Il disegno di legge sul testamento biologico approvato dalla Camera

Redazione 14/07/11
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La Camera ha approvato il 12 luglio il disegno di legge sul testamento biologico, che per il varo definitivo dovrà tornare al Senato.

La proposta di legge, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento si sviluppa intorno a due punti essenziali: in primo luogo, l’art. 1 «riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge» e vieta esplicitamente «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza».

Altro punto fondamentale della legge è rappresentato  dalle dichiarazioni anticipate di trattamento o DAT (più comunemente indicato come testamento biologico, fulcro del provvedimento), nelle quali viene espresso l’orientamento del paziente circa le attivazioni utili per il medico quando egli non è nelle condizioni di decidere.

Le DAT, contemplate nell’art. 3 della legge, nel testo modificato dalla Camera, possono contenere dichiarazioni espresse del paziente su quali trattamenti ricevere; il paziente, tuttavia, non può escludere nessuna forma di trattamento. Il testo poi ribadisce che alimentazione ed idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui «le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alla funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Altra modifica, rispetto all’originario testo approvato in prima lettura dal Senato, ha riguardato la possibilità di far valere il biotestamento precedentemente fatto solo per chi sia  nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sua conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano.

Le DAT hanno valore per 5 anni e non sono rinnovabili. Non sono, infine, vincolanti per il medico, il quale annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

La normativa prevede che il dichiarante indichi un fiduciario, l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico. Se un paziente non dovesse nominare il fiduciario, i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell’ordine previsto dal codice civile. (Lucia Nacciarone)

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