Il diritto penale internazionale in Svizzera

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I delitti universalmente perseguibili da parte dell’AG svizzera.

 

Tutti gli Autori svizzeri definiscono come << crimini internazionali >> delitti gravi e non ordinari quali, principalmente, il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e la tortura. Solitamente, questi reati sono commessi all’interno di contesti quali i conflitti bellici, le situazioni di anarchia nazionale e la tratta di esseri umani. Gli interpreti di Diritto Penale Processuale sottolineano che il comma 3 Art. 3 StGB e l’Art. 8 StGB, a livello di esegesi giurisprudenziale, non escludono affatto la perseguibilità di un crimine contro i Diritti fondamentali dell’essere umano, anche nel caso in cui il reo abbia consumato il delitto all’estero per poi cercare l’impunità all’interno del territorio svizzero. A tal proposito è eloquente ed auto-descrittivo il cpv. 1 comma 3 Art. 3 StGB: << [ l’autore non è perseguibile all’estero ] fatta salva una grave violazione dei Principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) >>. La medesima regola di fondo è contenuta nel comma 1 Art. 7 StGB, che si riferisce, seppur in forma implicita, ai crimini internazionali qualificabili come tali ai sensi del Diritto Internazionale Pubblico regolarmente ratificato dalla Confederazione. Del resto, lo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale, grazie alla LF 18/06/2010 ha recato, finalmente, all’Art. 264 m StGB, il quale, a partire dallo 01/01/2011, consente alla Magistratura elvetica di punire direttamente gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (Art. 264 b StGB), crimini di guerra contro civili inermi (Art. 264 d StGB), mutilazioni genitali non giustificate (Art. 264 e StGB), reclutamento di bambini-soldato (Art. 264 f StGB), metodi di guerra vietati (Art. 264 g StGB), impiego di armi vietate (Art. 264 h StGB) e violazione di armistizio (Art. 264 i StGB). Alla luce del contesto internazionale degli Anni Duemila, molti Dottrinari hanno tentato di rinvenire Norme eccezionali pregresse allo 01/01/2011, tuttavia BGE 117 IV 369 nonché FAVRE & PELLET & STOUDMANN (2011) hanno stabilito la totale non retroattività dell’Art. 264 m StGB e di tutta la nuova Normazione introdotta dalla LF 18/06/2010.

Senza dubbio, l’Art. 6 StGB non va esteso per analogia al comma 1 Art. 264 m StGB, in tanto in quanto << è punibile [ universalmente ] anche colui che ha commesso all’estero un reato previsto dai titoli XII bis, XII ter o dall’Art. 264 k, se si trova in Svizzera e non è estradato ad un altro Stato o consegnato ad un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza >>

In Dottrina ed in svariati Precedenti del Tribunale Penale federale, l’applicazione, dal 2011, del nuovo Art. 264 m StGB esige che il reo sia materialmente presente nel territorio svizzero. Dunque, è esclusa la processabilità in contumacia, come nel caso dell’Ordinamento francese. In secondo luogo, come precisato e confermato da BGE 121 IV 145, il responsabile dei crimini pp. e pp. ex Art. 264 m StGB non dev’essere estradato o estradabile, oppure l’estradizione in Svizzera è stata negata perché lo Stato richiedente non intende avviare alcun Procedimento Penale, oppure tale Paese reca l’intenzione ufficiosa di garantire l’impunità totale, o pressoché totale, del criminale di guerra già fermato o arrestato nella Confederazione. Tuttavia, se i reati contemplati dall’Art. 264 m StGB sono stati commessi all’estero, la Svizzera è tenuta a riconoscere la competenza automatica di alcuni Tribunali internazionali, ovverosia la Corte Penale internazionale, i Tribunali ad hoc per la ex Yugoslavia ed il Rwanda, il Tribunale speciale per la Sierra Leone e tutti i Tribunali appartenenti al c.d. << Meccanismo internazionale >> ratificato ed applicato dalle Autorità federali elvetiche con l’Ordinanza dello 08/06/2012.

Il comma 2 Art. 264 m StGB impegna la Magistratura svizzera a rinunciare al perseguimento penale qualora prevalga la giurisdizione di una Corte internazionale o di un Tribunale straniero << se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero >> (cpv. 1 comma 2 Art. 264 m StGB). L’essenziale, a livello di ratio, è che il Procedimento Penale, ovunque esso venga celebrato, sia seriamente conforme ai Principi garantistici ed accusatori previsti e stabiliti dalla Costituzione federale svizzera (Artt. 32 e 36 Costituzione federale). La tematica della << cittadinanza svizzera >> ex comma 2 Art. 264 m StGB è stata adeguatamente interpretata da BGE 117 IV 369, il quale estende per analogia il beneficio della nazionalità elvetica anche alle vittime naturalizzate svizzere ed a tutti coloro che sono considerati e definiti giuridicamente come << rifugiati >> in territorio svizzero. Ciononostante, la PG elvetica è sempre e comunque tenuta a conservare Atti, prove e verbali di interrogatorio (comma 2 Art. 306 C.p.p.) anche se il Procedimento è stato sospeso ex Art. 314 C.p.p.. Tale regola vale soprattutto se << l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito >> (lett. b comma 1 Art. 314 C.p.p.).

La Dottrina francofona reputa inammissibile l’estradizione qualora l’AG straniera richiedente miri ad un << trattamento di favore >>, ovverosia, nella Prassi, ad un’assoluzione, ad un condono o ad una prescrizione della pena all’estero << avvenuti [ o avvenibili ] con lo scopo di sottrarre ingiustamente l’autore ad ogni sanzione >> (comma 3 Art. 264 m StGB).

Nella Dottrina penalistica svizzera, il complicato equilibrio procedimentale di cui all’art. 264 m StGB risulta applicabile anche nei casi della pubblica istigazione al genocidio (comma 1 bis Art. 259 StGB) e degli atti preparatori di un genocidio (comma 3 Art. 260 bis StGB). Inoltre, come prevedibile e, anzi, necessario, l’Art. 10 del vigente Codice Penale Militare svizzero estende la precettività dell’Art. 264 m StGB anche (rectius : soprattutto) ai componenti di un esercito regolare o internazionalisticamente qualificabile con il lemma <<esercito >>.

 

Norme pregresse all’Art. 264 m StGB.

 

In un contesto penalistico, è pacifica ed insindacabile la non-retroattività tassativa e completa dell’Art. 264 m StGB. Ciononostante, è utile, sotto il profilo normativo, giurisprudenziale e dottrinario, cercare altre Norme in grado di rendere giustamente ed adeguatamente perseguibili i numerosi crimini internazionali abbondantemente commessi, soprattutto in Africa, durante la seconda metà del Novecento sino allo 01/01/2011, data dell’entrata in vigore, nello StGB elvetico, della nuova Normativa.

Provvidenzialmente, il genocidio risulta punibile, per l’Ordinamento svizzero, a decorrere dal 15/12/2000, quando, dopo la promulgazione della LF 24/03/2000, entrò in vigore l’Art. 264 a StGB. Esso, nelle lett. b, h, i comma 1, prevede e punisce l’ipotesi in cui << nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro popolazioni civili [ … il reo ] uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione [ … oppure il reo ] deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in altro luogo [ … ] lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone [ … ] per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali [ … ] ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale >>. Nel medesimo contesto, altrettanto basilare è pure il comma 2 Art. 264 a StGB, secondo cui << in casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice [ svizzero ] può pronunciare la pena detentiva a vita >>. Naturalmente, i qui citati commi 1 e 2 Art. 264 a StGB sono sottoposti anch’essi alle consuete Regole fondamentali e garantistiche del Diritto Penale elvetico, ovverosia il reo beneficia del Principio del << ne bis in idem >> anche nel caso di una condanna per genocidio precedentemente pronunciata da un Tribunale straniero. Inoltre, << fatta salva una crassa violazione dei Principi della Costituzione federale e della CEDU, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero, oppure se la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione >> (comma 3 Art. 6 StGB).

Maggiormente problematica è, invece, la punibilità della tortura e dei crimini contro l’umanità commessi prima dello 01/01/2011, in tanto in quanto, in epoca anteriore alla predetta Riforma, non esistevano Norme specifiche, né nello StGB né all’interno di Convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. Tuttavia, secondo BRAHIER (2009), CASSANI & ROTH (2002) nonché KOLB (2012), la tortura e tutti i crimini contro l’umanità erano e sono sussumibili entro lo spazio universalmente precettivo della lett. b comma 2 Art. 7 StGB, ai sensi della quale è punibile, nel Diritto Penale elvetico, << l’autore [ che ] ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale >>. Siffatta lett. b comma 2 Art. 7 StGB è entrata in vigore in data 01/01/2007, ma rimane altrettanto vero che <<prima di questa data va comunque detto che la competenza della Svizzera per perseguire [ tortura e ] crimini contro l’umanità si può fondare sulla Prassi del Diritto Internazionale, che impone di perseguire tutti i crimini “ erga omnes “ >> (CASSANI & ROTH 2002).

In terzo luogo, i crimini dei guerra sono punibili, in Svizzera, dal 1968, << qualunque sia il loro luogo di commissione e la nazionalità dell’autore o della vittima >> (Art. 9 Codice Penale militare svizzero. Si vedano pure gli Artt. dal 108 al 114 CPM, parzialmente novellati nel 2003 e nel 2011). Dopo l’introduzione dell’Art. 264 m StGB nel 2011, anche il Codice Penale militare della Confederazione non richiede più la condizione di procedibilità consistente nel << legame diretto >> tra autore straniero e Svizzera (nuovo Art. 10 CPM).

 

La tortura nel Diritto Penale Internazionale svizzero.

 

A decorrere dalla novella dello 01/01/2007, la tortura è punibile dalla Magistratura svizzera << se l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stata commesso o se questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e se l’autore si trova in Svizzera e non è estradato [ o estradabile ] all’estero >> (lett. a, b comma 1 Art. 6 StGB).

La Normativa internazionale che ha reso possibile la Riforma del 2007 è la Convenzione del 10/12/1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In Dottrina, BICHOVSKY (2006) critica negativamente che, nell’Art. 6 StGB, << per essere perseguiti in Svizzera, gli atti costitutivi della tortura debbano tuttavia essere egualmente repressi nello Stato in cui sono stati compiuti in applicazione del principio della “ doppia incriminazione “ >>. Questo eccesso di Garantismo, infatti, potrebbe creare frequenti casi di impunità, deplorevoli sotto il profilo dell’etica internazionalistica. Meno problematica, invece, è la lett. b comma 1 Art. 6 StGB, nel senso che molte volte l’estradizione è stata validamente negata nel caso in cui lo Stato richiedente intenda non punire o, quantomeno, punire solo simbolicamente il reo di tortura per il quale sia stata richiesta l’estradizione. Anzi, in BGE 108 IV 145, la Svizzera ha validamente ed opportunamente negato l’estradizione dopo aver potuto arrestare il ricercato per torture approfittando del suo passaggio casuale di poche ore all’interno del territorio nazionale elvetico.

Oggi, l’unico caso di imperseguibilità assoluta si verifica quando << l’autore del reato [ di tortura ] non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile >> (nuova lett. b comma 2 Art. 264 m StGB, applicabile alla fattispecie della tortura dallo 01/01/2011).

                Il comma 4 Art. 6 della Convenzione contro la tortura del 1984 impone (anche) alla Magistratura svizzera di notificare l’avvenuto arresto del reo allo Stato – Parte Lesa, allo Stato di cui reca la nazionalità il reo e, in terzo luogo, alle persone fisiche che hanno subito le torture. Tale triplice notifica, di solito depositata nelle competenti Ambasciate, è processualisticamente necessaria al fine di rendere possibili e di gestire eventuali istanze di estradizione, tranne nel caso di istanze di estradizione pretestuose o provenienti da cc.dd. << Stati fantoccio >> collusi con l’incriminato (questa è pure la ratio del comma 4 Art. 6 della Convenzione contro la tortura del 1984). Un’estradizione “ burla “ è esclusa anche nel caso di << una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) >> (comma 3 Art. 4 StGB).

 

Rapporti tra il Diritto Penale Internazionale e la Procedura Penale svizzera dopo il 2011.

 

Nel nuovo Cpp federale svizzero, entrato in vigore in data 01/01/2011, è pienamente recepito ed attuato lo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale. Pertanto, dopo la Riforma di sei anni fa, la Magistratura civile, in tempo di pace, ha competenza in tema di genocidi, crimini contro l’umanità, crimini di guerra ed atti di tortura perpetrati in danno di civili svizzeri e di civili o militari di nazionalità straniera. Viceversa, tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, la Magistratura militare ha cognizione su genocidi, crimini contro l’umanità, crimini di guerra ed atti di tortura commessi da / contro un appartenente alle forze armate svizzere. Nel caso di una commistione tra soggetti civili e soggetti militari, il Consiglio Federale è tenuto ad unificare i Procedimenti avanti ad una sola AG, sia essa civile o militare (Art. 221 comma 1 CPM). Infine, anche nel caso di << infrazioni multiple imputabili al medesimo autore >>, il comma 3 Art. 221 a CPM prevede la riunificazione dei fascicoli nelle mani di un medesimo Magistrato.

Un ulteriore problema consiste nella distinzione tra competenza giurisdizionale federale e competenza giurisdizionale cantonale. In tema di crimini internazionali, è fondamentale l’Art. 32 Cpp (Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato). Se il crimine internazionale è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il crimine internazionale è stato commesso, << il perseguimento ed il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale >> (comma 1 Art. 32 Cpp). In secondo luogo, se l’imputato non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, << sono competenti le autorità del suo luogo d’origine; in subordine, le autorità del luogo in cui l’imputato è stato reperito >> (comma 2 Art. 32 Cpp). In terzo ed ultimo luogo, se non sono applicabili i commi 1 o 2 Art. 32 Cpp, << sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l’estradizione >> (comma 3 Art. 32 Cpp).

Ex LF 18/06/2010, in vigore dallo 01/01/2011, sottostanno alla giurisdizione federale il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e le omissioni del superiore che non impedisce o non sanziona un crimine internazionale (lett. g comma 1 Art. 23 Cpp). Viceversa, gli atti di tortura sottostanno alla giurisdizione cantonale, anche se la maggior parte dei Dottrinari contemporanei spinge de jure condendo verso una Norma esplicita sulla tortura, da inserire nello StGB e da armonizzare, per conseguenza, nel Cpp.. Infatti, la competenza relativa alla tortura crea non pochi problemi ed è decisa molte volte dal Tribunale Penale Federale caso per caso, in tanto in quanto questo specifico reato provoca spesso << conflitti tra il Pubblico Ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali >> (Art. 28 Cpp). Tuttavia, HUMAN RIGHTS WATCH (2014) reputa insufficiente e lacunosa la Normativa elvetica, nel senso che sarebbe opportuno creare un’apposita AG, possibilmente di rango federale, per il perseguimento ed il giudizio dei genocidi, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e della tortura.

 

Il concetto di << Parte in causa >> nel Diritto Penale Internazionale svizzero.

 

Come stabilito dal comma 1 Art. 104 Cpp, sono << Parti >>, (anche) nel Diritto Penale Internazionale svizzero, l’imputato, l’accusatore privato ed il Ministero Pubblico, che è quello federale nel caso specifico dei crimini internazionali. Ogni Parte in causa ha il diritto di essere sentita, di esaminare gli atti del Procedimento, di partecipare agli atti procedurali, di far capo ad un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (comma 1 Art. 107 Cpp). Ciononostante, << le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti, se vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti o se la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto >> (comma 1 Art. 108 Cpp).

Nei casi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e della tortura, l’imputato ha l’obbligo della difesa tecnica (lett. a, b, d Art. 130 Cpp). Inoltre, l’accusato di crimini internazionali << in caso di interrogatori da parte della polizia [ … ] ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande >> (comma 1 Art. 159 Cpp).

Ai sensi dell’Art. 115 comma 1 Cpp, << il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato >>, il che vale certamente e massimamente nella fattispecie dei gravi (rectius. gravissimi) crimini contemplati dall’Art. 264 m StGB. Altrettanto importante è quanto previsto ex Art. 118 Cpp, giacché << è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale o civile [ … ] se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero [ federale ] lo rende attento a questa possibilità dopo l’apertura della procedura preliminare >> (commi 1 e 4 Art. 118 Cpp). Di fronte ad un genocidio, ad un crimine contro l’umanità, ad un crimine di guerra o ad atti di tortura, non v’è dubbio che la Parte Lesa è il danneggiato << direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica >> (comma a Art. 116 Cpp). Analogo diritto al risarcimento spetterà ai << congiunti della vittima >> morta, incapace, minorenne o mutilata (comma 2 Art. 116 Cpp). Come intuibile, è << Parte Lesa >> a causa di un crimine internazionale qualunque Ente morale legittimato, come le Associazioni dei superstiti, dei deportati e dei torturati.

 

La prescrizione dei crimini internazionali nel Diritto Penale internazionale svizzero.

 

Sin dal 1983, nello StGB elvetico, è dichiarata, in forma espressa, l’imprescrittibilità dei crimini internazionali. Anche oggi, dopo la LF 18/06/2010, lo Statuto di Roma costituisce la ratio dell’attuale Art. 101 StGB, ai sensi del quale << sono imprescrittibili il genocidio (Art. 264), i crimini contro l’umanità (Art. 264 a), i crimini di guerra (Articoli 264 c, 264 d, 264 e, 264 f, 264 g, 264 h) ed i crimini che, con mezzi di distruzione d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio >> (lett. a, b, c, d comma 1 Art. 101 StGB, in vigore dallo 01/01/2011). Nello stare decisis del Tribunale Penale Federale, è qualificato come << imprescrittibile >> anche ogni atto di terrorismo internazionale. Vero è che lo StGB, per il momento, non contempla una Norma incriminatrice apposita e specifica, ma, a livello integratorio giurisprudenziale, sono considerati come << atti terroristici>> i crimini indicati nella lett. d) comma 1 Art. 101 StGB.

Assai discutibilmente, ex comma 2 Art. 101 StGB, << il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli Articoli 97 e 98 >>. Dunque, a livello pratico e non senza creare una grave antinomia nello StGB stesso, << l’azione penale si prescrive in 30 anni se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a 3 anni; in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di 3 anni; in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena >> (comma 1 Art. 97 StGB, introdotto dalla LF 21/06/2013, in vigore dallo 01/01/2014). A parere della maggior parte dei Dottrinari elvetici francofoni e germanofoni, la palese contraddizione tra l’Art. 101 commi 1 e 2 StGB e l’Art. 97 comma 1 StGB andava evitata. Senz’altro, il comma 2 Art. 101 StGB ha natura attenuativa e non scriminatoria giacché precisa che << il giudice può attenuare la pena >>, ma il rinvio espresso al comma 1 Art. 97 StGB provoca un ginepraio interpretativo che contraddice il ben più severo e genuino comma 1 Art. 101 StGB in tema di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e terrorismo. Sarebbe stato più opportuno non connettere l’imprescrittibilità << straordinaria >> ex comma 1 Art. 101 StGB alle regole << ordinarie >> contemplate nel comma 1 Art. 97 StGB.

Altrettanto contestabile è la retroattività parziale enunciata nel comma 3 Art. 101 StGB, ovverosia: << i capoversi 1 lettere a, c, d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino ad allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino ad allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto allora vigente >>. In Giurisprudenza, BGE 132 III 661 sottolinea che << in questo ambito, un effetto retroattivo non contravviene al diritto internazionale. Tant’è vero che l’articolo 15 comma 2 del Patto ONU II [ … ] ammette in effetti questa possibilità [ … ] la data determinante per il genocidio, i crimini di guerra e il terrorismo è dunque il 1 ° gennaio 1983 e, per i crimini contro l’umanità, il 1 ° gennaio 2011 >>. Chi redige reputa anti-garantistica e fors’anche politicizzata la retroattività parziale stabilita nel comma 3 Art. 101 StGB, poiché deve prevalere, nella Giuspenalistica, il Principio di Legalità e, quindi, di non retroattività, nemmeno parziale, della Legge, poiché << è giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore >> (comma 1 Art. 2 StGB). Sotto il profilo della correttezza ideologica, il comma 3 Art. 101 StGB è comodo per la propaganda dei Partiti svizzeri filo-europeisti e filo-statunitensi. Sotto il profilo della tecnica giuridica, tuttavia, gli Artt. 97 e 101 StGB violano i fondamenti del Diritto Penale elvetico. Il Garantismo deve rimanere la Norma sempre e comunque, anche quando esso non è politicamente corretto e anche quando esso non attira le simpatie degli altri Ordinamenti

Per quanto afferisce alla tortura, la relativa Convenzione Internazionale non precisa alcunché sul tema della prescrizione. A livello di Diritto interno, dal 1983, l’Art. 56 bis del vecchio Codice Penale militare affermava l’imprescrittibilità degli atti di tortura agiti da / contro militari di cittadinanza svizzera. Dopodiché, molto dipende dalla tipologia materiale di tortura. P.e., le lesioni personali vanno valutate alla luce del comma 1 Art. 97 StGB. Diverso è il discorso, sempre ex comma 1 Art. 97 StGB, se la tortura reca, materialmente, al decesso della vittima. Tendenzialmente, la Commissione per i Diritti dell’Uomo presso l’ONU reputa << imprescrittibile >> il crimine di tortura quando sia direttamente connesso al genocidio, ai crimini contro l’umanità, ai crimini di guerra ed al terrorismo (Art. 264 m StGB). L’imprescrittibilità degli atti di tortura è stata ribadita anche dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Yugoslavia nonché dalla Gran Camera della Corte europea per i Diritti dell’Uomo nel leading-case Mocanu vs. Romania definito in data 17/09/2014.

 

 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  A

BICHOVSKY, , L’ application de la loi pénale dans l’ espace, in KUHN,  La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Stämpfli Verlag, Berne, 2006

BRAHIER, Les principes de territorialità et de personnalité et leurs effets en droit pénal International, in MOREILLON, Droit pénal humanitaire, Collection Latine II/4,Helbing,  Bale, 2009

CASSANI  &  ROTH, Le juge suisse au service de la << communauté des peuples ? >> Réflexions à propos des nouveaux artiche 3 à 8 CP, in DONATSCH  &  FORSTER  &  SCHWARZENEGGER, Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte – Festschrift für Stefan Trechsel zum 65. Geburstag, Schulthess Verlag, Zürich, 2002

FAVRE  &  PELLET  &  STOUDMANN, Code pénal annoté, 3. éd. remaniée, Schulthess, Lausanne, 2011

HUMAN  RIGHTS  WATCH, The Long arm of Justice: Lessons from Specialized War Crimes Units in France, Germany and the Netherlands, 2014

KOLB, Doit International Pénal, in KOLB  &  SCALIA, Droit International Pénal, Schulthess Verlag, Bale, 2012

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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