono verificarsi affinché
il Fondo si attivi è l’apertura di una procedura concorsuale a carico del
datore di lavoro. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha però
sottolineato come la legge 297/1982 preveda l’operatività del Fondo anche
quando il datore di lavoro non è sottoposto alle disposizioni della "legge
fallimentare": nello specifico è richiamato l’art. 2, co. 5, della
L. 297/1982, laddove afferma che "qualora il datore di lavoro, non soggetto
alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia
in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al
fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito
dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo
a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte
insufficienti". Nella sentenza la Corte ha ricordato che "l’espressione
"non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va …
interpretata nel senso che l’azione della citata legge n. 297 del 1982, ex art.
2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato
a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative
di carattere oggettivo".
Nel caso in esame si trattava di una lavoratrice che aveva depositato istanza
di fallimento nei confronti del suo precedente datore di lavoro per mancato pagamento
del Tfr alla cessazione del rapporto di lavoro, ma si era vista rigettata l’istanza
per "esiguità del credito". L’assenza di una dichiarazione di
fallimento aveva però indotto l’Inps a respingere la successiva richiesta
di intervento del Fondo di garanzia. Con la sentenza in esame la Cassazione ha
risolto la controversia facendo rientrare il caso tra quelli in cui non sia possibile
giungere ad un’istanza di fallimento " per ragioni ostative di carattere
oggettivo".

Redazione

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