Il Fiduissiore non paga se il contratto è redatto sul modulo fornito dall’ABI

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Le pronunce di merito a seguito della sent. di Cass. civ. Sez. I Ord., 12/12/2017  n. 29810.

Le banche rischiano di non recuperare i loro crediti, nonostante la garanzie personali richieste alle  imprese per gli affidamenti concessi in conto corrente.

Generalmente, le Banche provvedevano a predisporre i contratti di fideiussione sulla base dei moduli predisposti dalla loro associazione di categoria, l’ABI, che si sono rilevati contenenti clausole contrarie a norme imperative.

Sulla questione si pronunciava Cass. civ. Sez. I Ord., 12/12/2017  n. 29810 rilevando che  le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) redatte su modulo uniforme ABI  violano il  divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall’art.2 L.287/1990 (c.d. Legge Antitrust).

La fideiussione nulla

Tale pronuncia era stata interpretata nel senso che le fideiussione erano nulle se il contratto presentava le seguenti clausole:

 «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;

 «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;

 «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato»).

Di recente la giurisprudenza di merito  ha invece precisato che la nullità di cui è affetta il contratto di fideiussione redatto sul modulo fornito dall’ABI “è solo parziale” (sent. del  Tribunale di Padova, 29 gennaio 2019) cioè relativa alla nullità delle singole clausole.

Vedi anche:”Il contratto di fideiussione”

La nullità parziale

Nello stesso senso anche Corte d’Appello Brescia Sez. I, Sent., 29-01-2019 che, in parte motiva, ha rilevato solo la possibile nullità “parziale riferita alle sole clausole conformi al predetto schema ABI”.

Se, dunque, la banca si è avvalsa della facoltà contemplate nelle suindicate clausole, la loro invalidità assume rilevanza al fine  di precludere alla banca di richiedere il pagamento al fideiussore.

In altre parole il fideiussore, invocando la suddetta nullità, potrà opporsi ad ingiunzioni di pagamento oltre a richiedere, eventualmente, il risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione in Centrale rischi.

La domanda  di accertamento della nullità della fideiussione e/o delle relative clausole è di competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del  Tribunale. Pur tuttavia, è stato ritenuto da diverse decisioni di merito  che l’eccezione può essere esaminata  anche dal giudice  dell’opposizione al decreto ingiuntivo  se tesa a paralizzare la pretesa  creditoria della banca.

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