Il Durc è un documento reso dalle amministrazioni preposte alla contribu-zione pubblica e costituisce un documento di scienza, che l’ammi-nistrazione procedente non può disattendere.anche il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità dell’annullame

Lazzini Sonia 04/06/09
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Qual è il parere del Supremo giudice amministrativo avverso un ricorso alla sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta di annullamento di un’aggiudicazione provvisoria e che si basa sulle seguente considerazioni (l’impresa è insorta contro il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria innanzi al Tar per il Veneto, che ha rigettato il ricorso: TAR VENETO – VENEZIA :Sezione I n. 1507/2007) ?
 
 
L’appello non è fondato. 2. La questione sottoposta all’esame della sezione, così come si deduce dai motivi di appello riassunti, si articola nei seguenti profili: a) se l’interpretazione dell'(ora abrogato) articolo 75, comma 1, lettera e), del d.p.r. n. 554 del 1999 debba essere quella che identifica al momento della domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del re-quisito della regolarità contributiva, escludendo la possibilità di riferire il possesso del requisito a segmenti procedimentali diver-si e successivi; b) se la norma indicata intenda sanzionare la falsa dichiarazione resa al momento della presentazione della domanda di partecipazione oppure all’obiettiva irregolarità contributiva nonchè gli effetti di una sanatoria successiva; c) il valore delle giustificazioni, rese nella fase di verifica degli requisiti, even-tualmente prodotte dall’aggiudicataria provvisoria rispetto al do-cumento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciato, in base a convenzioni tra loro intervenute, dai due istituti (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) che gestiscono le assicurazioni sociali. La sezione osserva che certamente la dichiarazione resa dal-l’impresa partecipante alla gara non può che riferirsi alla situa-zione esistente al momento, essendo irragionevole pretendere che essa si possa riferire a fatti che non si sono ancora verificati. Tuttavia, questo non comporta che l’affermazione, pur veritiera, contenuta nelle dichiarazioni e nei documenti prodotti al momen-to della presentazione della gara, precluda all’amministrazione di valutare circostanze di cui venga successivamente a conoscenza nello svilupparsi della normale dinamica procedimentale. E ciò vale anche nell’ipotesi in cui esse non siano tali da far ritenere falsa la dichiarazione iniziale, in quanto la dichiarazione veritiera iniziale non è in grado di condizionare una volta per tutte l’esito del procedimento. Infatti l’esclusione dalla gara non si fonda esclusivamente sulla falsità della dichiarazione, bensì sulla obiettiva inaffidabilità del-l’impresa con la quale l’amministrazione dovrà concludere il con-tratto pubblico. Che il sistema della legge sia costruito in tal senso è dimostrato dal fatto che il procedimento subisce un ulteriore sviluppo a se-guito dell’aggiudicazione provvisoria, costituito appunto dalla ve-rifica del possesso dei requisiti, che se obiettivamente sussistenti, anche a fronte di una ipotetica dichiarazione errata e sfavorevole alla società dichiarante, portano comunque all’aggiudicazione de-finitiva della gara
 
 
Merita di essere segnalata la decisione numero del 5 maggio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolare il seguente passaggio:
 
 
 In tale quadro, nel caso di specie, non è tanto rilevante prendere posizione in ordine al dibattuta questione giurisprudenziale se la regolarità contributiva debba sussistere anche successivamente alla dichiarazione resa al momento della partecipazione alla gara -in ordine alla quale peraltro la Sezione ritiene che essa debba sussistere anche al momento della stipulazione del contratto, es-sendo quello un requisito immanente alla natura del contraente pubblico- quanto piuttosto quello di stabilire l’ambito del potere dell’amministrazione nella valutazione delle giustificazioni in se-de di verifica.
5. Va da sé che viene in rilievo il valore della dichiarazione con-tenuta nel documento unico di regolarità contributiva, non tanto nella sua dimensione intrinseca, quanto piuttosto rispetto all’am-ministrazione aggiudicante, che sta governando un procedimento di evidenza pubblica, che deve rispondere ad esigenze di celerità e di certezza.
Il documento reso dalle amministrazioni preposte alla contribu-zione pubblica costituisce un documento di scienza, che l’ammi-nistrazione procedente non può disattendere.
 
 
Ma non solo
 
 
Questo non tanto per la sua particolare forza vincolante, bensì perché, a fronte di documentazione contrastante presentata dal-l’impresa, essa deve necessariamente attribuirle un’affidabilità maggiore, sia perché proveniente da un soggetto pubblico e di-sinteressato rispetto al procedimento in atto e sia perché nel si-stema del procedimento di evidenza pubblica il documento stesso è stato concepito per salvaguardarne la speditezza, tenuto conto del fatto che comunque la competenza sulla sussistenza o meno della regolarità contributiva appartiene agli organi previdenziali.
 
 
In conclusione:
 
Va da sé che l’impossibilità di coinvolgere nel procedimento gli Istituti previdenziali, per le ragioni spiegate; la presenza di documentazione attestante l’estinzione dei debiti, senza l’accetta-zione degli Istituti creditori; l’affermazione contenuta nella di-chiarazione unica, che, pur facendo riferimento ad una data suc-cessiva, non esclude che l’irregolarità potesse riguardare il perio-do precedente, costituiscono circostanze tali da far ritenere alla Sezione che l’amministrazione abbia legittimamente revocato l’at-to di aggiudicazione provvisoria favore dell’odierna impresa ap-pellante.>
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
 
N. 2816/09 REG.DEC.
N 8789 REG.RIC.
ANNO 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 8789/2007 del 13/11/2007, proposto dalla ALFA S.P.A. IN P. E Q. CAPOG. MANDAT. RTI, RTI – ALFADUE S.R.L. E IN P. rappresentate e difese dagli avvocati ALDO STARACE e GIANGIACOMO ALLODI con domicilio eletto in Roma, VIA MARIANNA DIONIGI N. 57 presso l’avv. CLAUDIA DE CURTIS;
contro
l’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA PADOVA rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MANZI, GIOVANNI SCUDIER e LUCIA CASELLA con domicilio eletto in Roma, VIA F. CONFALONIERI, 5 presso l’avv. ANDREA MANZI;
e nei confronti della
 GAETANO BETA S.P.A. non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR VENETO – VENEZIA :Sezione I n. 1507/2007 , resa tra le parti, concernente APPALTO PER LAVORI IMPIANTISTICI ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA PADOVA;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009 , relatore il Consigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avvocati Storace e Di Mattia per delega quest’ultimo dell’avvocato Manzi;           
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. L’ ATER di Padova ha indetto una pubblica gara per l’appalto delle opere impiantistiche dei lavori di ristrutturazione di alcuni fabbricati, per ricavarne alloggi di E.R.P., di cui 22 per anziani, per un importo a base d’asta di € 1. 940.000,00.
Il bando, tra i requisiti di ammissione, ha previsto il rilascio di una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’articolo 75 del d.p.r. n. 21 /12/ 1999 n. 554.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 28 marzo 2006 ed entro tale data la FI.SE.CO e la ALFADUE, partecipanti alla gara, hanno presentato la documentazione richiesta per il bando, tra cui anche quella contenente l’attestazione della regolarità contributiva, sottoscritta in data 23 marzo 2006.
2. Espletata la gara, sono risultate aggiudicatarie provvisorie le imprese i ricorrenti. Tuttavia il direttore dell’ATER ha annullato l’aggiudicazione provvisoria, in quanto, a seguito delle verifiche espletate, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, è risultato che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) presenta una irregolarità in capo alla FIN.SE.CO S.p.a. In particolare dal D.U.R.C. ,rilasciato dal C.E.M.A. di Milano, risulta che l’impresa non è in regola con il versamento dei contributi alla data del 3 maggio 2006.
3. L’impresa è insorta contro il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria innanzi al Tar per il Veneto, che ha rigettato il ricorso.
4. Propone ora appello la medesima impresa, deducendo che l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria è erroneo, in quanto fondato sul presupposto, da ritenersi falso, secondo cui essa aveva rilasciato una falsa dichiarazione con riferimento alla regolarità contributiva; mentre invece nessuna dichiarazione mendace è a lei imputabile, in quanto al momento della dichiarazione non vi era irregolarità contributiva; tant’è che l’attestazione dell’amministrazione fa riferimento alla successiva data del 3 maggio 2006.
5. Si è costituita l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Padova, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 marzo 2009.
DIRITTO
1.L’appello non è fondato.
2. La questione sottoposta all’esame della sezione, così come si deduce dai motivi di appello riassunti, si articola nei seguenti profili: a) se l’interpretazione dell'(ora abrogato) articolo 75, comma 1, lettera e), del d.p.r. n. 554 del 1999 debba essere quella che identifica al momento della domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito della regolarità contributiva, escludendo la possibilità di riferire il possesso del requisito a segmenti procedimentali diversi e successivi; b) se la norma indicata intenda sanzionare la falsa dichiarazione resa al momento della presentazione della domanda di partecipazione oppure all’obiettiva irregolarità contributiva nonchè gli effetti di una sanatoria successiva; c) il valore delle giustificazioni, rese nella fase di verifica degli requisiti, eventualmente prodotte dall’aggiudicataria provvisoria rispetto al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciato, in base a convenzioni tra loro intervenute, dai due istituti (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) che gestiscono le assicurazioni sociali.
3. La sezione osserva che certamente la dichiarazione resa dall’impresa partecipante alla gara non può che riferirsi alla situazione esistente al momento, essendo irragionevole pretendere che essa si possa riferire a fatti che non si sono ancora verificati.
Tuttavia, questo non comporta che l’affermazione, pur veritiera, contenuta nelle dichiarazioni e nei documenti prodotti al momento della presentazione della gara, precluda all’amministrazione di valutare circostanze di cui venga successivamente a conoscenza nello svilupparsi della normale dinamica procedimentale. E ciò vale anche nell’ipotesi in cui esse non siano tali da far ritenere falsa la dichiarazione iniziale, in quanto la dichiarazione veritiera iniziale non è in grado di condizionare una volta per tutte l’esito del procedimento.
Infatti l’esclusione dalla gara non si fonda esclusivamente sulla falsità della dichiarazione, bensì sulla obiettiva inaffidabilità dell’impresa con la quale l’amministrazione dovrà concludere il contratto pubblico.
Che il sistema della legge sia costruito in tal senso è dimostrato dal fatto che il procedimento subisce un ulteriore sviluppo a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, costituito appunto dalla verifica del possesso dei requisiti, che se obiettivamente sussistenti, anche a fronte di una ipotetica dichiarazione errata e sfavorevole alla società dichiarante, portano comunque all’aggiudicazione definitiva della gara.
4. In tale quadro, nel caso di specie, non è tanto rilevante prendere posizione in ordine al dibattuta questione giurisprudenziale se la regolarità contributiva debba sussistere anche successivamente alla dichiarazione resa al momento della partecipazione alla gara -in ordine alla quale peraltro la Sezione ritiene che essa debba sussistere anche al momento della stipulazione del contratto, essendo quello un requisito immanente alla natura del contraente pubblico- quanto piuttosto quello di stabilire l’ambito del potere dell’amministrazione nella valutazione delle giustificazioni in sede di verifica.
5. Va da sé che viene in rilievo il valore della dichiarazione contenuta nel documento unico di regolarità contributiva, non tanto nella sua dimensione intrinseca, quanto piuttosto rispetto all’amministrazione aggiudicante, che sta governando un procedimento di evidenza pubblica, che deve rispondere ad esigenze di celerità e di certezza.
Il documento reso dalle amministrazioni preposte alla contribuzione pubblica costituisce un documento di scienza, che l’amministrazione procedente non può disattendere.
Questo non tanto per la sua particolare forza vincolante, bensì perché, a fronte di documentazione contrastante presentata dall’impresa, essa deve necessariamente attribuirle un’affidabilità maggiore, sia perché proveniente da un soggetto pubblico e disinteressato rispetto al procedimento in atto e sia perché nel sistema del procedimento di evidenza pubblica il documento stesso è stato concepito per salvaguardarne la speditezza, tenuto conto del fatto che comunque la competenza sulla sussistenza o meno della regolarità contributiva appartiene agli organi previdenziali.
6. Va da sé che l’impossibilità di coinvolgere nel procedimento gli Istituti previdenziali, per le ragioni spiegate; la presenza di documentazione attestante l’estinzione dei debiti, senza l’accettazione degli Istituti creditori; l’affermazione contenuta nella dichiarazione unica, che, pur facendo riferimento ad una data successiva, non esclude che l’irregolarità potesse riguardare il periodo precedente, costituiscono circostanze tali da far ritenere alla Sezione che l’amministrazione abbia legittimamente revocato l’atto di aggiudicazione provvisoria favore dell’odierna impresa appellante.
7. In conclusione, l’appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
8. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma in data 10 marzo 2009, nella camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to G.Paolo Cirillo       f.to Domenico La Medica
 
 
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………05/05/09…………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi

Lazzini Sonia

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