Aumenta l’addizionale sui diritti d’imbarco per sostenere gli incrementi di spesa derivanti dal riordino degli ammortizzatori sociali. Tutti i risparmi fiscali elencati nella relazione tecnica al disegno di legge
di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)
La riforma del lavoro impatta anche sulla fiscalità locale. Il disegno di legge ufficializzato la scorsa settimana dal Premier Monti e dal Ministro Fornero prevede, relativamente alla parte di copertura dei costi della manovra, modifiche a una serie di voci fiscali, tra cui anche l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Come si legge nella relazione tecnica al disegno di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme di cui all’articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005, inerente “Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili”,sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell’Inps, a parziale finanziamento degli incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali. L’attuale proposta prevede di aumentare il diritto dagli attuali 3 euro a 5 euro. Dalla disposizione dovrebbero conseguire effetti positivi sulla finanza pubblica pari a 194 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Ma le misure di recupero di risorse non si fermano qui. Vengono infatti ridotte dal 40% al 25,7% la deducibilità delle spese sia per le imprese che per l’esercizio di arti e professioni e dal 90% al 70% la deducibilità delle spese relative ai i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, modifiche che entrano in vigore a partire dal periodo di imposta 2013, periodo per il quale, spiega la relazione al ddl, è altresì prevista la rideterminazione degli acconti dovuti: hanno inoltre efficacia anche nei confronti del parco veicoli circolante, non soltanto nei confronti delle nuove immatricolazioni. E ancora, scatta dal 2013 la riduzione della percentuale di abbattimento della deduzione sui canoni locazione di cui all’articolo 37, comma 4-bis, del t.u.i.r. (dal 15% al 5%), mentre, questa volta a decorrere dal 2012, la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, spetta solo sulla parte che supera 40 euro (la legislazione vigente prevede la deducibilità totale di tali contributi). La relazione stima un ammontare escluso da deducibilità pari a 350,7 milioni di euro. Si prevedono poi misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell’Inps e Inail, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell’articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011 e dell’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011. La riduzione dei costi complessivi di funzionamento, quantificata in 18 milioni di euro per l’Inail e in 72 milioni di euro per l’Inps, sulla base di quanto stabilito con dm, è conseguita attraverso una riduzione del contributo che lo Stato eroga agli enti per il funzionamento che è versato all’entrata del bilancio dello Stato. Analoghe misure di razionalizzazione organizzativa sono infine finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ulteriori rispetto all’articolo 4, comma 38, della legge n. 183 del 2011; in particolare, è stabilito che tali spese siano ridotte di un ammontare pari a euro 10 milioni da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
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