Il disciplinare, quindi, al punto 5.5, nel ribadire la previsione di legge, non lascia margini di dubbio sulla necessità che il requisito di sistema di qualità debba essere contenuto nella SOA. Né la previsione di cui al punto 5.2 dello stesso disciplinar

Lazzini Sonia 23/07/09
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Esclusione da un appalto di lavori che si fonda sulla mancata produzione dalla parte dell’impresa mandante dell’attestazione SOA da cui risulti la presenza del requisito del sistema di qualità., condizione necessaria per ottenere il dimezzamento delle fideiussioni provvisorie e definitive
 
Ricorso per – errata, illogica e contraddittoria applicazione del bando di gara – violazione e falsa applicazione del DPR 34/2000 all. B del dlgs 16/3/2006 – art. 40 e direttiva CEE 2004/18/CE – motivazione viziata da travisamento dei presupposti, da manifesta irragionevolezza, da contraddittorietà e da omessa istruttoria, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto interpretare il disposto di cui al punto 5.5 del disciplinare in modo meno rigoroso anche alla luce di quanto prescritto in punto di documentazione da produrre ai fini della dimidiazione dell’importo cauzionale. I ricorrenti sostengono l’ambiguità della clausola del bando ove prevede la documentazione da produrre al fine di dimostrare il possesso dei requisiti e, conseguentemente, la necessità che la stessa fosse interpretata in senso favorevole alle ricorrenti.: cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso è infondato. Con un unico articolato motivo le imprese ricorrenti deducono l’illegittimità della loro esclusione deducendo l’errata ed illogica applicazione del bando laddove l’amministrazione ha escluso le stesse per non avere la ditta mandante prodotto la documentazione, prevista dal punto 5.5 del disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara, e consistente nell’attestazione SOA da cui risulti la presenza del requisito del sistema di qualità. Evidenziano che al punto 5.2 dello stesso disciplinare, ai fini della dimidiazione della cauzione, l’onere documentale è meno stringente essendo sufficiente la certificazione di sistema di qualità mediante esibizione del certificato o tramite apposita dichiarazione del titolare. La suddetta discrepanza, tra la documentazione indicata per la dimidiazione della cauzione e la dimostrazione del possesso dei requisiti, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a dare una interpretazione adeguatrice della clausola del bando che facesse salva una interpretazione meno formalistica. La censura è infondata. L’esclusione delle ricorrenti è avvenuta in forza dell’applicazione di una clausola del disciplinare priva di ambiguità ed incertezze, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso. Il punto 5.5 del disciplinare chiaramente impone alle concorrenti di produrre “l’attestazione SOA, da autenticarsi conforme all’originale (…) da dove risulti la presenza del requisito del sistema di qualità”. Nella stessa disposizione si legge altresì che : “Si precisa che, ai sensi dell’art. 40 – comma 3 – lett. a) del dlgs n. 163/06, il possesso di detto requisito deve essere attestato dalla SOA e che nel caso di ATI (sia essa orizzontale che verticale) il requisito del sistema di qualità deve essere posseduto da ciascuna impresa componente”. Il disciplinare, quindi, al punto 5.5, nel ribadire la previsione di legge, non lascia margini di dubbio sulla necessità che il requisito di sistema di qualità debba essere contenuto nella SOA. Nel caso di specie l’onere documentale, imposto espressamente ed inequivocabilmente dal disciplinare di gara, appare esente dai vizi sindacabili dal giudice, posto che, anche sulla scorta della giurisprudenza cui aderisce il Collegio, in base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicché una impresa certificata non può documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l’allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità, come avvenuto nel caso in esame_ la chiara esposizione della norma non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L’attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente (come ritenuto nella menzionata decisione del TAR Valle d’***** n. 170/04), bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall’organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati – cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalità dell’affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese. In virtù di quanto osservato, non appare né sproporzionato né illogico aver richiesto l’attestato SOA per la certificazione del sistema di qualità e di conseguenza il provvedimento di esclusione delle ricorrenti risulta esente anche dalle dedotte censure di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e manifesta irragionevolezza, con conseguente reiezione del gravame.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 601 dell’ 8 giugno 2009, emessa dal Tar Calabria, Catanzaro ed in particolare il seguente passaggio:
 
Per consolidata giurisprudenza, per tutto quanto non imposto in termini vincolanti dalla legge, rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione la determinazione delle prescrizioni del bando di gara, volte a regolamentare l’oggetto, le prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte, etc…
Rientra, invero, nei compiti dell’Amministrazione, con riguardo alla peculiare natura del servizio oggetto dell’appalto, l’individuazione della disciplina di gara più funzionale al suo migliore affidamento, senza che possano essere ravvisati profili di illegittimità nelle previsioni del bando all’uopo predisposte allorquando, esse, nel rispetto dei principi generali in materia di par condicio dei concorrenti, non impongano ai partecipanti alla procedura concorsuale appesantimenti illogici ed irrazionali.
L’amministrazione è, infatti, titolare di un ampio potere discrezionale di inserire in un bando di gara tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione ad evidenza pubblica indetta, purché vengano rispettate le tassative previsioni di legge e purché il concreto esercizio del potere discrezionale si presenti logicamente coerente con l’interesse pubblico perseguito, nel senso che le predette disposizioni discrezionali non devono essere o apparire illogiche, arbitrarie, inutili o superflue: solo sotto tale profilo, del resto, la discrezionalità può considerarsi non sottratta al sindacato del giudice amministrativo
 
A cura di *************
 
 
N. 00601/2009 REG.SEN.
N. 00434/2007 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 434 del 2007, proposto da:
ALFA Sinergie Srl e ditta ALFADUE di ******** rappresentati e difesi dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. **************ò in Catanzaro, via N. Pizi n.1;
contro
Comune di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. *************** in Catanzaro, viale De Filippis, 214;
nei confronti di
Responsabile Settore n.1 del Comune di Vibo Val.;
Impresa BETA ********, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. *************** in Catanzaro, via S. Brunone di Colonia 13/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Dirigente I settore, n. 88 del 28 febbraio 2007, comunicata con nota prot. 9478 del 7/3/07, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla impresa controinteressata dei lavori relativi agli “interventi di risanamento ambientale e riqualificazione urbana della frazione di Vibo Marina III lotto l.r. n. 7 del 2/5/2001”, del verbale di gara del 22 febbraio 2007 e della connessa decisione di esclusione dell’offerta della ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresa la eventuale consegna dei lavori e la stipula del contratto.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa BETA ********;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 08/05/2009 la dott.ssa ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con il ricorso all’esame la ALFA Sinergie Srl e la ditta ALFADUE di ******** – in qualità di partecipanti alla gara per pubblico incanto indetta dal Comune di Vibo Valentia, per l’affidamento dei lavori relativi agli “interventi di risanamento ambientale e riqualificazione urbana della frazione di Vibo Marina III lotto – impugnano gli atti di gara meglio descritti in epigrafe con i quali ne è stata disposta l’esclusione ed è stato aggiudicato l’appalto alla controinteressata Impresa BETA ********.
La suddetta esclusione si fonda sulla mancata produzione dalla parte dell’impresa mandante ALFADUE dell’attestazione SOA da cui risulti la presenza del requisito del sistema di qualità.
Avverso tale esclusione deducono, con un unico articolato motivo le seguenti censure:
– errata, illogica e contraddittoria applicazione del bando di gara – violazione e falsa applicazione del DPR 34/2000 all. B del dlgs 16/3/2006 – art. 40 e direttiva CEE 2004/18/CE – motivazione viziata da travisamento dei presupposti, da manifesta irragionevolezza, da contraddittorietà e da omessa istruttoria, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto interpretare il disposto di cui al punto 5.5 del disciplinare in modo meno rigoroso anche alla luce di quanto prescritto in punto di documentazione da produrre ai fini della dimidiazione dell’importo cauzionale.
I ricorrenti sostengono l’ambiguità della clausola del bando ove prevede la documentazione da produrre al fine di dimostrare il possesso dei requisiti e, conseguentemente, la necessità che la stessa fosse interpretata in senso favorevole alle ricorrenti.
Il Comune di Vibo Valentia si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Si è costituita anche la controinteressata che, oltre a proporre eccezioni in rito, controdeduce nel merito.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ciò esime il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito proposte dalla controinteressata.
Con un unico articolato motivo le imprese ricorrenti deducono l’illegittimità della loro esclusione deducendo l’errata ed illogica applicazione del bando laddove l’amministrazione ha escluso le stesse per non avere la ditta ALFADUE prodotto la documentazione, prevista dal punto 5.5 del disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara, e consistente nell’attestazione SOA da cui risulti la presenza del requisito del sistema di qualità.
Evidenziano che al punto 5.2 dello stesso disciplinare, ai fini della dimidiazione della cauzione, l’onere documentale è meno stringente essendo sufficiente la certificazione di sistema di qualità mediante esibizione del certificato o tramite apposita dichiarazione del titolare.
La suddetta discrepanza, tra la documentazione indicata per la dimidiazione della cauzione e la dimostrazione del possesso dei requisiti, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a dare una interpretazione adeguatrice della clausola del bando che facesse salva una interpretazione meno formalistica.
La censura è infondata.
L’esclusione delle ricorrenti è avvenuta in forza dell’applicazione di una clausola del disciplinare priva di ambiguità ed incertezze, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso.
Il punto 5.5 del disciplinare chiaramente impone alle concorrenti di produrre “l’attestazione SOA, da autenticarsi conforme all’originale (…) da dove risulti la presenza del requisito del sistema di qualità”.
Nella stessa disposizione si legge altresì che : “Si precisa che, ai sensi dell’art. 40 – comma 3 – lett. a) del dlgs n. 163/06, il possesso di detto requisito deve essere attestato dalla SOA e che nel caso di ATI (sia essa orizzontale che verticale) il requisito del sistema di qualità deve essere posseduto da ciascuna impresa componente”.
Il disciplinare, quindi, al punto 5.5, nel ribadire la previsione di legge, non lascia margini di dubbio sulla necessità che il requisito di sistema di qualità debba essere contenuto nella SOA.
Né la previsione di cui al punto 5.2 dello stesso disciplinare, nella quale ci si occupa della documentazione a corredo della richiesta di riduzione della cauzione, laddove per la certificazione del sistema di qualità prevede che essa possa essere dimostrata anche mediante esibizione della fotocopia del certificato, appare idonea a rendere ambigua una diversa clausola del bando avente lo scopo di dimostrare i requisiti di affidabilità tecnica dell’impresa partecipante.
Per consolidata giurisprudenza, per tutto quanto non imposto in termini vincolanti dalla legge, rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione la determinazione delle prescrizioni del bando di gara, volte a regolamentare l’oggetto, le prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte, etc…
Rientra, invero, nei compiti dell’Amministrazione, con riguardo alla peculiare natura del servizio oggetto dell’appalto, l’individuazione della disciplina di gara più funzionale al suo migliore affidamento, senza che possano essere ravvisati profili di illegittimità nelle previsioni del bando all’uopo predisposte allorquando, esse, nel rispetto dei principi generali in materia di par condicio dei concorrenti, non impongano ai partecipanti alla procedura concorsuale appesantimenti illogici ed irrazionali.
L’amministrazione è, infatti, titolare di un ampio potere discrezionale di inserire in un bando di gara tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione ad evidenza pubblica indetta, purché vengano rispettate le tassative previsioni di legge e purché il concreto esercizio del potere discrezionale si presenti logicamente coerente con l’interesse pubblico perseguito, nel senso che le predette disposizioni discrezionali non devono essere o apparire illogiche, arbitrarie, inutili o superflue: solo sotto tale profilo, del resto, la discrezionalità può considerarsi non sottratta al sindacato del giudice amministrativo (C.G.A., 3 novembre 1999, n. 590; sez. V, 23 novembre 1993 e cfr altresi Tar Bari I 475/07).
Nel caso di specie l’onere documentale, imposto espressamente ed inequivocabilmente dal disciplinare di gara, appare esente dai vizi sindacabili dal giudice, posto che, anche sulla scorta della giurisprudenza cui aderisce il Collegio, in base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicché una impresa certificata non può documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l’allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità, come avvenuto nel caso in esame (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 20.04.2005, n. 7802).
Sebbene in giurisprudenza non siano mancati orientamenti di segno opposto (TAR Valle d’Aosta, 20 dicembre 2004, n. 170), la chiara esposizione della norma non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA.
L’attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente (come ritenuto nella menzionata decisione del TAR Valle d’***** n. 170/04), bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati, cioè, di precisa qualificazione.
Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall’organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati – cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalità dell’affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.
In virtù di quanto osservato, non appare né sproporzionato né illogico aver richiesto l’attestato SOA per la certificazione del sistema di qualità e di conseguenza il provvedimento di esclusione delle ricorrenti risulta esente anche dalle dedotte censure di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e manifesta irragionevolezza, con conseguente reiezione del gravame.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – II Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 08/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:
*******************, Presidente
********************, Primo Referendario, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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